Buongiorno,
ai sensi del D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 i titolari di pubblici esercizi devono presentare, unitamente alla SCIA, una dichiarazione sostitutiva di impatto acustico, al posto della previsione effettuata da parte di un tecnico abilitato e solo qualora ricorra una delle tre ipotesi previste dalla stessa normativa.
Qualora si riscontrasse una divergenza tra quanto dichiarato e quanto constatato (ad esempio si effettua dj set oppure vi è presenza di plateatico esterno) qual è la sanzione applicabile? occorrerà fare riferimento a quanto previsto dalla legge 445/00 o è prevista altra sanzione?
Se quanto dichiarato ricade nelle casistiche di falsa dichiarazione si applica in prima battuta il dpr 445/2000. Io però prima farei avvio procedimento, perchè la dichiarazione all'atto poteva anche essere valida (pensa a una dichiarazione rilasciata a gennaio e primo evento a giugno 2014...), invitando la ditta a presentare la VIAC entro 30 giorni.
Poi si attivano le verifiche, perché ipoteticamente, pur con musica djset o altro, potrebbe non essere superato il limite acustico.
Sono in parte d'accordo con quanto da lei scritto. Se dichiaro un qualcosa lo faccio pensando alla continuità della mia attività e se sopraggiungono modifiche agli impianti o a quant'altro spetta a me effettuare nuove dichiarazioni ai sensi della 445/00. Quindi applicherei immediatamente le sanzioni penali previste x le dichiarazioni mendaci... Ma forse sbaglio a pensare in questi termini... ???
riferimento id:19974E' un'interpretazione corretta ma forse un poco rigida...
Io consiglio sempre prima di avvisare...
E' vero che la legge non ammette ignoranza, ma la mancata comunicazione di modifica spesso è frutto più di ignoranza della norma che di volontaria negligenza.
In generale... devi valutare il caso particolare, che solo tu che sei sul territorio conosci.
grazie mille!
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