Interessante:
http://www.fpcgilbergamo.it/new/index.php/autonomie-locali/281-magari-non-sempre-ma-ogni-tanto-i-nodi-vengono-al-pettine
e
http://www.fpcgilbergamo.it/new/index.php/autonomie-locali/254-il-conferimento-delle-posizioni-organizzative-al-personale-inquadrato-in-categoria-c
Due sentenze della Corte dei Conti che hanno ravvisato il danno erariale in caso di attribuzione di posizione organizativa a dipendente in categoria C....:
Sent.nr. 1691/2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
(...)
... nelle loro qualità di Sindaco (Graziano Paolo), Vice Sindaco-Assessore (Chianese Raffaele) e di Assessori (tutti gli altri), componenti la Giunta Comunale di Minturno (LT) all'epoca dei fatti contestati (1999/2000), per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di €. 50.000, 00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per il danno derivato al Comune di Minturno in seguito alla corresponsione di emolumenti (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) al Geometra ...
(...)
Espone, in particolare, la Procura regionale che la vicenda trae origine dalla segnalazione di danno erariale trasmessa alla Procura da un Consigliere comunale di Minturno, il quale ha evidenziato come, a seguito delle predette deliberazioni, al geometra Violo, appartenente alla ex 6^ qualifica funzionale, ora categoria C2, siano state prorogate le mansioni superiori ed assegnato il riconoscimento economico per la posizione organizzativa conferitagli, in ragione di €. 12.500,00 l'anno, in aperto contrasto con il CCNL di categoria del 31 marzo 1999.
(...)
L'ultimo comma del citato articolo 8 ha stabilito, poi, che le predette posizioni organizzative possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria “D” dai dirigenti (articolo 9).
(...)
Se, all'epoca, tale provvedimento poteva essere giustificato dal collocamento a riposo del titolare, geom. Giuseppe Stroffolino, e dalla temporaneità del provvedimento, come precisato nelle premesse della delibera n. 387/99, dette funzioni sono state, di fatto, confermate e prorogate oltre il termine massimo previsto, per un triennio, fino alla adozione delle delibere nn. 387/99 e 71/2000, con cui è stata deliberata anche la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, previste invece per i titolari delle posizioni organizzative dall'articolo 10, comma 1, del CCNL del 1999.
(...)
Lo svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte del Geom. Violo, dunque, come delineato dalla attribuzione al medesimo delle mansioni di ”Responsabile” di un ufficio LL.PP. (fino al luglio 1997) e poi di una “sezione LL.PP. ” e di un “servizio LL.PP”, ancorché inizialmente disposto nell'ambito di una supplenza temporanea, si è risolto nella corresponsione del relativo trattamento dirigenziale (e in quello accessorio previsto per la corrispondente posizione organizzativa nel periodo preso a riferimento nell'atto di citazione), illecita in quanto carente dei presupposti normativamente stabiliti, e foriera, quindi, di danno erariale.
Tale danno andrebbe commisurato, per quanto attiene alle mansioni superiori illegittimamente prorogate fino al 31 settembre 1999, agli emolumenti dirigenziali percepiti dal Violo oltre il termine dei sei mesi, e, per quanto attiene alla posizione organizzativa dirigenziale, illegittimamente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8 CCNL 1999, dal 1° ottobre 1999 fino al 30 giugno 2000, andrebbe commisurato alla retribuzione di posizione e di risultato percepite dal Violo.
(...)
----
Sent. n. 41/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO