Data: 2014-06-25 08:00:16

inosservanza ordinanza.

Ciaio Simone.
Il Comando P.M. ha notiziato questo Suap circa l'inosservanza, da parte di un commerciante, di una ordinanza che riguardava la revoca della destinazione d'uso di un locale adibito a commercio e della sospensione dell'attività commerciale fino al ripristino delle carenze igienico-sanitarie ed all'ottenimento del certificato di agibilità.
Lo stesso Comando comunica a questo Ufficio di adottare i provvedimenti conseguenti ex art.21/ter L.241/90.
A mio modesto avviso i provvedimenti per l'inosservanza di una ordinanza dovrebbero essere di competenza del Comando P.M. il quale dovrebbe avere l'obbligo di notiziare l'A.G.
Cosa ne pensi?
Ciao Roberto

riferimento id:19994

Data: 2014-06-25 14:12:16

Re:inosservanza ordinanza.


Ciaio Simone.
Il Comando P.M. ha notiziato questo Suap circa l'inosservanza, da parte di un commerciante, di una ordinanza che riguardava la revoca della destinazione d'uso di un locale adibito a commercio e della sospensione dell'attività commerciale fino al ripristino delle carenze igienico-sanitarie ed all'ottenimento del certificato di agibilità.
Lo stesso Comando comunica a questo Ufficio di adottare i provvedimenti conseguenti ex art.21/ter L.241/90.
A mio modesto avviso i provvedimenti per l'inosservanza di una ordinanza dovrebbero essere di competenza del Comando P.M. il quale dovrebbe avere l'obbligo di notiziare l'A.G.
Cosa ne pensi?
Ciao Roberto
[/quote]

Intanto se l'ordinanza è DIRIGENZIALE non vi sono elementi per la notizia di reato in quanto per la giurisprudenza consolidata il 650 c.p. è applicabile solo alle ordinanze sindacali.
Quindi non si può agire in via esecutiva ma la Polizia Locale dovrà applicare nuove sanzioni pecuniarie fino a quando l'interessato non si adegua o non emergano elementi per una contingibile ed urgente.

riferimento id:19994

Data: 2014-06-26 13:53:17

Re:inosservanza ordinanza.

L'ordinanza è dirigenziale.
Il Comando P.M. non ha irrogato sanzioni pecuniarie.
Quindi questo SUAP dovrebbe attendere le sanzioni irrogate da parte della P.M. (in questo caso esercizio abusivo, quale la sanzione?);
Successivamente il SUAP cosa deve fare;
L'Ente, per la fattispecie, dovrebbe emanare un Regolamento il quale preveda l'rrogazione di sanzioni pecuniarie circa l'inosservanza delle ordinanza dirigenziali?

riferimento id:19994

Data: 2014-06-26 16:50:03

Re:inosservanza ordinanza.


L'ordinanza è dirigenziale.
Il Comando P.M. non ha irrogato sanzioni pecuniarie.
Quindi questo SUAP dovrebbe attendere le sanzioni irrogate da parte della P.M. (in questo caso esercizio abusivo, quale la sanzione?);
Successivamente il SUAP cosa deve fare;
L'Ente, per la fattispecie, dovrebbe emanare un Regolamento il quale preveda l'rrogazione di sanzioni pecuniarie circa l'inosservanza delle ordinanza dirigenziali?
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1) la PM deve fare sanzione pecuniaria per esercizio SENZA REQUISITI (va vista la normativa regionale)
2) e la sanzione va fatta ad ogni ulteriore sopralluogo fino a quando non si adegua
3) non esiste la possibilità di introdurre sanzioni per violazione dell'ordinanza dirigenziale

riferimento id:19994

Data: 2014-10-23 10:39:28

Re:inosservanza ordinanza.



Ciaio Simone.
Il Comando P.M. ha notiziato questo Suap circa l'inosservanza, da parte di un commerciante, di una ordinanza che riguardava la revoca della destinazione d'uso di un locale adibito a commercio e della sospensione dell'attività commerciale fino al ripristino delle carenze igienico-sanitarie ed all'ottenimento del certificato di agibilità.
Lo stesso Comando comunica a questo Ufficio di adottare i provvedimenti conseguenti ex art.21/ter L.241/90.
A mio modesto avviso i provvedimenti per l'inosservanza di una ordinanza dovrebbero essere di competenza del Comando P.M. il quale dovrebbe avere l'obbligo di notiziare l'A.G.
Cosa ne pensi?
Ciao Roberto
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Intanto se l'ordinanza è DIRIGENZIALE non vi sono elementi per la notizia di reato in quanto per la giurisprudenza consolidata il 650 c.p. è applicabile solo alle ordinanze sindacali.
Quindi non si può agire in via esecutiva ma la Polizia Locale dovrà applicare nuove sanzioni pecuniarie fino a quando l'interessato non si adegua o non emergano elementi per una contingibile ed urgente.
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Ciao Simone, gentilemente avresti dei riferimenti in ordine alla giurisprudenza di cui all'art. 650 c.p.

riferimento id:19994

Data: 2014-10-23 19:27:37

Re:inosservanza ordinanza.

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod. pen.) l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. per violazione dell'ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne). (Annulla senza rinvio, Trib. Arezzo, 08/02/2011)
Cass. pen. Sez. feriale, 01-08-2013, n. 44238 (rv. 257890)

Non integra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 650 cod. pen. l'inosservanza di un ordine amministrativo avente carattere regolamentare e contenente una disposizione dettata in via preventiva ed indirizzata ad una generalità di soggetti. (Fattispecie relativa ad ordine del questore riguardante tutti i parcheggiatori abusivi). (Annulla senza rinvio, Trib. Salerno, 09/06/2011)
Cass. pen. Sez. I, 19-03-2013, n. 15936 (rv. 255636)

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all'inottemperanza all'ordine di sgombero di animali e di foraggio da un deposito ubicato nel centro storico, reputando applicabile la sanzione amministrativa prevista dal TU delle leggi sanitarie). (Annulla senza rinvio, Trib. Castrovillari, 18 aprile 2011)
Cass. pen. Sez. I, 15-11-2012, n. 1200 (rv. 254247)

Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, sussiste il requisito della comunicazione del provvedimento ai soggetti inottemperanti - nella specie un'ordinanza del sindaco che ordina la bonifica del fondo da erbe incolte - nel caso in cui essa sia affissa all'albo pretorio, inserita sul sito web del Comune e pubblicata con manifesti, trattandosi di strumenti sufficienti per portare a conoscenza degli interessati il provvedimento e considerata la natura di quest'ultimo richiedente la notificazione per "pubblici proclami", non essendo previamente individuabili i proprietari di fondi rustici versanti nella situazione descritta dall'ordinanza. (Rigetta, Gip Trib. Catania, 25 novembre 2011)
Cass. pen. Sez. IV, 21-06-2012, n. 39897 (rv. 254967)








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