tizio era titolare di un posteggio presso un mercato comunale a carattere stagionale (estivo, con decorrenza giugno settembre). Tizio è deceduto al 22 marzo 2013....al 19 marzo 2014, dopo aver fatto pratica di successione, subentra in tale attività l'erede. Essendo marzo, naturalmente non può esercitare l'attività fino al giugno 2014. E' corretto affermare che l'erede non ha titolo ad utilizzare quel posteggio a causa del mancato UTILZZO per oltre un'anno???La pratica è stata presentata entro l'anno..ma essendo un mercato stagionale, il posteggio poteva essere utilizzato da giugno. Sarebbe stato possibile utilizzarlo a giugno 2013, pur non avendo fatto successione e pratica duaap??
riferimento id:19950
tizio era titolare di un posteggio presso un mercato comunale a carattere stagionale (estivo, con decorrenza giugno settembre). Tizio è deceduto al 22 marzo 2013....al 19 marzo 2014, dopo aver fatto pratica di successione, subentra in tale attività l'erede. Essendo marzo, naturalmente non può esercitare l'attività fino al giugno 2014. E' corretto affermare che l'erede non ha titolo ad utilizzare quel posteggio a causa del mancato UTILZZO per oltre un'anno???La pratica è stata presentata entro l'anno..ma essendo un mercato stagionale, il posteggio poteva essere utilizzato da giugno. Sarebbe stato possibile utilizzarlo a giugno 2013, pur non avendo fatto successione e pratica duaap??
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Direi che non si incorre in decadenza. la decadenza è un provvedimento che consegue al verificarsi di un evento oggettivo (decorso dell'anno) in conseguenza di un comportamento doloso o colposo del soggetto. In questo caso all'erede non è imputabile un comportamento colposo. Il fatto è di FORZA MAGGIORE o conseguenza di un PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' che non consente l'utilizzo del posteggio.
Ergo non incorre in decadenza.
fatto stà che un giudice nn l'ha pensata così!!!dopo il subentro per mortis causa l'attività è stata venduta...e una terza persona ha fatto causa. Primo grado di giudizio a favore dell'ente, ricorso da parte della terza persona, rinuncia della sospensiva ma....vittoria a favore di quest'ultima davanti al tar
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fatto stà che un giudice nn l'ha pensata così!!!dopo il subentro per mortis causa l'attività è stata venduta...e una terza persona ha fatto causa. Primo grado di giudizio a favore dell'ente, ricorso da parte della terza persona, rinuncia della sospensiva ma....vittoria a favore di quest'ultima davanti al tar
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SUCCEDE: pubblica cortesemente la sentenza o i riferimenti.
Come sai il sistema giudiziario amministrativo è alquanto variegato in ambito territoriale (da un tar all'altro ma anche nello stesso tar) e poi fra TAR e Consiglio di Stato.
Analizziamo la sentenza e vediamo se può essere un utile spunto di approfondimento.