Buongiorno
un esercente del Comune in cui lavoro (Piemonte) è in possesso di due autorizzazioni amministrative una per locale di somministrazione al piano terreno di un edificio ed un'altra per sala giochi al piano seminterrato dello stesso locale (alla sala giochi si accede tramite una scala interna)
ora sarebbe sua intenzione mischiare le due attività e cioè portare un pezzo di superficie di somministrazione nel locale sala giochi e trasferire un pezzo di sala giochi al piano superiore
Secondo me ci sarebbe un problema di sorvegliabilità locali e che questo problema in realtà ci sarebbe anche nella situazione attuale
Chiedo cortesemente chiarimenti in merito
Grazie
Sorvegliabilità a parte, il problema principale è che l’esercizio di somministrazione può installare i giochini ma nei limiti del relativo parametro (vedi tabella di cui al decreto AAMS del 27/07/2011)
Dall’altra parte, una sala giochi può ospitare al suo interno un esercizio di somministrazione ma a delle condizioni precise che trovi all’art. 3, comma 2 dello stesso decreto AAMS del 27/07/2011 (la vecchia tipologia c di cui alla legge n. 287/1991 con le condizioni che ho citato)
Per il decreto AAMS vedi qua http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/2011-07-27-DECRETO-30011-CONTINGENTAMENTO-firmato-5-ago-11.pdf
Le condizioni citate servono proprio ad evitare un elusione delle disposizioni sulla parametrizzazione dei giochini.
La sorveglaibilità è un concetto abbastanza astratto. Se nel tuo comune vige l’autorizzazione per sala giochi e non la SCIA, puoi dettare delle condizioni/prescrizioni. Ritengo che in teoria, visto l’unicità della titolarità, le condizioni di sorvegliabilità possano essere soddisfatte dato che l’accesso alla sala giochi è controllabile e dalla sal giochi non è possibile uscire se non ritornando verso l’esercizio di somministrazione. tanto più che si parte da una situazione esistente già abilitata.
Sulla sorvegliabilità si veda: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+sorvegliabilit%C3%A0&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+sorvegliabilit%C3%A0&aqs=chrome..69i57j69i58.247j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Sui giochi anche: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+giochi&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+giochi&aqs=chrome..69i57j69i58.479j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
RICERCA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
La Omniavis mette inoltre a disposizione, a prezzi contenutissimi, un servizio di ricerca normativa e giurisprudenziale che trova descritto a questa pagina:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-07-13/normativa-e-giurisprudenza
ASSISTENZA PERSONALIZZATA
Qualora abbia necessità di una consulenza più specifica (anche nella compilazione della modulistica, nell'inoltro telematico e nella risoluzione di casi complessi) la preghiamo di volerci inviare il materiale che ha a disposizione alla mail staff@omniavis.it. Sarà nostra cura analizzarlo ed inviarle, gratuitamente e senza impegno, un preventivo.
Grazie a tutti
mi sono scordata di dire però che nel locale ora adibito a sala giochi (quello posto nel seminterrato) in realtà ci sono delle uscite verso il cortile e che pertanto chi esce dalla sala giochi attuale può anche non passare dall'esercizio di somministrazione
Buongiorno,
da quel che afferma, sicura che rispetti i criteri di sorvegliabilità esterna previsti dal DM 564/92 e s.m.i. art.1 c.3 ?
non ne sono affatto sicura
ma a suo tempo, nel 2008, è stato licenziato così
tra l'altro ho chiesto alla Polizia Municipale se ai tempi fosse stato effettuato un sopraluogo ma a loro non risulta
così come non c'è nessun verbale di sorvegliabilità nella pratica
tuttavia le licenze ci sono
La sorvegliabilità è un requisito che deve essere mantenuto nel tempo. Se anche ha avuto la licenza, questa di per sè non può, per il solo fatto che sia stata rilasciata, derogare a tale norma di legge (DM). A maggior ragione se rilasciata sulla base di dichiarazioni/autocertificazioni/attestazioni non veritiere o comunque incomplete (in senso omissivo).
Pertanto, a mio avviso, se da sopralluogo della P.M. dovesse emergere che il locale ad oggi non rispetta tale normativa, andrebbe sospesa la licenza con un termine per l'adeguamento e se poi non ottempera, la revoca. Se è una SCIA vanno sospesi gli effetti della stessa in autotutela.
la situazione si è evoluta.
per lo stesso locale è pervenuta dal suap la richiesta di subingresso da parte di una ditta per le due attività, quindi scia per l'esercizio di somministrazione e autorizzazione per sala giochi
ribadisco che il locale è unico, si accede dal bar e si scende nella sala giochi attraverso una scala interna. dalla sala giochi si può uscire attraverso un'uscita di sicurezza che porta nella rampa box dello stabile.
oltretutto ho verificato presso l'ufficio tecnico e il locale in cui c'è la sala gioca ha come destinazione d'uso "magazzino"
ora come mi comporto?
devo bloccare la pratica? richiedo un sopralluogo alla P.M.?
