Data: 2014-07-07 16:34:05

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

Il D.M. 19/08/1996 - Regola tecnica di prevenzioni incendi ecc. ecc. - al Titolo VII, punto 7.7, quarto comma, recita testualmente: " Con [b][color=black][b][color=yellow]periodicità annuale[/color][/b][/color][/b] ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici". Detta disposizione è applicabile anche ai palchi allestiti all'aperto o al chiuso sul quale prenderanno posto gli artisti che si esibiranno in occasione di manifestazioni occasionali? Oppure, essa è riferibile unicamente [b]alle strutture dei circhi e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante[/b]?
Qualora sia corretta la prima ipotesi in precedenza formulata, che cosa si intende con il termine " idoneità statica " rinvenibile nel secondo comma del Titolo IX stessa disposizione normativa in precedenza citata?
E' corretto, in occasione di manifestazioni occasionali all'aperto, richiedere all'organizzatore, ai fini del rilascio delle licenza ex art. 68 del TULPS, allorché venga installato un palco:
1.  - copia del progetto statico contenente il disegno della struttura, le limitazioni di carico (p.e. vento e neve), le istruzioni per il corretto montaggio della struttura a firma della ditta produttrice;
2. copia del verbale di verifica annuale di esso a firma di tecnico abilitato;
3. dichiarazione di corretto montaggio ai firma di tecnico abilitato ( questa può redigerla un geometra ovvero unicamente un ingegnere, architetto);
4. dichiarazione di idoneità statica del predetto manufatto in relazione al luogo ove risulta installato.

Potreste indicarmi le norme che prevedono i collaudi annuali e i verbali di corretto montaggio anche con riferimento a questa tipologia di struttura che propriamente non rientra nelle attrazioni dello spettacolo viaggiante ma che ai sensi della L. 18 marzo 1968, n. 337 potrebbe considerarsi "attività spettacolare".

riferimento id:20196

Data: 2014-07-07 21:19:34

Re:SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

Il titolo VII del DM 19/08/1996 concerne solamente lo spettacolo viaggiante, quindi le attrazioni dell’elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, ancorché installati in parchi divertimento. Il punto 7.7 da te citato è stato attuato con il DM 18/05/2007, in particolare vedi l’art. 7 di quest’ultimo.

Il certificato di idoneità statica è un concetto tradotto dalla normativa edilizia e attesta l'idoneità delle strutture a resistere al peso proprio ed ai carichi.
In genere si trova questa formula:
- possiede fondazioni o sistemi di appoggio in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alla caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
- è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.
E’ in ogni caso il tecnico incaricato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze) a giudicare i contenuti di questo certificato in base al tipo di struttura.

Se si applica il titolo IX del DM 19/08/96, allora siamo in presenza di spettacoli in luoghi aperti che non entrano nel campo di applicazione del DM citato se non per lo stesso titolo IX (confronta con art. 1, comma 2, lett. a)). In pratica non si applica l’art. 80 TULPS, essendo sufficiente, ai fini della sicurezza, la documentazione di cui al terzo comma del titolo IX. La documentazione che chiedi mi sembra eccessiva, attieniti a quanto previsto dal titolo IX.
Il corretto montaggio è qualcosa che riguarda lo spettacolo viaggiante e può essere certificato anche dal gestore in possesso di particolari requisiti professionali (vedi art. 6 del DM 18/05/2007).

Riguardo alla normativa, o si applica il DM 18/05/2007 (da ultimo modificato con il DM 13/12/2012) per gli spettacoli viaggianti o si applica il DM 19/08/96 (compresa la discrezionalità della CCVLPS) più altre normative UNI ma che riguardano, più che altro, i costruttori.

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