Buongiorno
un imprenditore agricolo vorrebbe iniziare l'attività dei propri prodotti in un locale che ora è residenziale
il locale verrebbe affittato è non è il luogo ove l'imprenditore ha la residenza né sede del laboratorio o dell'attività imprenditoriale
secondo me, a norma dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs 228/2001 deve fare la SCIA al SUAP (ASL e amministrativa) per apertura di attività aperta al pubblico e non deve avere i requisiti professionali
ho trovato però dei pareri che invece configurano questa attività come apertura di negozio di vicinato
qualcuno mi conforta?
Ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, art. 4 e, parallelamente, ai sensi del d.lgs. n. 114/98, la vendita diretta dei prodotti agricoli è sottratta alla normativa commerciale a condizione che i prodotti venduti siano prevaletetene quelli dell'azienda (posso vendere 10 mele autoprodotte e 9 mele comprate da terzi) e, in ogni caso, che l’ammontare dei ricavi dei prodotti non provenienti dall’azienda, nell'anno solare precedente, non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali oppure a 4 milioni di euro per le società.
Anche se non specificato in modo preciso, ritengo che la normativa commerciali si appliche anche se, pur in via marginale, l'imprenditore agricolo si mette a vendere prodotti non riconducibili all'agricoltura (vendo 10 quintali di mele e un televisore a colori :-)
Detto questo, la vendita diretta resta tale a prescindere se svolta in azienda, in forma itinerante o in locali aperti al pubblico. Quindi, se si rispettano le condizioni quali-quantitative anzi dette, niente SCIA commerciale ma solo comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/01.
Rammenta che ai sensi del comma 8-ter dello stesso articolo l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati