Data: 2014-07-01 15:11:38

disciplina del sottocosto.

L'art. 2 c. 2 e 3 del DPR 218/2001 stabilisce:
[i]2. E' altresi' consentito effettuare la vendita sottocosto in caso
di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della
partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza
almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di
liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da
incidere sul carattere individuante della stessa.
3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono
soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.[/i]

L'art. 1 c.4 dello stesso decreto stabilisce:
[i]4. La vendita sottocosto e' una modalita' di effettuazione delle
vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.
114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e' ubicato
l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e puo' essere
effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita
sottocosto non puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il
numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non
puo' essere superiore a cinquanta.[/i]

Nel caso in cui si realizzasse una delle ipotesi di cui all'art. 2.2, occorre sempre sottostare al limite delle 50 referenze e dei dieci GG prima? Oppure niente comunicazione, niente limiti?

riferimento id:20144

Data: 2014-07-01 15:55:25

Re:disciplina del sottocosto.

Art. 2 comma 3: "Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

riferimento id:20144

Data: 2014-07-01 16:05:03

Re:disciplina del sottocosto.

Si questo lo so, volevo sapere se l'esercizio oltre a NON fare comunicazione deve sottostare ai limiti previsti dallo stesso comma 4 dell'art 1oppure può effettuare ad es un sottocosto di 100 referenze... Oppure può durare 15 gg?
:-)

riferimento id:20144

Data: 2014-07-01 19:35:11

Re:disciplina del sottocosto.

Con circolare esplicativa n. 3258/C del 24 ottobre 2001 il MISE ha chiarito che
[i]4.1 Nel caso dei prodotti elencati alle lettere dalla a) alla e) del predetto comma 1, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al predetto comma 2, le vendite sottocosto [u]non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all’art. 1, comma 4, nonché al decorso del termine di cui all’art. 1, comma 5[/u], del decreto n. 218.[/i]

Con Risoluzione n. 127629 del 6.7.2011 il MISE ha detto che:
[i]2. nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2, del D.P.R. n. 218, la vendita sottocosto può essere effettuata in via straordinaria in deroga alla limitazione numerica ed all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4. [/i]

riferimento id:20144

Data: 2014-07-01 21:04:13

Re:disciplina del sottocosto.

Grazie mille.

riferimento id:20144

Data: 2014-11-25 18:29:04

Re:disciplina del sottocosto.

Buonasera,
mi ricollego a questo post. Cosa si intende per ristrutturazione totale dei locali di cui all'art. 2 comma 2 del dpr 218/01?
"[i]di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di
liquidazione"[/i]

riferimento id:20144

Data: 2014-11-25 22:04:05

Re:disciplina del sottocosto.

L'art. 2 del D.P.R. 06/04/2001, n. 218 contempla i casi in cui è ammissibile presentare una comunicazione di vendita sottocosto.
Al comma 2 prevede ulteriori situazioni (rispetto al comma 1) ed in particolare ammette la possibilità di effettuare la vendita sottocosto in caso "di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione".

La L.R. 11/03/2005, n. 12 all'art. art. 27 comma 1 lettera d) definisce "[i]interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica[/i]".

A mio avviso quel "totale" va letto come un intervento "porta ad un organismo edilizio in tutto diverso dal precedente".

riferimento id:20144
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