Data: 2014-06-24 13:26:20

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO


Spero di essere nella sezione giusta.

Per l'installazione di F.E.R., i titoli abilitativi - disponibili su MUTA - sono FERCEL e FERPAS.

Nel mio caso dovrebbero installare un impianto fotovoltaico integrato su copertura di locale accessorio sito in ambito Nucleo di Antica Formazione (Centro Storico, ex zona "A") del vigente PGT.

In quanto ricadente all'interno del Centro Storico, anche se fabbricato non vincolato, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica?? se del caso, è sufficiente la semplificata???

Inolte andrebbe ottenuta prima della presentazione della FER-PAS??

Grazie in anticipo.

Saluti

Braga Luca

riferimento id:19985

Data: 2014-06-24 14:06:34

Re:IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO

Premesso che non sono esperto in materia di impianti fotovoltaici, a mio avviso non è soggetta.

DELIBERAZIONE N° IX / 3298 - Seduta del 18/04/2012

3.1 Interventi in Edilizia Libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori Sono interventi in edilizia libera e pertanto assoggettati ad una semplice comunicazione di inizio
lavori di inizio lavori gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell’Allegato 2.

Fotovoltaico
Su edifici – Tetti piani
1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti non ricadenti nel campo di
applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, indipendentemente dalla capacità
di generazione.
2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti, non aderenti o non integrati nel tetto
dell'edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di
applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a
quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati: 
- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità di
generazione;
- [u]realizzati su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A) di cui al
Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444[/u], per i quali gli
interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei
parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe.

riferimento id:19985

Data: 2014-06-24 15:36:48

Re:IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO

Sul tema CEL - PAS [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19990.msg37781#msg37781]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19990.msg37781#msg37781[/url]

riferimento id:19985

Data: 2014-06-24 19:23:33

Re:IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO

Parla di tetti piani però. E in alcuni casi fuori dalla zona A.

Nel mio caso il tetto è in pendenza, ed in centro storico anche se non vincolato  :-[ :-[ :-[

riferimento id:19985

Data: 2014-06-25 07:03:36

Re:IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO

Le consiglio di leggere l'intera deliberazione, dove troverà il suo caso specifico.
A pagina 19 trova anche la sezione:

Su edifici – Tetti non piani
4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti non ricadenti nel campo di
applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, indipendentemente dalla capacità
di generazione.
5) Impianti fotovoltaici su [u]tetti non piani[/u] di edifici esistenti, non aderenti o non integrati nel
tetto dell'edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di
applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a
quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:
- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o
uguale a 200 kWe; 
Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.
20

- realizzati su edifici o impianti industriali [u]siti all'interno della zona A)[/u] di cui al
Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli
interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei
parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe;

Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti per i quali la superficie
complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i
moduli sono collocati:
- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o
uguale a 200 kWe;
- realizzati su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A) di cui al
Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli
interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei
parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe.

riferimento id:19985

Data: 2014-07-04 17:59:43

Re:IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TETTO

Sulla procedura informatizzata FERCEL, oramai in uso da parecchio tempo, restano a mio avviso ancora parecchie ombre ed anche qualche dubbio, se non qualche perplessità, in merito alla sua effettiva legittimità.
Richiamo tre post sull'argomento che dovranno essere aggiornati con la nuova modulistica regionale che, proseguendo in una direzione che francamente faccio proprio fatica a comprendere, è riuscita ad introdurre anche l'obbligo di relazione del tecnico incaricato in un procedimento (art. 6 DPR 380 comma 2 -  chiamato con i più svariati nomi:CIA, CIL, CEL, CIAL dalle differenti amministrazioni) che la esclude categoricamente per interventi di questo tipo (sia applica solo alle manutenzioni straordinarie della lettera a) e alla pasticciata montiana aggiunta lettera e.bis).

I tre post sono qui:
http://ufficiotecnico2012.blogspot.it/search/label/fercel
da leggersi in ordine inverso.

Del resto sembrerebbe che con atti dirigenziali, addirittura con la sola modulistica, si sia andati a modificare, anzi stravolgere, una disposizione statale per la quale (comma 6) le Regioni a Statuto ordinario avrebbero potuto solo:
a)  estendere la disciplina a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; [non estensibile agli impianti fotovoltaici]
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. [non estensibile agli impianti fotovoltaici]

Di certo non era prevista la sottrazione al comune di un procedimento proprio attraverso il famigerato MUTA, la modifica del dettato normativo (non modificato nemmeno dalla DGR di approvazione delle linee guida regionali sulle FER) con atti dirigenziali (!), con "procure" dove la firma di chi la concede non ha validità legale e con un sistema di trasmissione di documenti tra privati e tra P.A. non conforme al codice di amministrazione digitale.

Piccolo particolare: nessuno si è accorto  che l'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 non è mai stato abrogato, così, mentre la Regione si impasta nella propria burocrazia per implementare i propri sistemi informatici e dimostrare che la propria partecipata ha una qualche utilità, i pannelli fotovoltaici e solari aderenti al tetto potrebbero essere mera manutenzione ordinaria! E senza nessun riferimento alla zona/al tessuto urbanistico in cui sono collocati.

Tada!!!!!

Questo è il livello dell'abrutimento legislativo in Italia e, per non smentire la decantata "eccellenza" in tutto, in Lombardia.
;-)

riferimento id:19985
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