Data: 2014-07-06 11:23:17

Ricorso contro ordinanza dopo anni dalla sua emanazione

E' possibile ricorrere contro un'ordinanza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Oltre 60 giorni sarebbe impossibile per decorrenza dei termini.

Possibile superare questo problema, chiedendo all'Amministrazione di ritirare l'ordinanza anche anni dopo la sua emanazione e poi ricorere contro il diniego di questa?

Qui ad esempio:

http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Ordinanze-sindacali-ex-art-54-comma-4-TUEL-m-164.xhtml

la ricorrente agisce per l'annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza presentata in data 26.7.2012, volta a revocare, ritirare, annullare l'ordinanza n. 549 del Sindaco del Comune di Veniano, protocollo n. 0000696, del 5.2.2010, avente ad oggetto il divieto di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, e a rimuovere ogni illegittimo e ingiustificato ostacolo al diritto dell'esponente a godere nella pienezza della propria libertà di iniziativa economica

riferimento id:20188

Data: 2014-07-06 12:44:27

Re:Ricorso contro ordinanza dopo anni dalla sua emanazione


E' possibile ricorrere contro un'ordinanza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Oltre 60 giorni sarebbe impossibile per decorrenza dei termini.

Possibile superare questo problema, chiedendo all'Amministrazione di ritirare l'ordinanza anche anni dopo la sua emanazione e poi ricorere contro il diniego di questa?

Qui ad esempio:

http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Ordinanze-sindacali-ex-art-54-comma-4-TUEL-m-164.xhtml

la ricorrente agisce per l'annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza presentata in data 26.7.2012, volta a revocare, ritirare, annullare l'ordinanza n. 549 del Sindaco del Comune di Veniano, protocollo n. 0000696, del 5.2.2010, avente ad oggetto il divieto di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, e a rimuovere ogni illegittimo e ingiustificato ostacolo al diritto dell'esponente a godere nella pienezza della propria libertà di iniziativa economica
[/quote]

Ciao,
il tema è quello degli ATTI MERAMENTE CONFERMATIVI

[color=red]La mancata impugnazione di un diniego nel termine di decadenza impedisce la reiterazione dell'istanza alla P.A. e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (d.lgs. n. 104/2010 - CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 663/2006).
Cons. Stato Sez. V, 23-06-2014, n. 3149[/color]

TRADOTTO: Se chiedo l'annullamento del diniego e l'amministrazione,. SENZA FARE NUOVA ISTRUTTORIA, me lo conferma .... non posso fare ricorso perchè non ripartono i termini (atto meramente confermativo).
Se l'Amministrazione invece fa una nuova valutazione ed adotta un ATTO CONFERMATIVO allora sono riammesso nei termini


[color=red]Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi (legge n. 241/1990) (Riforma della sentenza T.a.r. del Puglia, Lecce, sez. I, n. 1909/2013).
Cons. Stato Sez. IV, 14-04-2014, n. 1805[/color]



riferimento id:20188

Data: 2014-07-06 21:58:20

Re:Ricorso contro ordinanza dopo anni dalla sua emanazione

Grazie!

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