Data: 2014-07-04 14:45:34

Toscana - Disciplina delle fiere antiquarie - LR 26/4/14 n. 35

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 35
Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

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Data: 2014-07-04 15:26:33

Re:Toscana - Disciplina delle fiere antiquarie - LR 26/4/14 n. 35

Il 29 gennaio 2014 il Consiglio regionale ha pubblicato sul BURT una mozione con la quale impegnava la Giunta a predisporre, nell’ambito della revisione normativa di cui alla LR n. 28/05, delle modifiche aventi ad oggetto la valorizzazione delle c.d. fiere dell’antiquariato. In particolare, la mozione conteneva questi punti specifici:
1) revisione disciplina del DURC prevedendo un’unica scadenza annuale per i controlli;
2) individuazione di criteri specifici per il rilascio delle autorizzazioni / concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie;
3) previsione di posteggi riservati a favore di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato con l’intento di qualificare ulteriormente la manifestazione commerciale;
4) previsione di percorsi formativi per i commercianti  di oggetti di antiquariato sia operanti in sede fissa che su aree pubbliche finalizzati a migliorare la conoscenza della materia e il servizio di consulenza nei confronti dei consumatori.

In data 04/07/2014 esce sul BURT la modifica normativa (LR n. 35/14) a seguito della mozione citata. In sede di trasposizione normativa, sono stati omessi i punti 1 e 4 della mozione. Se il primo punto resta auspicabile (confronta con il DL n. 34/2014, art. 4 - Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – convertito con legge n. 78/2014), il punto 4 è sembrato da subito qualcosa di eccessivamente oneroso per gli operatori e, al contempo, giuridicamente scivoloso data la delicata ripartizione di competenze fra Stato e Regione in ordine alla formazione professionale e alla fissazione dei requisiti obbligatori per svolgimento di una determinata attività.

In sintesi, la LR n. 35/2014 concerne:
- l’introduzione di una nuova tipologia di "fiera antiquaria", così come definita dall’art. 29, comma1, lett. g), che affianca le classiche fiere e fiere promozionali, e alla quale potranno (forse è meglio dire “dovranno”) partecipare, non solo gli operatori su area pubblica specializzati, ma anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca. Ho scritto "dovranno" dato che all’art. 38, comma 1-bis della legge troviamo la locuzione: “Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa...”. Come è noto, l’indicativo presente esprime un obbligo, non una possibilità.

In fatto di obbligo è bene precisare che il comune non è obbligato a organizzare fiere antiquarie ma se lo dovesse fare, allora si applicherebbero le nuove disposizioni. Da notare, ancora, che molti comuni, da molto tempo, hanno già autonomamente definito le fiere antiquarie come legittime specializzazioni di fiere o fiere promozionali. In merito a quest’ultimo aspetto ritengo che tali amministrazioni dovranno, per quanto possibile, attenersi alle nuove disposizioni, anche se, ragionevolmente, ritengo che le fiere antiquarie già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 34/14 potranno rimanere regolamentate così come sono. Certamente seguiranno ragionamenti sul forum circa la definizione dei casi particolari.

Se nel preambolo della legge possiamo leggere che “è opportuno individuare dei criteri specifici, rispetto a quelli generali del commercio in area pubblica, per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie”, nel testo normativo vediamo che tale previsione ha avuto seguito sia nell’articolo n. 33 della legge che riguarda le autorizzazioni temporanee sia nell’art. 34 che riguarda concessioni pluriennali. Una logica interpretazione potrebbe essere quella per la quale l’operatore del commercio in sede fissa verrà concessionato ai sensi dell’art. 33, comma 2-ter, mentre l’operatore del commercio su area pubblica, ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis e 4-ter.

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