Data: 2014-06-27 09:52:08

Opere ingegno

Chi intende esporre e vendere opere dell'ingegno deve presentare una pratica al SUAP ? Grazie

riferimento id:20084

Data: 2014-06-27 18:28:43

Re:Opere ingegno

Ai sensi del d.lgs. n. 114/98, la normativa commerciale non si applica [i]a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; [/i]

In sintesi, se la Regione non dispone altrimenti con particolari norme (vedi ad esempio l'Emilia Romagna), nessuna norma prevede procedure, SCIA, autorizzazioni ecc. L'attività è quindi libera.

Però attenzione.
Codice Civile – art. 2575 - Oggetto del diritto
[i]Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Si veda anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore[/i]

Quindi
un conto sono le opere dell’ingegno e un conto sono le opere artigianali/hobbistiche.
La normativa sul commercio non si applica alle opere nei settori artistici (opere dell'ingegno vere e proprie) anche se queste hanno un notevolissimo valore e sono vendute in sede fissa (direttamente dall'autore).
Luogo comune vuole che per opere dell’ingegno si intendano piccoli beni artigianali venduti su area pubblica in modo non professionale.
La legge sul commercio non viene applicata solo per la mancanza del requisito della professionalità del venditore.

riferimento id:20084
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