Salve, come posso comportarmi qualora accertassi l'inerzia da parte del Responsabile di Area? Omessa adozione di ordinanza di sospensione e/o cessazione attività seppur proposta, omessa firma di titoli autorizzatori, ecc. Rimango in stand by oppure posso agire? Come?
Grazie >:(
Saluti dalla Lombardia
Salve, come posso comportarmi qualora accertassi l'inerzia da parte del Responsabile di Area? Omessa adozione di ordinanza di sospensione e/o cessazione attività seppur proposta, omessa firma di titoli autorizzatori, ecc. Rimango in stand by oppure posso agire? Come?
Grazie >:(
Saluti dalla Lombardia
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Sotto il profilo organizzativo tu devi limitarti a proporre al responsabile l'adozione dell'atto, eventualmente "sollecitando" se ritieni che la mancata adozione possa essere (o essere fatta passare) come dimenticanza.
Se ritieni invece che "dietro" vi siano questioni ulteriori, patologiche, puoi esercitare il tuo diritto di whitleblower.
Dai una lettura qui e vedi l'articolo di riferimento:
http://www.whistleblowing.it/fraschini%20di%20pretoro%202.pdf
Ovviamente il consiglio è di consultare un avvocato o un sindacato per azioni più incisive!
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Testo in vigore dal: 25-6-2014
(agg.1) ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO Art. 54-bis.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita'
giudiziaria o alla Corte dei conti, ((o all'Autorita' nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (ANAC),)) ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del
segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre
che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Dott. Chiarelli Grazie di cuore! :)
riferimento id:20164