Data: 2014-06-30 13:24:35

Autolavaggio al posto del distributore - incompatibile

Autolavaggio al posto del distributore - incompatibile

Consiglio di Stato, Sezione V, sent. 17 giugno n. 3063

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N. 03063/2014REG.PROV.COLL.

N. 07556/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7556 del 2003, proposto dai Signori Orazio Marchetti e Laura Torgano, rappresentati e difesi dagli avvocati Marinella Aseglio Gianinet e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Il Comune di None e il signor Graziano Domenico, non costituitisi nel corso del secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. I n. 00087/2003, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione alla realizzazione di un autolavaggio self-service;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per gli appellanto l’avvocato Marinella Gianinet Aseglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I signori Orazio Marchetti e Laura Torgano, nella qualità di confinanti con un lotto ove era un tempo sito un impianto di distribuzione carburanti, col ricorso n. 1183 del 1998 avevano impugnato davanti al TAR del Piemonte l’autorizzazione 26 maggio 1998, n. 72/A/9, con la quale era stato assentito dall’Amministrazione comunale di None un autolavaggio di tipo self-service di proprietà del signor Domenico Graziano.
I signori Marchetti e Torgano avevano dedotto la propria mancata partecipazione procedimentale al rilascio, la presentazione della domanda dopo l’espressione dei pareri tecnici dell’ASL e dell’Arpa, il rilascio di un’autorizzazione e non già di una concessione, come sarebbe stato necessario, in conseguenza della natura del bene in progetto, la mancata richiesta degli oneri di urbanizzazione, la violazione dell’art. 74 delle NTA, perché il progetto non riportava i documenti richiesti dalla norma, la violazione degli artt. 38 e 54 delle NTA e della tabella relativa agli impianti di distribuzione del carburante, ubicazione dell’impianto su un’area a capacità insediativa esaurita, la violazione della disposizione del piano (art 24 NTA) che imponeva l’arretramento rispetto alla strada provinciale, il mancato rispetto delle cautele sanitarie imposte dagli organi competenti.
2. Con la sentenza n. 83 del 23 gennaio 2003, il TAR respingeva il ricorso, affermando in primo luogo che la contiguità del fondo non poteva imporre un appesantimento procedimentale di partecipazione come quello sostenuto dai ricorrenti, in secondo luogo che i pareri dell’ASL e dell’Arpa con le loro prescrizioni non erano stati disattesi, in terzo luogo l’inammissibilità della censura inerente il rilascio di autorizzazione e non di concessione, trattandosi nel caso di pura questione nominalistica, in quarto luogo che i documenti di cui si lamentava la mancanza dalla domanda erano correlati solo a nuove costruzioni, dunque non il caso in esame, in quinto luogo che la realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio al posto di quello preesistente non incideva sulla volumetria realizzabile e che comunque l’impianto era in ogni caso ammesso, in sesto luogo che le norme sulle distanze richiamate nulla avevano invece a che vedere sulle distanze di quanto esistente e riguardavano le sole nuove costruzioni, in settimo ed ultimo luogo che le prescrizioni sanitarie richiamate dal parere dell’Arpa erano state rispettate con l’installazione di una cosiddetta porta a strisce.
3. Con appello notificato il 17 ed il 18 luglio 2003, i signori Marchetti e Torgano impugnavano la sentenza di primo grado, ribadendo le censure inerenti la violazione dell’art. 7 L. 241 del 1990, la presentazione della domanda di installazione di autolavaggio dopo il rilascio dei pareri della ASL e dell’Arpa, il rilascio di autorizzazione e non di concessione, l’impossibilità di installazione dell’impianto trattandosi di area a capacità insediativa esaurita e non essendoci un collegamento con le precedenti pompe di benzina, in precedenza rimosse, e con l’impianto preesistente di autolavaggio, collocato all’interno della costruzione del controinteressato, non essendoci un rapporto di pertinenza tra i due, e dovendosi considerare a norma del p.r.g. un’area libera ed inedificabile quella occupata dall’ex distributore di benzina classificato come AP2.
Ancora, le previsioni sanitarie imposte non rispettavano le cautele richieste dall’art. 216 R.D. 1265 del 1934 ed il provvedimento è decisamente generico sul punto.
Gli appellanti concludevano per l’accoglimento del ricorso, sostenendo inoltre l’ingiustizia a loro carico della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla udienza pubblica del 14 maggio 2014, la causa è passata in decisione.
