Data: 2014-06-25 15:24:16

Rumore.Inquinamento acustico prodotto da impianto a ciclo continuo .............

TAR Piemonte, Sez. I, n. 616, del 16 aprile 2014
Rumore.Inquinamento acustico prodotto da impianto a ciclo continuo per la produzione di pasta di legno

E’ illegittima l’Ordinanza del Sindaco con cui si ingiunge alla Società di adottare con effetto immediato, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con sospensione delle attività che possano produrre fenomeni di superamento dei limiti stabiliti, nel tratto prospiciente le abitazioni, in particolare nella fascia notturna. Il limite di rumore differenziale, di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e al d.P.C.M. 14 novembre 1997, non si applica agli impianti produttivi a ciclo continuo, tra cui rientrano, ai sensi dell'art. 2 d.m. 11 dicembre 1996, quelli di imprese che, sulla base di quanto consentito dai contratti collettivi nazionali di categoria, effettuino la scelta del lavoro settimanale continuo anche non stabilmente, ma soventemente e sulla base di accordi sindacali aziendali. Nel caso di specie la cartiera vanta tutti i requisiti per essere considerata "a ciclo continuo", sicché alla stessa non si poteva contestare il mancato rispetto del solo limite differenziale. Contestando solo tale limite, si è infatti implicitamente attestato che gli altri limiti venivano rispettati, dal che consegue che il limite differenziale non poteva essere applicato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/10466-rumoreinquinamento-acustico-prodotto-da-impianto-a-ciclo-continuo-per-la-produzione-di-pasta-di-legno.html

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