Data: 2014-06-26 11:40:51

D.M. 18/12/2012. CHIARIMENTI

Salve,
avrei necessità di qualche chiarimento sulla modulistica da utilizzare per attività di pubbl. spettacolo ed intrattenimento art. 68,69. dopo l'applicazione del DM. in oggetto ed allego il modello della SCIA prima utilizzato.
- Le domande sono queste: la dichiarazione di cui al p. 4.1. del modello, dovrà essere modificata là dove si dice "[i].... purchè di altezza non superiore a cm. 80"[/i] ?
- Entrambe le dichiarazioni di cui ai p.4.1. e 4.2. , potranno essere utilizzate in luoghi all'aperto fino alla capienza massima di 200 spettatori?
- L'unica differenza tra le due dichiarazioni rimane la presenza o meno di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico?
- Trova inesattezze sul modello di SCIA applicato? E se si quali? Vorrei cercare di snellire il più possibile evitando aggravio ma la materia è veramente complicatissima !! Grazie mille

riferimento id:20075

Data: 2014-06-26 12:24:19

Re:D.M. 18/12/2012. CHIARIMENTI

Il DM del 18.12.2012 ha eliminato dal testo originario del DM 19/08/96, ogni riferimento all'altezza del palco che, secondo il precedente regime, se superiore a 80 centimetri, faceva automaticamente assoggettare la manifestazione agli obblighi previsti per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo contenuti nello stesso DM.
Quindi, la presenza del palco o pedane di qualsiasi altezza non è più discriminante per l’applicazione della normativa:
[i]2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti ([s]purché di altezza non superiore a m 0,8[/s]) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;[/i]

Il DM 19/08/96 pur essendo una norma sulla prevenzioni incendi è diventata una sorta di regolamento applicativo per l’autorizzazione di cui all’art. 80 TULPS (stesso campo di applicazione)

Quindi, la dichiarazione di cui al punto 4.1 è da aggiornare. Tale dichiarazione riguarda la [b]non[/b] applicazione dell’80 TULPS per mancanza del luogo / locale di pubblico spettacolo. in questo caso non è rilevante la capienza, essa non è neanche determinabile. Benché non applicabile, restano fatte salve le prescrizioni previste dal Titolo IX dello stesso DM del 1996 (vedi la parte della dichiarazione dove si dice: si impegna a...

La dichiarazione di cui al punto 4.2 riguarda la presenza di un luogo /locale (quindi applicativo dell’80 TULSP) ma con capienza inferiore alle 200 persone. Questo a prescindere dalla presenza del palco.

riferimento id:20075

Data: 2014-06-27 05:47:42

Re:D.M. 18/12/2012. CHIARIMENTI

Tutto O.K. Penso proprio di aver capito. Grazie infnite ;)

riferimento id:20075
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