Data: 2014-07-06 22:12:16

Danno all'immagine

La tutela del danno all’immagine della pubblica amministrazione per reato commesso dai suoi dipendenti sussiste nei soli casi direttamente previsti dall’articolo 7 della legge n° 97 del 2001 e, cioè, nei soli casi il cui il danno all’immagine derivi da reati contro la pubblica amministrazione, OPPURE anche in presenza di reati diversi da quelli commessi contro la pubblica amministrazione?

Leggo sentenze contrastanti.

Ad esempio:

[b]Sì al danno all’immagine anche per reati comuni e sulla sola base dell’esercizio dell’azione penale[/b]


http://www.respamm.it/


e


http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%BBf%C5%E2%F1%1A%D6%B6%B2%F6%91A%14%5B%04%28%8BO2%92%BC%B2%C4%CC%EC%B8%95lB%FC%EC%B0&srchp=76

QUI PERO'

http://www.litis.it/2010/12/16/risarcimento-per-lesione-di-immagine-della-p-a-solo-se-vi-e-rilevanza-penale-dellillecito-amministrativo-corte-costituzionale-sentenza-3552010/

[i]
Spiegano i Giudici delle leggi che il legislatore ha ammesso la proposizione dell’azione risarcitoria per danni all’immagine dell’ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»; ciò per effetto del richiamo, contenuto nella norma censurata, all’articolo 7 della legge n. 97 del 2001, che fa, appunto, [u]espresso riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale[/u]. [/i]

Il seguente articolo invece sostiene che  prima del 2012 solamente per reati contro la pubblica amministrazione.

Dal 2012 in poi per qualsiasi reato...


http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/21902-pa-se-lede-la-reputazione-dellente-il-dipendente-paga-i-danni-dimmagine-anticorruzione-stretta-sulle-norme



[i]La normativa del danno all’immagine della pubblica amministrazione è diventata più stringente nel corso degli anni. In origine, l’articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 78/2009 ha previsto quale condizione necessaria perché si configuri questo danno un reato commesso da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Si tratta dei reati previsti dal Codice penale, al libro II, titolo II, capo I: in buona sostanza, peculato, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, corruzione, concussione, abuso d’ufficio.

Il quadro normativo è poi cambiato con la legge anticorruzione 190/ 2012, che, con l’articolo 1, comma 62, ha introdotto il comma 1-sexies all’articolo 1 della legge 20/94. Questa disposizione, per quantificare il danno all’immagine della Pa, fa riferimento a qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione. Di conseguenza, anche se non l’ha previsto espressamente, la legge anticorruzione ha ampliato il campo di azione dei giudici contabili, permettendo di agire per pregiudizi non patrimoniali scaturiti dalla commissione di un qualsiasi «reato contro la pubblica amministrazione», nozione più ampia di quella dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la Pa» prevista in precedenza (come hanno chiarito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza 47/2014, e la sezione girisdizionale per la Campania con l’ordinanza 187/2013). [/i]

riferimento id:20191

Data: 2014-07-25 21:25:54

Re:Danno all'immagine

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/luglio/1406213386855.html

Condannato anche per danno all'immagine il poliziotto che violentava immigrate in Questura



[i]Ciò è servito per confermare la richiesta di risarcimento del danno all’immagine proposta dalla Procura (€ 7.500,00), che probabilmente è stata fin troppo tenera! [/i]

riferimento id:20191
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it