Data: 2014-07-09 14:31:09

agriturismo Subingresso o scia?

Il titolare di un azienda agrituristica è deceduto due anni  fa e gli eredi non hanno presentato alcuna comunicazione, (l'attività nel frattempo non è stata esercitata). Adesso hanno intezione di esercitare tale attività e vorrebbero fare "il subingresso" nella vecchia autorizzazione. Quale è la forma + coretta per tale situazione considerla un traferimento dell'azienda oppure fare una nuova scia? e che sanzioni applicare ai due casi?
Applicare  le sanzioni di cui all' art. 24 comma 5 lettera d per la mancata comunicazione nel caso di nuova scia e per il ritardo rispetto ai 30 giorni previsti per il traferimento di azienda dall'rtas 8 comma 7?

grazie massimo

riferimento id:20216

Data: 2014-07-09 19:56:55

Re:agriturismo Subingresso o scia?

Prassi vuole che per il subingresso mortis causa si possa dare la facoltà per un esercizio temporaneo in assenza di requisiti per un anno.
Nel tuo caso, questa facoltà non è stata sfruttata. Adesso non vedo altra strada che far presentare una scia per  l’attività agrituristica contenente il possesso di tutti i requisiti richiesti. In questo caso non ha importanza che sia subingresso o meno. Gli eredi devono avere i requisiti previsti dalla legge e la disponibilità degli immobili dopo di che presenteranno DUA su ARTEA e SCIA al SUAP.
L’attività potrà essere esercitata solo dopo la presentazione della SCIA, i 30 giorni non hanno più senso

riferimento id:20216

Data: 2014-07-10 07:15:20

Re:agriturismo Subingresso o scia?


La mia domanda era legata anche alle sanzioni, quindi in caso di nuova scia dovremo fare la sanzione per mancata comunicazione di cessazione di cui all'art.  24 comma 5 lettera d pari a € 500?
nel caso in cui presentino il sub-ingresso dovremo fare l'irrecivilità o applicare la stessa sanzione di 500€ ?

riferimento id:20216

Data: 2014-07-10 08:49:45

Re:agriturismo Subingresso o scia?

Io non procederei a sanzone.
La mancata comunicazione di cessazione doveva essere accertata prima, adesso la sanzione non è applicabile per decorso dei termini (posto che l'amministrazione abbia avuto conoscenza dei fatti fin dall'inizio).

Quando si parla di agriturismo ha meno senso parlare di subingresso rispetto alle normali attività commerciali.
Il ramo d'azienda "agriturismo" non può essere ceduto. Quello che si cede è l'azienda agricola e il nuovo imprenditore agricolo, aggiornado il fascicolo su ARTEA e dimostrando i requisiti, presenterà nuova SCIA al SUAP. Per questo non farei irricevibilità per una specificazione all'interno di una SCIA

riferimento id:20216
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it