Buongiorno a Tutti,
potresTe per favore postare qui materiale sul PREAVVISO DI RIGETTO?
Grazie!
Inizio io:
Il preavviso di rigetto previsto dall’ art 1O bis della legge 241/90. Riflessioni su alcune cruciali problematiche
http://www.diritto.it/docs/33705-il-preavviso-di-rigetto-previsto-dall-art-1o-bis-della-legge-241-90-riflessioni-su-alcune-cruciali-problematiche
Procedimento. Art. 10 bis l. n. 241/1990
http://www.treccani.it/enciclopedia/procedimento-art-10-bis-l-n-241-1990_%28Il_Libro_dell%27anno_del_Diritto%29/
L'ambito applicativo: i casi problematici
http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=5183#.U57o5ChILkM
Senza preavviso di rigetto, non vale il diniego al permesso di costruire
http://www.ediltecnico.it/23197/senza-preavviso-di-rigetto-non-vale-il-diniego-al-permesso-di-costruire/
Cittadinanza italiana - Obbligatorio il preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis (241/90)
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Obbligatorio-il-preavviso-di-rigetto.html#.U57pPihILkM
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 02-04-2014, n. 264
ATTI AMMINISTRATIVI - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Preavviso di rigetto
Se l'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte del c.d. preavviso di rigetto, non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, è altrettanto vero che l'assolvimento di tale obbligo (di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi) non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.
Cons. Stato Sez. III, 28-01-2014, n. 418
ATTI AMMINISTRATIVI - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Preavviso di rigetto
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una domanda interrompe (anche) i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l'ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza il valore di assenso alla richiesta (art. 10 bis legge n. 241/1990) (Integrale riforma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, 5 luglio 2006, n. 2723).
Cons. Stato Sez. VI, 17-12-2013, n. 6042
EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio
È legittimo il diniego di condono edilizio, ex art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, non preceduto dalla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell' istanza, sia in quanto la violazione dell' art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 non è invocabile per atti vincolati, sia perché questa norma non è applicabile a procedimenti connotati da specialità (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 800/2013).
Cons. Stato Sez. IV, 06-12-2013, n. 5818
ATTI AMMINISTRATIVI - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Preavviso di rigetto
L'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (preavviso di rigetto) non deve essere interpretato in senso formalistico, ma con riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio. Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dalla disposizione citata, è inidoneo di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo consentito - ai sensi del successivo art. 21 octies - l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ne consegue che, ove il privato si limiti a contestare l'omessa comunicazione del preavviso, senza nemmeno allegare le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui egli censura la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile o comunque irrilevante per assoluta genericità (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 32592/2010).