E' possibile che un'ordinanza sindacale vada ad incidere su materie oggetto di altre normative?
In tal caso, qualora il contenuto di un'ordinanza sindacale riprenda quanto già vietato da altre normative,
1) L'ordinanza è illegittima in quanto ai sensi dell'articolo 9 della legge 689/1981 si deve applicare la disposizione speciale
2) Sono da considerare Ordinanze “rafforzative” e si ha un concorso di illeciti.
?
E' possibile che un'ordinanza sindacale vada ad incidere su materie oggetto di altre normative?
In tal caso, qualora il contenuto di un'ordinanza sindacale riprenda quanto già vietato da altre normative,
1) L'ordinanza è illegittima in quanto ai sensi dell'articolo 9 della legge 689/1981 si deve applicare la disposizione speciale
2) Sono da considerare Ordinanze “rafforzative” e si ha un concorso di illeciti.
?
[/quote]
Il tema è troppo ampio ed ha rivoli che ci porterebbero lontano.
In sintesi:
1) una ordinanza sindacale contingibile ed urgente è per definizione EXTRA-ORDINEM, cioè va a disciplinare un ambito anche in deroga a fonti normative superiori (qualcuno ritiene anche in deroga ad eventuali norme costituzionali)
2) tale ordinanza, legittima o illegittima che sia ha un effetto scriminante nei confronti del soggetto che vi dà esecuzione
3) ai sensi della l. 689/1981 il Sindaco risponde della sanzione pecuniaria se essa risulta illegittima ed il soggetto ha posto in essere atti contrari alla legge
4) seguono profili penali, civili ecc....
Approfondimenti:
http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio%2012/Dottrina/Iacoboni.pdf
http://ww2.unime.it/annalieconomia/file/num1/buscema3.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Il%20potere%20di%20ordinanza%20del%20sindaco%20a%20cura%20di%20Giuseppe%20Foti.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_4_2013/Perpetua.pdf
http://www.ancupm.it/public/links/IL_POTERE_DI_ORDINANZA_DEL_SINDACO_LIMITI_E_%20EFFICACIA.pdf
Mi permetto di aggiungere inoltre che un'ordinanza sindacale, essendo atto subordinato alla legge, non potrà mai dare disposizioni contra legem: in tale caso l'ordinanza è illegittima per violazione di legge.
In realtà comunque non spetta all'agente accertatore fare tale valutazione, essendo di competenza dell'organo chiamato a giudicare la legittimità dell'atto di accertamento della violazione prevista dall'ordinanza.
Al massimo, l'agente potrà non applicare il disposto dell'ordinanza, se la ritiene, legittimamente e fondatamente da un punto di vista giuridico, illegittima
E' possibile che un'ordinanza sindacale vada ad incidere su materie oggetto di altre normative?
In tal caso, qualora il contenuto di un'ordinanza sindacale riprenda quanto già vietato da altre normative,
1) L'ordinanza è illegittima in quanto ai sensi dell'articolo 9 della legge 689/1981 si deve applicare la disposizione speciale
2) Sono da considerare Ordinanze “rafforzative” e si ha un concorso di illeciti.
?
[/quote]
[i]Mi permetto di aggiungere inoltre che un'ordinanza sindacale, essendo atto subordinato alla legge, non potrà mai dare disposizioni contra legem: in tale caso l'ordinanza è illegittima per violazione di legge.[/i]
Su questo non concordo.
Possibile la deroga alla legge ma NON alla Costituzione né al diritto europeo.
Le ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 54 TUEL, possono in casi particolari essere emanate anche [i]contra legem[/i] nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge; si tratta comunque di un potere derogatorio e non abrogativo; esse cioè non modificano la disciplina vigente ma ne sospendono temporaneamente l'applicazione fino alla cessazione dello stato di necessità; venuta meno la validità, le disposizioni derogate riacquistano automaticamente la propria efficacia.
Con riferimento allo specifico profilo della portata derogatoria delle ordinanze, la Corte richiama espressamente la giurisprudenza costituzionale costante e consolidata secondo cui «deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente limitate (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1985, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della concreta situazione che si tratta di fronteggiare (sentenza n. 4 del 1977)». Tale deroga inoltre è possibile solamente nelle materie non coperte dalla riserva assoluta di legge.
[i]Mi permetto di aggiungere inoltre che un'ordinanza sindacale, essendo atto subordinato alla legge, non potrà mai dare disposizioni contra legem: in tale caso l'ordinanza è illegittima per violazione di legge.[/i]
Su questo non concordo.
Possono derogare alla legge MA NON alla Costituzione né al diritto europeo.
Le ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 54 TUEL, possono in casi particolari essere emanate anche contra legem nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge; si tratta comunque di un potere derogatorio e non abrogativo; esse cioè non modificano la disciplina vigente ma ne sospendono temporaneamente l'applicazione fino alla cessazione dello stato di necessità; venuta meno la validità, le disposizioni derogate riacquistano automaticamente la propria efficacia.
Con riferimento allo specifico profilo della portata derogatoria delle ordinanze, la Corte richiama espressamente la giurisprudenza costituzionale costante e consolidata secondo cui «deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente limitate (ex plurimis, sentenze n.127 del 1985, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della concreta situazione che si tratta di fronteggiare (sentenza n. 4 del 1977)». Tale deroga inoltre è possibile solamente nelle materie non coperte dalla riserva assoluta di legge.
[/quote]
Sì, qui il dibattito si farebbe più ampio e poco concreto ... sostenendo qualcuno anche la derogabilità delle norme Costituzionali (esclusi i principi generali) .... ma come detto non vale la pena approfondire.
Di fatto ci vuole CORAGGIO o un EVENTO CATASTROFICO per adottare una ordinanza contra legem .... ed una buona copertura assicurativa professionale