E' stata presentata una comunicazione di inizio attività per l'apertura di una agenzia pubblica di affari (intermediazione nella vendita di auto usate per conto terzi) dichiarando la sede legale e operativa presso l'abitazione. L'interessato ha dato il proprio consenso a sottoporsi alle prescrizioni previste dall'art. 16 del tulps. Abbiamo richiesto un parere all'ufficio urbanistica: il pgt consente l'esercizio dell'attività presso la residenza senza particolari prescizioni.
Esiste una norma, non urbanistica, che prevede la separazione tra l'abitazione ed i locali dell'unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività?
Oltre alla tabella delle operazioni ed al registro degli affari, vidimati dal comune, è previsto qualche altro adempimento?
Nel caso il titolare decidesse di tenere il registro con modalità informatiche il Comune come puo' verificarlo?
Grazie!
[quote]E' stata presentata una comunicazione di inizio attività per l'apertura di una agenzia pubblica di affari (intermediazione nella vendita di auto usate per conto terzi) dichiarando la sede legale e operativa presso l'abitazione. L'interessato ha dato il proprio consenso a sottoporsi alle prescrizioni previste dall'art. 16 del tulps. Abbiamo richiesto un parere all'ufficio urbanistica: il pgt consente l'esercizio dell'attività presso la residenza senza particolari prescrizioni.
Esiste una norma, non urbanistica, che prevede la separazione tra l'abitazione ed i locali dell'unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività?[/quote]
E' all'interno del PGT che si deve prevedere tale separazione, in conformità a quanto eventualmente previsto dal regolamento locale d'igiene.
Inoltre puoi far riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno 20 dicembre 1999, n. 559 (G.U. 20-1-2000, n. 15)
In generale ricordo che “Il divieto di mutamento di destinazione d'uso non impedisce l'indifferente utilizzazione di un appartamento, nell'ambito della destinazione residenziale, come abitazione o come studio professionale, dovendosi, nel concetto di uso residenziale, ricomprendere entrambi gli utilizzi” (cfr T.A.R. Sardegna 24 agosto 1993 n. 1056; si veda anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 22/3/2001 n. 2306).
[quote]Oltre alla tabella delle operazioni ed al registro degli affari, vidimati dal comune, è previsto qualche altro adempimento?
Nel caso il titolare decidesse di tenere il registro con modalità informatiche il Comune come puo' verificarlo?[/quote]
Sul tema del registro elettronico segnalo:
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