Data: 2014-06-20 14:49:15

Danno all'immagine alla P.A: - Per quali reati?

Avevo letto alcuni articoli che precisavano che il dipendente pubblico che commette un reato deve risarcire il danno all'immagine della P.A. solamente in caso di delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale:

http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=2961

[i]I reati per i quali la sentenza definitiva di condanna può determinare il maturare di responsabilità per danno all’immagine sono i seguenti: peculato (artt. 314 e 316), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter), concussione (art. 317), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), istigazione alla corruzione (art. 322), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), abuso d’ufficio (art. 323), utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326), rifiuto di atti d’ufficio; omissione (art. 328), rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329), interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331), sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334), violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335)”.
La Corte Costituzionale ricorda che i soggetti contro cui questa azione può essere avviata sono i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica[/i].

http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/21902-pa-se-lede-la-reputazione-dellente-il-dipendente-paga-i-danni-dimmagine-anticorruzione-stretta-sulle-norme

Citazione:

La normativa del danno all’immagine della pubblica amministrazione è diventata più stringente nel corso degli anni. In origine, l’articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 78/2009 ha previsto quale condizione necessaria perché si configuri questo danno un reato commesso da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.[u] Si tratta dei reati previsti dal Codice penale, al libro II, titolo II, capo I: in buona sostanza, peculato, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, corruzione, concussione, abuso d’ufficio.

Il quadro normativo è poi cambiato con la legge anticorruzione 190/ 2012, che, con l’articolo 1, comma 62, ha introdotto il comma 1-sexies all’articolo 1 della legge 20/94[/u]. [u]Questa disposizione, per quantificare il danno all’immagine della Pa, fa riferimento a qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione. Di conseguenza, anche se non l’ha previsto espressamente, la legge anticorruzione ha ampliato il campo di azione dei giudici contabili, permettendo di agire per pregiudizi non patrimoniali scaturiti dalla commissione di un qualsiasi «reato contro la pubblica amministrazione», nozione più ampia di quella dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la Pa» prevista in precedenza (come hanno chiarito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza 47/2014, e la sezione girisdizionale per la Campania con l’ordinanza 187/2013). [/u]

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Lego adesso però:

Sì al danno all’immagine anche per reati comuni e sulla sola base dell’esercizio dell’azione penale

www.respamm.it/

e

www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%BBf%C5%E2%F1%1A%D6%B6%B2%F6%91A%14%5B%04%28%8BO2%92%BC%B2%C4%CC%EC%B8%95lB%FC%EC%B0&srchp=76

E qui il reato è stato commesso antecedentemente al 2012:

[i]L’illiceità amministrativa veniva anche penalmente sanzionata, con condanna, da parte del Tribunale di Busto Arsizio, nel 2004, per il reato ex art.640 c.p., commi 1 e 2 (Truffa aggravata ai danni dello Stato), confermata in Appello, mentre il ricorso per Cassazione veniva dichiarato inammissibile. (Cfr., sent. GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio n.5577/2004; sent. C. d’Appello di Milano – sez.IV pen. – n.1979/2006; sent. C. Cassazione – sez. II pen. – n.1799/2009).[/i]

MA ALLORA è risarcibile anche per qualsiasi delitto, anche pima delle modifiche del 2012?

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