ECCO LA PRESA DI POSIZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA:
Festività del 17 marzo 2011
Tale data costituisce festività (ancorché solo per il 2011) nella quale le attività commerciali, salvo diversa disposizione dei comuni, devono restare chiuse. L’articolo 103 della l.r. 6/2010, infatti, non prevede che la Giunta regionale o i singoli comuni possano derogare alla disciplina delle aperture domenicali e festive ivi prevista.
Pertanto, qualora il comune volesse comunque concedere l'apertura degli esercizi commerciali il 17 marzo, dovrebbe inserire la nuova festività nell'ambito della programmazione degli orari per l'anno 2011.
Resta inteso, però, che, al fine di non violare i disposti normativi vigenti, la giornata non deve essere considerata aggiuntiva rispetto al numero totale di giornate di apertura concesse dal sopra citato articolo 103.
http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213410200300&p=1213277011455&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277011455&pagename=DG_COMMWrapper
D.L. 30-4-2010 n. 64
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2010, n. 100.
Art. 7-bis Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia (18)
1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.
(18) Articolo inserito dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
[color=red]Il Consiglio ha approvato un decreto-legge, su proposta del Presidente Berlusconi, che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo 2011, già dichiarato festa nazionale, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge.[/color]
Per il solo anno in corso ed al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri.
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio
1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia di Venezia
E SE IL MERCATO SETTIMANALE RICADE NELLA GIORNATA DEL 17 MARZO SI PUO' SVOLGERE OPPURE NO?
riferimento id:200
E SE IL MERCATO SETTIMANALE RICADE NELLA GIORNATA DEL 17 MARZO SI PUO' SVOLGERE OPPURE NO?
[/quote]
Spetta a Sindaco decidere ma in assenza di decisione o di diversa disciplina regolamentare (es. se il regolamento comunale dicesse che se il mercato cade durante una festività si anticipa o posticipa) il mercato SI SVOLGE COMUNQUE non essendo obbligatoria il blocco in occasione di una festività
17 marzo 2011 - autorizzata l’apertura facoltativa delle rivendite di tabacchi
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:17-marzo-2011-autorizzata-lapertura-facoltativa-delle-rivendite-di-tabacchi&catid=110:news-approfondimenti&Itemid=667
Emilia - La Regione: "Il 17 marzo i negozi resteranno chiusi"
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2011/03/08/news/la_regione_il_17_marzo_i_negozi_resteranno_chiusi-13347077/
Le direttive della Regione F.V.G.
Con circolare del 1 marzo 2011 la Regione (Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità) ha chiarito quale comportamento debbano adottare le attività commerciali e gli impianti di distribuzione stradali di carburante in occasione della festività del prossimo 17 marzo:
- il 17 marzo 2011 deve intendersi "festività ordinaria", parificata ad una domenica.
Per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa (negozi):
- il 17 marzo NON rientra tra le 11 festività che impongono la chiusura obbligatoria di TUTTI gli esercizi commerciali (1 e 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre);
- poichè gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita fino a 400 mq possono aprire tutte le domeniche e le festività ordinarie (mentre devono essere chiusi nelle 11 festività suddette), senza obbligo di comunicazione al Comune, anche il 17 marzo possono rimanere aperti;
- mentre gli esercizi con superficie superiore ai 400 mq. (medie strutture maggiori e grandi strutture), se vogliono tenere aperto il 17 marzo, devono comunicarlo con l'apposito modulo scaricabile tra la modulistica del servizio commercio, facendo rientrare la festività nel computo delle 25 giornate festive di apertura consentite dalla legge.
Per le attività commerciali su aree pubbliche (mercato del giovedì):
- il mercato settimanale di giovedì 17 marzo in p.le San Luca viene anticipato alla giornata di mercoledì 16 marzo.
Per gli impianti stradali di distribuzione di carburanti:
- il 17 marzo deve restare aperto minimo il 25% degli impianti funzionanti sul territorio provinciale.
