Premesso che abbiamo acquisito in data odierna nota informativa inviata dall'AAMS, relativa al processo verbale di accertamento e contestazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di TIZIO legale rappresentante della Società “BAR XXX S.n.c.” con sede legale presso il nostro Comune, esercente l'attività di Bar e caffetteria all'interno di circolo privato ai sensi del DPR 235/2001, denominato Circolo Ricreativo ARCI.
Considerato che l'illecito è stato fatto da TIZIO nel 2011 e che egli nel 2013 ha cessato l'attività, subentrando alla gestione del bar la società CAIO, il Sindaco deve comunque emettere ordinanza per la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 86 TULPS e dell'autorizzazione alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande?
In attesa di riscontro, saluto.
vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17465.0
In virtù di quale normativa non si applica la sanzione accessoria?
La sospensione ha natura accessoria e quindi ulterior rispetto alla sanzione amministrativa. Solo dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio, si può o si deve applicare?
In virtù di quale normativa non si applica la sanzione accessoria?
La sospensione ha natura accessoria e quindi ulterior rispetto alla sanzione amministrativa. Solo dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio, si può o si deve applicare?
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CONFERMO QUANTO POSTATO DA MARIO IN RISPOSTA AD ALTRO ANALOGO QUESITO:
La sanzione principale è di competenza di AAMS. Se il trsgressore procede al pagamento della misura ridotta (oblazione) la sanzione accessoria non si applica (niente sospensione).
Per applicare la sanzione accessoria, quindi, occorre attendere almeno l'ordinanza di ingiunzione da parte dell'autorità competente.
Le sanzioni sono personali, in caso di subingresso il nuovo gestore non può essere sanzionato.
Quindi la sanzione accessoria decade venendo meno il soggetto passivo (dante causa) mentre resta in piedi la sanzione pecuniaria principale.