Grazie!
la situazione si è evoluta.
per lo stesso locale è pervenuta dal suap la richiesta di subingresso da parte di una ditta per le due attività, quindi scia per l'esercizio di somministrazione e autorizzazione per sala giochi
ribadisco che il locale è unico, si accede dal bar e si scende nella sala giochi attraverso una scala interna. dalla sala giochi si può uscire attraverso un'uscita di sicurezza che porta nella rampa box dello stabile.
oltretutto ho verificato presso l'ufficio tecnico e il locale in cui c'è la sala gioca ha come destinazione d'uso "magazzino"
ora come mi comporto?
devo bloccare la pratica? richiedo un sopralluogo alla P.M.?
Grazie!
[/quote]
Subingresso a parte, vale quanto già detto da Mario il 30 giugno u.s. distinguendo il tipo di locale in base al diverso contingentamento.
A mio avviso, quella al piano di sotto non può essere una sala giochi "autonoma" ex art.86 c.3 lett. c) TULPS (non avendo accesso diretto, indipendente e sorvegliabile dalla strada ed essendo direttamente collegata all'esercizio di somm.ne di sopra), per cui ai fini del calcolo di quanti apparecchi c.6-a slot poter mettere ritengo vada inquadrato come art.3 n.4 lett. a) del DD AAMS 27.7.2011 ("bar ed esercizio assimilabile").
Resta il fatto che come esercizio di somm.ne deve rispettare i criteri di sorvegliabilità interna ed esterna del noto DM 564 e s.m.i. (cfr. anche art. 64 c.5 dlgs 59/2010) che, nel caso di specie, da quel che leggo non avrebbe i requisiti ex art.1 del DM. Sul punto sarebbe più che opportuno per non dire necessario un sopralluogo dei locali da parte della P.M.
Quanto al "subingresso", per il quale lascio la parola a Mario o ad altri, direi che se il locale aveva due autorizzazioni, quella per somm.ne e quella per "sala giochi", forse è il caso di sospendere entro i termini almeno gli effetti per quest'ultima in attesa di verificare i locali.
cfr. comunque anche TAR Lazio, sez. 1 ter, sent. 10219/2013.
Grazie a tutti, invierò la Polizia Municipale ad effettuare un sopralluogo :)
riferimento id:20108la PM è andata a fare il sopralluogo e ho ricevuto
1. una relazione di servizio in cui mi si dice che la sala giochi non è autorizzabile
2. un verbale di sorvegliabilità locali positivo in quanto, da quanto è stato riscontrato sul posto, l'agente accertatore ha stabilito che per lui il locale era unico e che si trattava di "un locale di somministrazione con annessa sala giochi"
insomma il sopralluogo effettuato non ha fatto altro che complicare una situazione già complicata di per se
ho chiamato i proprietari i quali non hanno assolutamente intenzione di rinunciare alla sala giochi autonoma sostenendo che è stato lo stesso Comune a rilasciare regolare autorizzazione e non è colpa loro se a suo tempo non c'è stata alcuna verifica.
Mi trovo in difficoltà .....
Bisognerebbe capire le motivazioni dell’affermazione: la sala giochi non è autorizzabile
Comunque, a questo punto, se la PM afferma che non ci sono le condizioni di legge per l’esercizio dell’attività di sala giochi (e lo afferma anche dopo essersi controntato con te) il dovere che sorge in capo alla PA è quello di ricondurre l’attività nella legalità. In questo caso, però, il privato ha molto probilmente maturato un legittimo affidamento nella correttezza del suo esercizio quindi potrebbe anche obbligare (in via giudiziale) la PA ad un risarcimento. Di certo la situazione è complessa e [u]richiederebbe un approfondimento[/u]. Passi la evetuale dichiarazione mendace su una SCIA ma se è stata rilsciata un'autorizzazione per sala giochi, allora il privato può ben dire di aver maturato l'affidamento (sempre che non abbia mutato le condizioni autorizzate).
Ancora non comprendo bene in che modo sussista la sorvegliabilità. Molto probabilemnte il vigile ha riscontrato un unico locale che due uscite su strade diverse.
Forse è meglio lasciare lo status quo intervenedo con precisi prescrizioni sull'eserciio delle due attività, soprattutto in funzione della sorvegliabilità sui minori che potrebbero accedere ai giochi.
