La ditta ” y” comunica una vendita di liquidazione per cessata attività, come prescritto nella comunicazione inserisce anche la data di cessazione indicando il 28.06.2014, usufruendo di tutte le 13 settimane.
La polizia locale in data 01.07.2014 rileva che l’esercizio è ancora aperto e di libero accesso alla clientela, la sanzione da applica re è quella prevista dalla legge regionale 6/2010 all’articolo 118, seguendo il principio della specialità, oppure come sostiene qualcuno la sanzione da applicare è quella prevista dalla legge 114/98 per apertura di esercizio di vicinato senza la comunicazione ai competenti uffici (s.c.i.a.)
Come sempre grazie per la puntualità delle precise risposte
Complimenti
Confermo sanzione art. 118 LR 6/2010 per abuso di informazione al consumatore nel caso non ci sia l'intenzione di cessare l'attività oppure, qualora sia comunque imminente la cessazione, per violazione all'art. 14 c. 3 (abuso della durata massima).
riferimento id:20148Ma se nella medesima SCIA viene indicata una vendita di liquidazione e la contestuale data di cessazione al 30 giugno... Il giorno 01/07 la ditta non ha titolo per operare.... Quindi non deve essere applicato il d.lgs 114/98?
Mi affido però all'autorevole parere di chi ne sa più di me!!! :-)
La vendita di liquidazione si presenta con una comunicazione nei tempi e modalità indicato dalla LR 6/2010 mentre la SCIA si presenta contestualmente alla cessazione. Per cui se un commerciante ha comunicato ad aprile di procedere all'effettuazione della vendita di liquidazione perchè presumibilmente a fine giugno cesserà l'attività è un'intenzione non un dato di fatto. Il dato di fatto si realizza con la SCIA di cessazione da presentare o contestualmente o al più tardi entro 30 giorni dall'effettiva cessazione.
riferimento id:20148Mi permetto di segnalare che l'art. 114 comma 10^ della Legge Regionale della Lombardia 6/2010 recita che:" [i]Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e b), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.[/i]".
Pertanto pure essendo evidente che il titolare dell'attività in linea generale può comunicare la cessazione dell'attività contestualmente al reale termine dell'attività economica, nel caso che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve presentare detta comunicazione preventivamente ed indicare su quelle inerente la liquidazione per la cessata attività, gli estremi della comunicazione stessa. Ciò al fine di evitare liquidazioni "fasulle" in danno degli altri imprenditori economici.
La LR 6/2010 è precedente, seppur di pochi mesi, al DPR 160/2010 il quale prevede la contestualità della SCIA all'evento (apertura, modifica, cessazione ecc.). Unica eccezione è proprio la cessazione che ai sensi di una recente pronuncia ministeriale può essere effettuata nei 30 giorni che seguono. Proprio per questo motivo non è possibile presentare una SCIA in anticipo. La comunicazione di vendita di liquidazione per cessata attività è di per sè un impegno in proposito che se disatteso deve essere sanzionato come prevede giusto la legge regionale e volendo, è mio parere, si può segnalare l'mpresa all'AGCM per pubblicità ingannevole. D'altro canto se per ipotesi il commerciante esaurisse la merce prima della cessazione prevista al termine delle 13 settimane, avendo presentato la SCIA con cessazione ad una determinata data, sarebbe costretto a tenere aperta la sua posizione con negozio vuoto?
riferimento id:20148