Data: 2014-06-22 12:39:44

Requisiti di onorabilità

E’ pervenuta istruttoria della SCIA per l’attività di piaggia libera attrezzata su area demaniale in concessione con somministrazione di alimenti e bevande, da parte del Comando di Polizia Locale del seguente tenore:

“ Dall’esame di tale documentazione l’interessato ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art 11 TULPS e art 71 del D.Lgs 59/2010, ma da accertamenti eseguiti, risulta essere in atto nei confronti di…, la misura di prevenzione personale di PS dell’Avviso Orale ex art 3 D.lvo 159/2011, irrogata dalla Questura di Roma con notifica dell’11 luglio 2012, provvedimento di carattere non giurisdizionale ex art 6 del citato Decreto Legislativo ( libro1,Titolo1,capo1), giacché indirizzata a persona non inclusa tra quelle di cui al precedente art. 4. Alla luce di quanto sopra riportato si esprime il seguente parere: NEGATIVO.

1) Vorrei conoscere se, quanto sopra accertato è causa ostativa all’esercizio dell’attività, ovvero  se lo Suap debba intervenire rimuovendo gli effetti della SCIA con annullamento degli effetti retroattivi della stessa;
2) In caso positivo, se necessita preventivamente effettuare l’avvio del procedimento di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 con facoltà per l’interessato di presentare osservazioni.

  La questione, come è dato capire, riveste carattere d’urgenza.

riferimento id:19955

Data: 2014-06-23 07:27:53

Re:Requisiti di onorabilità

Provo a dire la mia.
Ai fini dell'art.86 TULPS, l'avviso orale non rientra tra i casi contemplati e tassativi ex art.11 c.1 TULPS mentre può assumere fondato rilievo ai fini del comma 2 (c.d. "buona condotta") previe informazioni aggiornate da parte del Questore competente visto quanto a suo tempo indicato nella nota circolare ministeriale 30 OTTOBRE 1996, N. 559/C.17634.12982 "Requisiti dell'ottima condotta e della buona condotta. Sentenze n. 440/1993 e 311/1996 della Corte costituzionale" pubblicata allora in G.U. ed agevolmente reperibile.


Quanto  invece all'art.71 dlgs 59/2010 e s.m.i., l'art.1 c.1 lett. f) (e c.2) indica tra i soggetti che non possono esercitare "[i][b]coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione  di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [/b] [/i] [..] ".  Quindi, primo requisito è che la misura sia in atto.

Quando era vigente detta normativa (ormai sostituita dal Dlgs 159/2011), l'avviso orale del Questore, per prassi e per giurisprudenza, non era considerata una vera e propria "misura di prevenzione" ma la c.d. "anticamera" di un tipo di sorveglianza speciale (quella dell'art.3 della stessa legge).

Con il nuovo Dlgs 159, che ha espressamente abrogato la legge 1423/56 (cfr. art.120 c.1 lett. a) il "nuovo" avviso orale è chiaramente collocato (tit. I, capo I) tra le "[i][b]misure di prevenzione personali applicate dal questore[/b][/i]" (per differenziarle da quelle del CAPO II "[i][b]applicate dall'A.G.[/b][/i]")

L'art.116 c.1 del dlgs 159 dispone che "[i]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre  1956,  n.  1423, ovunque  presenti,  si intendono riferiti alle [b]corrispondenti [/b] disposizioni contenute nel presente decreto[/i]."

Quindi, se considerassimo il "nuovo" avviso orale (art.3 Dlgs 159/11) "corrispondente" al "vecchio" avviso (ex art.4 l.1423/56), potremmo ritenere che anche il nuovo avviso non sia una vera "misura di prevenzione" (e quindi in tal caso non ostativo ai fini dell'art.71 dlgs 59) ma ciò parrebbe contraddire la collocazione fatta dal legislatore (a meno di non dargli solo mera valenza come "rubrica" del capo I senza altri fini).

Non so se ci sia già giurisprudenza che abbia analizzato a fondo la natura del nuovo avviso, comunque credo che non sarebbe male un bel quesito al MISE ed al MIN-Int ognuno per la parte di competenza vista la delicatezza della materia.





Faccio altresì notare che il co.3 dell'art.71 richiama anche l'intera lettera f) ma secondo me impropriamente visto che parla di "pena" (che nulla c'entra con le misure di prevenzione)

riferimento id:19955

Data: 2014-06-23 11:23:45

Re:Requisiti di onorabilità

Ulteriori approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12724.msg23889#msg23889
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12724.0

riferimento id:19955

Data: 2014-06-24 20:28:45

Re:Requisiti di onorabilità


Modestamente penso e ho pensato prima di porre il quesito che il "semplice avviso orale" anche dopo l'emanazione del Dlgs. 159/2011 non sia una vera "misura di prevenzione" anche se inserito nella rubrica  del libro I, titolo I del citato decreto.