4. L’appello deve essere accolto, data l’assorbente fondatezza della terza censura, con la quale gli originari ricorrenti sollevano la questione del regime giuridico delle aree in zona E.
Esse risultano classificate come AP dallo strumento urbanistico vigente - ovverosia stazione di servizio automobilistico e vendita di carburanti - la cui destinazione finale in costanza di chiusura dell’impianto diveniva quella dell’inedificabilità, precisamente sulla base della normativa di piano come “area a capacità insediativa esaurita”: ciò in base alla sopravvenuta rimozione della stazione di vendita di carburanti, delle quali lo strumento urbanistico prevedeva sostanzialmente la futura inevitabile dismissione, in quanto non più compatibili con una più elevata qualità dell’ambiente di quartiere.
Infatti nell’area interessata dalla controversia - consistente in mq. 300 e confinante con la proprietà dei ricorrenti - era presente sino alla fine del 1997 un impianto di distribuzione di carburanti costituito da due pompe di benzina senza altra struttura di servizio fisicamente connessa, gestito dall’attuale appellato signor Domenico Graziano e direttamente classificata col la sigla AP2.
Tale distributore di benzina, di proprietà della Q8 Italia S.p.A., veniva chiuso e del tutto rimosso in quanto accorpato con altro distributore in prossimità.
Quindi l’intera area situata in zona E del p.r.g. di None rimaneva del tutto libera ed alla stregua dell’art. 38 dello stesso piano, una volta liberatasi, residuava come zona a capienza insediativa esaurita - al pari di altre aree in zona E - e per l’art. 38 delle n.t.a. diveniva inedificabile con l’impossibilità anche di utilizzo come deposito o accumulo di materiali e l’ammissibilità esclusiva di farne uno spazio a verde privato.
La previsione di piano non necessita di particolari interpretazioni, poiché la stazione di servizio era stata rimossa e successivamente era sorta l’iniziativa del signor Graziano, che veniva però a porsi in inevitabile difformità con le previsioni di piano, dato che l’area AP2 era ormai divenuta uno spazio assolutamente ‘libero’: ciò spiega come non fosse possibile lo sfruttamento di una precedente destinazione collegata ai servizi automobilistici, come invece inteso nella sentenza di primo grado.
Ma vi è un ulteriore importante considerazione da svolgere, sempre attinente alla censura in esame, che pure non è stata colta nella sentenza impugnata.
Le difese dell’originario controinteressato hanno fatto leva sulla preesistenza tuttora in corso di altro impianto di autolavaggio, per il quale la realizzazione dell’autolavaggio self-service in luogo delle colonnine dei distributori costituirebbe un potenziamento, o meglio, un ammodernamento.
Ma, come rilevato nel motivo di appello, dette affermazioni si reggono su di una errata ricostruzione dei luoghi e dei fatti.
Se effettivamente un impianto di autolavaggio era sussistente al momento del funzionamento del distributore di benzina ed il medesimo era rimasto funzionante anche successivamente, ciò non può essere utile per giustificare la posizione dell’esercente e del Comune.
Infatti è ampiamente provato dalla documentazione versata in atti - si vedano ad esempio le fotografie allegate - che tale antecedente autolavaggio e collocato all’interno di un fabbricato con plurime destinazioni posto ai margini ed al di fuori dell’area AP2 ed attivato come autolavaggio manuale senza alcuna connessione fisica o funzionale con l’autolavaggio self-service da installare in uno spazio del tutto diverso, con una propria autonomia e nemmeno in vista di una sostituzione.
Perciò, a prescindere dalle già richiamate norme di piano, la costruzione in controversia non sarebbe nemmeno giustificabile con il richiamo ad una ristrutturazione con ampliamento di un impianto già in essere e regolarmente autorizzato.
5. Per le suesposte considerazioni l’appello deve dunque essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado, sicché – in accoglimento del ricorso originario 1183 del 1998 – va annullata l’autorizzazione 26 maggio 1998, n. 72/A/9.
Le spese per ambedue i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7556 del 2003, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1183 del 1998 ed annulla l’autorizzazione 26 maggio 1998, n. 72/A/9.
Condanna in solido le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio per ambedue i gradi, liquidandole in complessivi €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato complessivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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