Di seguito la Circolare della Regione Friui Venezia Giulia
http://www.comune.fontanafredda.pn.it/uploads/media/Circolare_festivita_17_marzo_2011_per_commercio.pdf
Integrazione dell'ordinanza sindacale del 24.11.2010, concernente l'approvazione del calendario delle aperture domenicali e festive delle attività commerciali del comune di Cremona, per l'anno 2011 in seguito all'istituzione della festa del 17 marzo 2011
P.G. N. 12711
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 63174/10 del 24 novembre 2010, con la quale disciplina, in accordo con le organizzazioni del commercio, sindacali e dei consumatori, il calendario delle aperture domenicali e festive delle attività commerciali per l'anno 2011;
visto il decreto legge 22 febbraio 2011 n. 5 che stabilisce, limitatamente al corrente anno, la festività del 17 marzo 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia;
visto il parere contrario all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita e alla panificazione nella suddetta giornata festiva, espresso nella seduta di venerdì 11 marzo 2011 dal Tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio, sindacali e dei consumatori;
vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche;
visto l'art. 50 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
a parziale integrazione di quanto disposto con l'ordinanza n. 63174/10 del 24 novembre 2010, la chiusura obbligatoria delle medie e grandi strutture di vendita ubicate al di fuori del centro storico nella giornata festiva di giovedì 17 marzo 2011.
Le attività di panificazione osserveranno le seguenti disposizioni
MERCOLEDI' 16 marzo 2011: doppia panificazione
GIOVEDI' 17 marzo 2001: chiusura
Confermare in ogni altra sua parte la propria ordinanza n. 63174/10 del 24 novembre 2010.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
Cremona, 14 marzo 2011
IL SINDACO
(Prof. Oreste Perri)
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 al 17 marzo 2011
APRILIA: ordinanza sugli orari (disciplina della festività del 17 marzo 2011)
Scarica l'ordinanza di deroga per il 17 marzo 2011 e l'ordinanza di disciplina degli orari in vigore.
LINK al forum per approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=545.0
17 marzo e trattamento del personale: alcuni chiarimenti
Il parere di Anci Toscana in risposta ai dubbi degli enti
Anci Toscana News
4 Marzo 2011
Alcune richieste di chiarimenti sono pervenute ad Anci Toscana in merito alle disposizioni del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 che, limitatamente all’anno 2011, considerano il 17 marzo 2011 giorno festivo (festa nazionale) e stabiliscono che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applichino a tale ricorrenza ma a quella del 17 marzo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In risposta a queste richieste Anci Toscana ha elaborato un parere in cui viene precisato che "la disposizione stabilisce che il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto a coloro che nel giorno di domenica nel quale era celebrata la festa del 4 novembre, dell’Unità nazionale e delle Forze Armate ai sensi della legge n. 54/1977 prestavano servizio lavorativo, sarà corrisposto a coloro che presteranno servizio lavorativo nel giorno 17 marzo". Pertanto "per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali – prosegue il parere – si applica per il 17 marzo 2011 il trattamento che era attribuito per la festività soppressa, senza alcuna modifica. A coloro che per esigenze di servizio prestano attività lavorativa spetta il trattamento che veniva attribuito, ormai da 34 anni, per la festività del 4 novembre, celebrata in giorno di domenica, costituito dal riposo compensativo da fruire con le modalità per la stessa applicate".
Si precisa inoltre che la Relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n.5 del 22/02/2011, emanata il 4 marzo dal Ministero della Pa e Innovazione (in allegato) ribadisce che "il meccanismo, individuato al comma 2 del decreto, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato - per l'anno 2011 - il numero complessivo delle festività soppresse alle quali corrispondono [...] le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Di conseguenza, si legge nella Relazione del Ministero, per il corrente anno "i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo, ex lege, che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo".
I dipendenti che saranno chiamati in servizio il 17 marzo, infine, avranno quindi la retribuzione prevista dal CCNL e dai CCDI per le giornate festive ed avranno detratto un giorno di festività soppressa dalle ferie del corrente anno come tutti gli altri dipendenti.
File da scaricare
* relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n.5 del 22/02/2011 (pdf)
http://www.ancitoscana.it/news.asp?s=201&Id_news=2644