Brevi chiarimenti riguardo alla questione: "da quando l'aliquota ordinaria IVA diventa il 21%"?
L'emendamento al D.L. n. 138/2011 presentato dal Governo prevede, tra
l'altro, l'aumento della aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%. La nuova
misura dell'aliquota ordinaria viene disposta modificando il comma 1
dell'art. 16/633. Restano ferme le altre aliquote stabilite al 4% e al
10%.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova misura dell'aliquota
ordinaria, l'emendamento prevede che si applica alle operazioni effettuate
a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
D.L. n. 138.
Allo stato attuale, pertanto è necessario attendere la fine dell'iter
della conversione, per conoscere la data effettiva della entrata in
vigore.
E' possibile ed utile, tuttavia, richiamare le principali regole da
osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota IVA, posto che
l'aumento è legato al momento della effettuazione dell'operazione. A
questo fine si riepilogano di seguito le regole stabilite nello specifico
dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/72.
Per semplicità e brevità di esposizione la data di entrata in vigore della
legge di conversione, che costituisce la data di decorrenza dell'aumento
dell'aliquota IVA, sarà definita in questa comunicazione con la sola
parola decorrenza.
1. Momento di effettuazione
Il momento di effettuazione è da individuare distintamente per le
operazioni di
cessione di beni mobili ed immobili,
prestazioni di servizio.
Conseguentemente, per individuare correttamente il momento da cui
applicare la nuova aliquota è necessario innanzitutto qualificare
esattamente il tipo di operazione interessata.
Momento di effettuazione per le cessioni di beni
a) La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro
consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati PRIMA della decorrenza,
l'aliquota applicabile rimane il 20%.
Per i beni consegnati dalla data di decorrenza si applica l'aliquota del 21%.
Considerato che l'effettuazione dell'operazione si verifica alla consegna
dei beni, se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa la
fattura differita con data pari o successiva alla decorrenza, l'aliquota
resta ugualmente quella vecchia del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la
fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma
in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di
decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare
distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si
applica l'aliquota vecchia, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza
a cui si applica l'aliquota nuova.
Esempio
Ipotizzando che la decorrenza sia il 20 settembre, e nel mese di settembre
siano state fatte consegne in diversi giorni. La fattura differita sarà
emessa considerando che per i beni consegnati fino alla data del 19
settembre resta applicabile l'aliquota del 20%; mentre per i beni
consegnati dal 20 settembre in poi si applica l'aliquota del 21%.
Va inoltre ricordato che
l'incasso totale o parziale (acconto) del corrispettivo, costituisce
comunque momento di effettuazione dell'operazione, anche se avviene prima
della consegna dei beni, e al momento dell'incasso deve essere emessa la
fattura per l'importo incassato;
l'emissione anticipata della fattura rispetto alla consegna costituisce,
comunque, momento di effettuazione.
Ne consegue che la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene
emessa prima della decorrenza, è soggetta all'aliquota IVA del 20%;in caso
di incasso di un acconto su una futura consegna, incassato prima della
decorrenza, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è
soggetta all'aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa
dalla data di decorrenza in poi, solo sull'importo del saldo è applicata
la nuova aliquota del 21%.
b) La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di
stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della
fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione.
Pertanto le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette
all'aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dalla data di
decorrenza saranno soggette all'aliquota nuova, per il solo importo del
saldo.
Nota bene: il caso più frequente di cessione di immobili soggetta ad
aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè
quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per
queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, ad
esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei
quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle
cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte
del cedente con le regole normali. Quindi, il soggetto acquirente che
integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve
fare riferimento alla data di emissione del documento.
Momento di effettuazione per le prestazioni di servizio
c) Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è
pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
Va ricordato invece che di frequente prima del pagamento viene emessa la
fattura, che nei rapporti fra le imprese spesso è utilizzata per
"comunicare" alla controparte l'importo da pagare. Se prima del pagamento
del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l'operazione si
considera effettuata alla data di emissione della fattura.
In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data
di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o
perché emessa in anticipo rispetto allo stesso.
Ne consegue che:
- le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all'aliquota
del 20%;
- le fatture emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all'aliquota
del 21%.
Va rammentato che per le prestazioni di servizio non sussiste l'ipotesi di
"fattura differita" che è prevista solo per le cessioni di beni.
Impropriamente, a volte, viene definita "fattura differita" quella che
viene emessa per riepilogare le diverse prestazioni che sono rese durante
un certo periodo (ad es: mese) nell'ambito di un rapporto continuativo:
anche in questo caso vale il riferimento alla data della fattura.
ricevuto da CNA Firenze
Per approfondimenti:
http://www.artigianato.como.it/index.php?option=com_content&view=article&id=466:iva-21&catid=41:contabilita-e-fisco-notizie&Itemid=70
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Fisco/iva_al_20_o_al_21_conta_il_momento_di_effettuazione_id1050226_art.aspx
http://www.finanzaediritto.it/articoli/aumento-dell%E2%80%99aliquota-iva-ordinaria-dal-20-al-21--9594.html
Iva aumenterà al 21% da sabato 17 Settembre 2011
http://www.investireoggi.it/fisco/iva-al-21-il-modo-di-far-pagare-i-conti-a-tutti-gli-italiani/
http://www.businessonline.it/news/14011/Iva-al-21-percento-da-quando-Data-ufficiale-e-domani-sabato-17-settembre.html
http://www.an.cna.it/iva-dal-17-settembre-sale-dal-20-al-21/
L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova
aliquota Iva al 21% che scatta da domani.
Oggi, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di
conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento
dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici
dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di
adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli
operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo
comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione
se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella
liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà
ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.
Roma, 16 settembre 2011