ILLEGITTIMA ordinanza che impone di colorare un edificio (TAR 28/5/14)
TAR LIGURIA, SEZ. I - sentenza 28 maggio 2014 n. 801
N. 00801/2014 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2014, proposto da:
Giro dei Galli di Bosco Lorenzo & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Armando Gamalero in Genova, via XX Settembre 14/12a;
contro
Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Genova, c/o Segr. Tar;
per l'annullamento
ordinanza comunale n. 6 del 7.1.2014 recante ingiunzione di esecuzione lavori di manutenzione e colorazione edificio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 6 del 7.1.2014, adottata dal comune di Imperia, avente ad oggetto l’ingiunzione d’esecuzione delle opere di manutenzione e di colorazione dell’edificio di proprietà.
A fondamento del gravame, oltre la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 54 del Regolamento edilizio laddove tutela il decoro urbano ed edilizio, non già l’estetica di un singolo edificio.
Che, oltretutto, aggiunge la ricorrente, è oggetto di un intervento di recupero in forza dello strumento attuativo approvato ad iniziativa privata il 21.01.2009.
Il Comune si è costituito instando per l’infondatezza del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 29.04.2014 la causa, nulla opponendo le parti previamente avvertite della possibile definizione della causa con sentenza immediata, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’edificio, oggetto dell’ingiunzione impugnata, è inserito nello strumento attuativo promosso ad iniziativa della società ed appositamente approvato dal Comune al fine del recupero dell’immobile.
Sicché la sua demolizione e ricostruzione ex novo è la finalità perseguita sia dalla ricorrente che dal Comune.
L’ingiunzione ad eseguire lavori di manutenzione e colorazione prescrive una prestazione patrimoniale che, ai sensi dell’art. 23 cost., è subordinata al principio di stretta legalità, ovverosia al riscontro della norma di legge (integrata da fonte secondaria) che la misura patrimoniale specificamente preveda: nel caso l’art. 54 del Reg. edilizio, come interpretato dal Comune, lo viola poiché il decoro urbano è nozione non coincidente con il decoro del singolo edificio.
Aggiungasi che l’atto impugnato contrasta con la finalità, pubblica e privata ad un tempo, tenuta in perspicua considerazione dall’strumento attuativo che mira, anziché alla mera manutenzione, all’integrale recupero dell’edificio.
E che, va sottolineato, scandisce nell’arco di un decennio dalla sua approvazione (d.21.01.2009) l’esecuzione delle opere programmate.
Conclusivamente l’ingiunzione impugnata deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ingiunzione impugnata.
Condanna il comune di Imperia alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che si quantificano in complessivi 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 28/05/2014.