Un Orafo artigiano, che non ha attività di vendita ma solo un laboratorio dove lavora il metallo, deve avere un registro di beni e preziosi usati dove registra appunto i beni che acquista e di conseguenza giustificare l'oro e i beni detenuti. Ma questo registro chi lo deve vidimare? la P.S. o il comune?
L’art. 127, comma 1 TULPS prevedeva (in origine) l’obbligo di licenza del Questore per i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini.
Il d.lgs. n. 112/1998, all’art. 16 ha disposto la soppressione, nell'articolo citato, delle parole: [i]i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini[/i]. Quindi niente più licenza né altri obblighi.
Il Ministro dell’Interno ha chiarito che l’esonero della licenza sussiste per gli orafi iscritti all’albo delle imprese artigiane anche nel caso che questi esercitino la vendita al dettaglio di oggetti di propria produzione nei locali di produzione od a essi contigui.
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti non di propria produzione (quindi l’esercizio del commercio al dettaglio) comporta l’ottenimento della licenza di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti preziosi.
Perfetto! Su questo ci siamo. Ma il dubbio è su chi deve vidimare il registro dei beni e preziosi usati: la pubblica sicurezza o il comune?
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