Ti riporto un passaggio della sentenza del TAR Roma n. 4455/2012:
.[i].. il principio di tutela dell’affidamento ingenerato dall'Amministrazione con propri atti o comportamenti, che trova fondamento nell'ordinamento comunitario, quale corollario del generale principio di certezza del diritto nonché, secondo diversa ricostruzione, quale espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico, si traduce, nel nostro ordinamento, in un limite all'adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli solo in presenza di un contegno tenuto dall'Amministrazione che rivesta chiara ed univoca idoneità a suscitare falsi affidamenti.
Difatti, risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all’azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV,15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall’esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi.
La sussistenza di tali elementi deve ritenersi esclusa laddove tra due atti o comportamenti dell’Amministrazione sia intercorso un breve lasso di tempo, preclusivo alla possibilità di consolidamento di certezze in ordine a determinate posizioni e, avuto riguardo alla materia sanzionatoria, idoneo ad escludere che nell’autore della violazione si sia ingenerata la convinzione della liceità della condotta, la quale potrebbe trovare ragionevole fondamento solo laddove fosse intercorso un lungo lasso di tempo da atti o comportamenti dell’Amministrazione che tale liceità abbiano avvalorato e solo in presenza di una chiara valenza in tal senso di tali atti o comportamenti.
[...]
La necessità della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della condotta è stata affermata dalla giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato, Sez. VI – 21 giugno 2011, n. 3719) e da quella comunitaria, per la quale la tutela del legittimo affidamento può essere accordata soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che fossero conformi alla disciplina applicabile, potendo il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento operare solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni sufficientemente precise ed ufficiali delle istituzioni (Corte giustizia CE, sez. III, 17 settembre 2009 , n. 519 – caso Comm. CE c. Koninklijke FrieslandCampina NV; Tribunale I grado C.e.e., sez. III, 30 novembre 2009 , n. 427, caso France Télécom; Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009 , n. 145, caso Omya AG c. Comm. Ce), con la conseguenza che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l’azione delle istituzioni che, alla luce delle disposizioni e dei principi generali, non riveli elementi tali da inficiarne la validità.
[/i]
si il vigile ha riscontrato un unico locale con ingresso sulla pubblica via (locale di somministrazione) dal quale si accede mediante scala interna ad annessa sala giochi con un'uscita di sicurezza sulla rampa dei box del condominio
e lo ha fatto pur sapendo che in realtà le autorizzazioni sono due, una per somministrazione e una per sala giochi
ho anche fatto presente al vigile che, se fosse stato come dice lui, ed avendo riscontrato la presenza di 15 macchinette dei giochi, avrebbe dovuto fare sanzione per sovrannumero... o no?
lui ha taciuto o meglio mi ha detto non devo intervenire nelle sanzioni che fa o non fa
per questo ha redatto verbale di sorvegliabilità positivo
allo stesso tempo mi ha detto con relazione di servizio che il locale sito al piano seminterrato non è autorizzabile come sala giochi in quanto non ha ingresso sulla pubblica via
:-\ :-\
Da questa situazione non se ne esce. E' chiaro che il locale presenta un numero di giochi sopra il contingente consentito per i BAR (al massimo 8 per esercizi sopra i 100 mq) ma attualmente è ancora autorizzato come sala giochi + somministrazione.
Non comprendo come possa essere verificata la sorvegliabilità esterna degli esercizi di somministrazione sensi del DM 564/92.
Le strade sono due: lasciare tutto come è dando delle prescrizioni sul titolo abilitativo sala giochi, soprattutto in funzione della sorvegliabilità dell'accesso per i minorenni che potrebbero recarsi presso i comma 6 oppure procedere alla revoca dell'autorizzaizoni per sala giochi in autotetela con quanto evidenziato nella giurisprudenza citata.
Io protenderei più per la prima ipotesi ma a questo punto solo un'analisi puntuale della situazione amministrativa e dei luoghi può portare ad una decisione.
Grazie,
sinceramente la revoca in autotutela era una soluzione che pensavo di adottare credendo che in questo la PM mi avrebbe dato una mano per rafforzare la mia disamina
anche se sono perfettamente consapevole che revocare un atto che ha prodotto nel tempo i suoi effetti mi metterebbe in condizione di un sicuro ricorso
vedrò come motivare accuratamente le prescrizioni ma credo che una potrebbe essere che la gestione delle due attività continui ad essere unitaria
perché avendo due titoli autorizzatori in un unico locale, un domani ne potrebbero cedere uno
e a questo punto l'accesso per uno o per l'altro non ci sarebbe