Data: 2014-06-24 07:38:26

Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico

Buongiorno,
ai sensi del D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 i titolari di pubblici esercizi devono presentare, unitamente alla SCIA,  una dichiarazione sostitutiva di impatto acustico, al posto della previsione effettuata da parte di un tecnico abilitato e solo qualora ricorra una delle tre ipotesi previste dalla stessa normativa.
Qualora si riscontrasse una divergenza tra quanto dichiarato e quanto constatato (ad esempio si effettua dj set oppure vi è presenza di plateatico esterno) qual è la sanzione applicabile? occorrerà fare riferimento a quanto previsto dalla legge 445/00 o è prevista altra sanzione?


riferimento id:19974

Data: 2014-06-24 10:04:52

Re:Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico

Se quanto dichiarato ricade nelle casistiche di falsa dichiarazione si applica in prima battuta il dpr 445/2000. Io però prima farei avvio procedimento, perchè la dichiarazione all'atto poteva anche essere valida (pensa a una dichiarazione rilasciata a gennaio e primo evento a giugno 2014...), invitando la ditta a presentare la VIAC entro 30 giorni.

Poi si attivano le verifiche, perché ipoteticamente, pur con musica djset o altro, potrebbe non essere superato il limite acustico.

riferimento id:19974

Data: 2014-06-24 21:24:18

Re:Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico

Sono in parte d'accordo con quanto da lei scritto. Se dichiaro un qualcosa lo faccio pensando alla continuità della mia attività e se sopraggiungono modifiche agli impianti o a quant'altro spetta a me effettuare nuove dichiarazioni ai sensi della 445/00. Quindi applicherei immediatamente le sanzioni penali previste x le dichiarazioni mendaci... Ma forse sbaglio a pensare in questi termini...  ???

riferimento id:19974

Data: 2014-06-25 07:06:39

Re:Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico

E' un'interpretazione corretta ma forse un poco rigida...

Io consiglio sempre prima di avvisare...
E' vero che la legge non ammette ignoranza, ma la mancata comunicazione di modifica spesso è frutto più di ignoranza della norma che di volontaria negligenza.

In generale... devi valutare il caso particolare, che solo tu che sei sul territorio conosci.

riferimento id:19974

Data: 2014-06-25 16:46:05

Re:Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico

grazie mille!

riferimento id:19974
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it