Data: 2014-07-01 03:54:58

Acque. Autorizzazione allo scarico e AIA

Cass. Sez. III n. 19576 del 13 maggio 2014 (Ud. 17 dic. 2013)
Pres. Mannino Est. Andronio Ric. Corvo
Acque. Autorizzazione allo scarico e AIA

Non può automaticamente ritenersi sostituita l'autorizzazione allo scarico di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 già in atto con l'autorizzazione integrata ambientale. Una tale sostituzione non opera, infatti, automaticamente per effetto del disposto dell'allegato 2 del richiamato d.lgs. n. 59 del 2005 (oggi trasfuso nell'allegato 5 quinquies - allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006), il quale si limita ad includere al punto 2, nell'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto idonee ad essere sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione allo scarico di cui al d.lgs. n. 152 del 1999. Presupposto necessario per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale è infatti la circostanza che l'attività svolta rientri fra quelle di cui all'allegato 1 del richiamato d.lgs. n. 59 del 2005, perché quest'ultimo disciplina, appunto, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato 1, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale (art. 1, commi 1 e 2).
http://lexambiente.it/acque/159-cassazione-penale159/10536-acque-autorizzazione-allo-scarico-e-aia.html

riferimento id:20114
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it