Data: 2014-06-25 15:25:10

Ordinanza per contenimento del rumore prodotto dall’ascensore condominiale

TAR Piemonte, Sez. I, n. 620, del 17 aprile 2014
Rumore.Illegittimità ordinanza per contenimento del rumore prodotto dall’ascensore condominiale installato nel 1956 e modificato nell’anno 2000

La sostituzione di un impianto fisiologicamente importerà che detto impianto sia soggetto alla coeva normativa, ciò tuttavia non implica che la medesima normativa sia ex se applicabile a strutture preesistenti in quanto tali; a ciò si aggiunga che (anche volendo sostenere che la sostituzione di componenti significative dell’impianto equivale a sostituzione integrale dello stesso e comporta quindi l’applicazione delle normative in questione) il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Torino all’art. 16, con riferimento ai rumori prodotti dagli impianti tecnologici, specifica espressamente: “i limiti di cui al d.p.c.m. 5.12.1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all’entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonore dell’impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all’entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.” (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/10465--rumorerumore-prodotto-da-ascensore-condominiale.html

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