Per informazione riporto una sintetizzazione di una recente sentenza del CdS del febbraio 2014:

Provvedimento amministrativo
L'avviso orale non basta a revocare la patente
L'avviso orale, non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza, non può essere considerato di per sé una "misura di prevenzione" e non dà luogo all'applicazione del provvedimento di revoca della patente di guida previsto dal Codice della strada.


Il caso
Tizio era stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ex art. 120 del Codice della strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva già ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
Avverso tale provvedimento, Tizio ricorreva dapprima dinanzi al Tar, che respingeva il ricorso con sentenza immediata, e poi in appello.

La decisione e i risvolti pratici
Il Collegio ritiene che, per la risoluzione della controversia, la questione preliminare ed assorbente da esaminare sia se l’avviso orale di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) possa considerarsi annoverabile tra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del Codice della strada.
Dopo aver specificato che l’appellante era stato raggiunto da un avviso orale semplice, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, il Collegio esclude che il mero avviso orale si configuri come una “misura di prevenzione” essendo invece un antecedente necessario per l’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.
Considerato che il dettato della legge in materia è molto esplicito nel chiarire che le misure di prevenzione si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli, appare inequivoco, secondo quanto chiarito dai Giudici di Palazzo Spada, che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.
Invero, evidenzia ancora il Collegio, le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il mero avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nell’intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge» e, pertanto, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.
In conclusione dunque, a parere dei Giudici di Palazzo Spada, l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni, previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di pubblica sicurezza, non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del Codice della strada.

Precedenti giurisprudenziali
Sulla natura dell’avviso orale si veda Tar Campania, Napoli, Sez. V, 11 ottobre 2007, n. 958.
Si veda altresì Tar Sicilia, Palermo, 30 settembre 2002, n. 2702 in cui, il Collegio annulla il provvedimento con il quale il Prefetto aveva revocato al ricorrente il conferimento della qualifica di agente di P.S. per essere stato sottoposto ad avviso orale. Osserva il Collegio infatti che l’avviso orale non produce altro effetto se non quello di consentire, entro tre anni, l’applicazione di una misura di prevenzione, in riferimento ad analoga precedente decisione dello stesso Tar Sicilia, Palermo, 21 marzo 1997, n. 396.
Sulla circostanza che l’avviso orale non possiede un carattere immediatamente incidente sulla sfera dell’esercizio dei diritti da parte dell'avvisato si veda anche Tar Veneto, Sez. I, 27 agosto 1990, n. 879.

(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. III, 14/02/2014, n. 722)
19/03/2014

Saluti

riferimento id:19955

Data: 2014-06-30 10:07:21

Re:Requisiti di onorabilità

Grazie della preziosa segnalazione della recente sentenza del CDS.
Pur con tutto il rispetto per l'organo che l'ha messa, devo dire che però non mi convince troppo e spiego perchè:
- il "vecchio" avviso orale (l. 1423) abbiamo già detto non era ritenuto una vera misura di prevenzione ma l'anticamera della sorv. speciale semplice;
- il "nuovo" avviso orale (dlgs 159) non coincide perfettamente con il vecchio avviso e la rubrica del titolo e del capo dovrebbe servire a chiarire comunque la "voluntas legis";
- ritenere che sia una misura di prevenzione solo l'art.3 c.4 del dlgs 159 e non tutto l'art.3 (c.2) per il fatto che l'avviso "semplice" non contenga prescrizioni, mi pare svuotare la misura in sè di significato.

Comunque va approfondita la questione e che si consolidi una certa giurisprudenza (quella relativa alla legge 1423 è ormai superata su questo fronte) attesa la rilevanza che può avere anche in connessione all'art.71 del dlgs 59/2010 di cui si discute

riferimento id:19955

Data: 2014-06-30 14:34:25

Re:Requisiti di onorabilità

Pubblico per completezza la citata sentenza del Consiglio di Stato

N. 00722/2014REG.PROV.COLL.

N. 09377/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9377 del 2013, proposto da:
Sandro Salvatici, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini, con domicilio eletto presso Francesca Proietti in Roma, via Domenico Chelini N.9;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00270/2013, resa tra le parti, concernente revoca della patente di guida

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Benini e dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma. Il ricorso è stato respinto con sentenza immediata n. 270/2013.
2. L’interessato propone ora appello a questo Consiglio.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.
3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.
Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (e già nell’art. 4, quarto comma, legge n. 1423/1956 come modificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001)
4. Nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’art. 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) appare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.
Invero gli artt. 3 e 4 (sempre della legge n. 1423/1956) sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli.
In particolare è significativo il secondo comma dell’art. 4: «Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale...»: questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.
5. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.
6. In conclusione: l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.
In questo senso l’appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
La presente decisione non preclude all’autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell’interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata.
7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Michele Corradino, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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