Ho necessità di tenere monitorata una pratica edilizia.
Ogni qualvolta risulta presentata una integrazione o rilasciato un provvedimento sono costretto a fare istanza di accesso.
Questo sarebbe il meno, perché ogni volta il Comune ritiene necessario attivare la segnalazione alla controparte, con il termine di 10 gg per eventuali obiezioni.
10 giorni per scrivere l'apertura del provvedimento, 10 giorni di attesa, altri 10 per darmi i documenti. Quando va bene.
Ora Mi chiedo.
La controparte è stata una [u]prima volta[/u] informata e quindi è a conoscenza della mia volontà di visionarie la pratica.
Se ha qualcosa in contrario lo potrebbe e dovrebbe dire subito, se non avanza obiezioni vuol dire che non ne ha.
Per non dire del caso in cui avanzi obiezioni e queste venissero respinte.
Perché dover ripetere questa manfrina con un danno al mio diritto di difesa?
Ancor di più mi chiedo se la segnalazione alla controparte riguardi anche le comunicazioni [u]di provenienza e di spettanza del Comune[/u].
Nella fattispecie il Comune, trattandosi di immobile vincolato Dm 24.11.1937, ha segnalato alla Soprintendenza la richiesta del cambio di destinazione d'uso da ufficio a magazzino.
Possibile tutte questa burocrazia per rilasciare un documento su cui non vedo interessi di terzi?
Non è una istanza di un privato, ma un atto pubblico.
Come potrebbe mai impedirne la divulgazione, dato che il mio diritto (confinante nella fattispecie) è stato appurato?
Grazie per il vostro parere ...
Ho necessità di tenere monitorata una pratica edilizia.
Ogni qualvolta risulta presentata una integrazione o rilasciato un provvedimento sono costretto a fare istanza di accesso.
Questo sarebbe il meno, perché ogni volta il Comune ritiene necessario attivare la segnalazione alla controparte, con il termine di 10 gg per eventuali obiezioni.
10 giorni per scrivere l'apertura del provvedimento, 10 giorni di attesa, altri 10 per darmi i documenti. Quando va bene.
Ora Mi chiedo.
La controparte è stata una [u]prima volta[/u] informata e quindi è a conoscenza della mia volontà di visionarie la pratica.
Se ha qualcosa in contrario lo potrebbe e dovrebbe dire subito, se non avanza obiezioni vuol dire che non ne ha.
Per non dire del caso in cui avanzi obiezioni e queste venissero respinte.
Perché dover ripetere questa manfrina con un danno al mio diritto di difesa?
Ancor di più mi chiedo se la segnalazione alla controparte riguardi anche le comunicazioni [u]di provenienza e di spettanza del Comune[/u].
Nella fattispecie il Comune, trattandosi di immobile vincolato Dm 24.11.1937, ha segnalato alla Soprintendenza la richiesta del cambio di destinazione d'uso da ufficio a magazzino.
Possibile tutte questa burocrazia per rilasciare un documento su cui non vedo interessi di terzi?
Non è una istanza di un privato, ma un atto pubblico.
Come potrebbe mai impedirne la divulgazione, dato che il mio diritto (confinante nella fattispecie) è stato appurato?
Grazie per il vostro parere ...
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Ciao,
il Comune sta applicando REGOLARMENTE la legge.
Il Comune non è tenuto (nè può) concedere accesso ad ulteriori documenti che alimentano il fascicolo se non attivando la procedura di notifica al controinteressato.
Perchè per OGNI SUCCESSIVO DOCUMENTO potrebbero esservi elementi ostativi.
... Il Comune non è tenuto (nè può) concedere accesso ad ulteriori documenti che alimentano il fascicolo se non attivando la procedura di notifica al controinteressato ...[/quote]
La questione che ponevo presenta una sfumatura che potrebbe snellire l'attività sia di colui che richiede l'accesso che della PA ...
art. 3 del DPR 184/2006
... la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi ...
art. 22 della legge 241/1990
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso [u]vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza[/u];
La comunicazione non è obbligatoria ma riguarda solo quegli atti che potrebbero compromettere la riservatezza.
Mi pare invece che le PA spesso intendano tali obblighi come automatismi ...
Il DPR 184/2006 ha introdotto un meccanismo "pre-contenzioso" volto a consentire al controinteressato di DIMOSTRARE il suo interesse alla riservatezza.
Per questo il controinteressato può partecipare al procedimento e presentare scritti e memorie (impropriamente chiamati OPPOSIZIONE).
A mio avviso la PA deve solo verificare l'esistenza del CONTROINTERESSATO (cioè del soggetto astrattamente titolare di una posizione procedimentale SENZA poter sindacare se i documenti rappresentano o meno una violazione della sua riservatezza).
La decisione finale spetta sempre alla PA la quale però NON potrà rifiutare la comunicazione al controinteressato ritenendo l'istanza di accesso come riferita a documenti NON riservati.
Ciò anche nella paradossale ipotesi che si tratti di documenti tutti soggetti a pubblicazione o addirittura già noti al richiedente.
... Ciò anche nella paradossale ipotesi che si tratti di documenti tutti soggetti a pubblicazione o addirittura già noti al richiedente.
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Già ... dimenticavo che siamo in Italia ...