Data: 2014-06-18 22:56:27

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Richiedo un parere gentilmente in merito a due quesiti.
1)Se una ditta delega un preposto per la somministrazione, i verbali di eventuali violazioni commerciali devono essere notificati a lui o alla ditta che lo ha nominato?
2)La legge 120/2010 prevede che i locali che proseguano la somministrazione oltre le ore 24 dispongano all'uscita un dispositivo per il rilievo alcolmetrico e le tabelle. Ma come deve essere interpretata la legge? Se per esempio un locale prevede da orari affissi all'ingresso la chiusura alle 3:00, dispositivo e tabelle devono essere presenti anche prima delle ore 24 o vi è violazione solo dopo?
Ringrazio anticipatamente.

riferimento id:19923

Data: 2014-06-19 18:14:08

Re:SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1)Se una ditta delega un preposto per la somministrazione, i verbali di eventuali violazioni commerciali devono essere notificati a lui o alla ditta che lo ha nominato?
[color=red]NO, il delegato NON ha rilievo ai fini sanzionatori.
La responsabilità è personale e risponde CHI VIOLA le norme (in caso di illeciti omissivi il legale rappresentante) e come obbligato in solido l'impresa nella persona del legale rappresentante.
Il preposto risponde se commette direttamente qualche illecito.
[/color]

riferimento id:19923

Data: 2014-06-19 21:25:44

Re:SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

2)La legge 120/2010 prevede che i locali che proseguano la somministrazione oltre le ore 24 dispongano all'uscita un dispositivo per il rilievo alcolmetrico e le tabelle. Ma come deve essere interpretata la legge? Se per esempio un locale prevede da orari affissi all'ingresso la chiusura alle 3:00, dispositivo e tabelle devono essere presenti anche prima delle ore 24 o vi è violazione solo dopo?
Ringrazio anticipatamente
[color=red]Ritengo che la ratio della legge sia quella di dare la possibilità agli avventori che consumano alcolici dopo le 24,00 di effettuare il controllo sull'alcol ingerito. Se un locale cessa la vendita di alcolici prima delle 24,00 non è tenuto a mettere a disposizioni rilevatore né tabelle.
A parere mio la violazione si determina solo se alle 24,00, il locale che continua a somministrare o vendere alcolici, non abbia messo a disposizione degli avventori il rilevatore[/color]

riferimento id:19923

Data: 2014-06-27 10:00:24

Re:SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Si conferma che l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori vale solo dopo le ore 24....per cui la mancaza prima delle ore 24 non determina alcuna violazione




2)La legge 120/2010 prevede che i locali che proseguano la somministrazione oltre le ore 24 dispongano all'uscita un dispositivo per il rilievo alcolmetrico e le tabelle. Ma come deve essere interpretata la legge? Se per esempio un locale prevede da orari affissi all'ingresso la chiusura alle 3:00, dispositivo e tabelle devono essere presenti anche prima delle ore 24 o vi è violazione solo dopo?
Ringrazio anticipatamente
[color=red]Ritengo che la ratio della legge sia quella di dare la possibilità agli avventori che consumano alcolici dopo le 24,00 di effettuare il controllo sull'alcol ingerito. Se un locale cessa la vendita di alcolici prima delle 24,00 non è tenuto a mettere a disposizioni rilevatore né tabelle.
A parere mio la violazione si determina solo se alle 24,00, il locale che continua a somministrare o vendere alcolici, non abbia messo a disposizione degli avventori il rilevatore[/color]
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