Salve a tutti!
Un'associazione di categoria mi chiede, in relazione ad una estetista in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività in forma autonoma, se può procedere a depositare SCIA per inizio attività esclusivamente a domicilio della committenza.
Le attività svolte sarebbero solo quelle previste nel Regolamento n°47/R del 2007 come attività che possono essere svolte al domicilio del richiedente (art. 4, comma 2-bis: "[i]La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati[/i]").
In realtà, l'attività sarebbe poi svolta nei locali di una acconciatrice, presso cui, di volta in volta, le clienti della estetista "eleggerebbero" domicilio.
Ciò spiega anche perché l'estetista si limiterebbe allo svolgimento di quelle sole attività che il Regolamento n°47/R del 2007 prevede come eseguibili anche al domicilio del richiedente: infatti i locali della acconciatrice non sono in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di estetica [i]tout court[/i], ed è per questo che per esempio, non si è scelta la strada dell'affitto di poltrona/cabina, oppure la strada della presentazione della SCIA direttamente da parte della acconciatrice presso i propri locali con nomina della estetista abilitata come direttore tecnico.
Ora, il dubbio che ho è legato all'articolo 8, comma 7, secondo capoverso della L.28/2004, il quale recita "[i]Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5[/i]".
Infatti secondo me tale inciso deve essere letto nel senso che, chi già esercita attività di estetica in locali all'uopo utilizzati, può anche e successivamente svolgere (personalmente o tramite dipendenti abilitati) determinate e limitate attività presso il domicilio del committente.
Tra l'altro, ciò riprenderebbe quanto già il legislatore ha statuito in merito allo svolgimento dell'attività di acconciatore a domicilio nell'art. 4, comma 3, della L.R. 29/2013, laddove si stabilisce, in modo qui più chiaro, che "[i]Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali[/i]", e negando quindi in via implicita la possibilità di svolgere attività di acconciatore esclusivamente al domicilio del committente.
E' corretta la mia disamina?
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi anticipatamente.
Dato che nei nostri casi la legge va sempre interpretata in modo tassativo e ogni divieto deve essere espresso esplicitamente, non si rilevano dei motivi ostativi all’esercizio esclusivo dell’attività presso il domicilio del richiedente.
Ritengo che l’estetista al domicilio che lavora nelle strutture ricettive sia una realtà consolidata.
[i]L’art. 4 della legge n. 1/90 afferma:
[...]
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
[/i]
Ricordiamo l’art. 10 della LR 53/2008
[i]Art. 10 - Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
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