L'articolo 1 della legge 689/1981 precisa che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commessa violazione".
Nascono a mio avviso pertanto alcuni dubbi sulla legittimità di alcuni regolamenti comunali.
L'articolo 1 della 689 introduce infatti una riserva di legge e perrtanto la possibilità di un comune di emanare atti (regolamenti, ordinanze, etc...) è possibile solamente se c'è una legge che lo permette.
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/Testi/Principi%20Generali/Princ_Legalit%C3%A0.htm
[i]...l'illecito amministrativo potrà essere sanzionato esclusivamente ad opera di una legge formale cioè, come ormai concordemente convenuto sia dalla dottrina che dalla S.C., individuabile solo tra fonti normative primarie, come sono le leggi statali e, regionali nonché i decreti legislativi ed i decreti legge in quanto fonti aventi forza di legge, [s]prevedendo quindi l'esclusione di irrogazioni sanzionatorie derivanti da fonti subprimarie o regolamentari a meno che, non sia la legge stessa a censurare con una sanzione amministrativa, la violazione di una di queste norme regolamentari[/s] vedasi ad es. gli articoli 106 e 107 del R.D. del 3 Marzo 1934, nr. 383 - Testo unico delle Leggi comunali e Provinciali - (abrogato dall'art. 274 del T.U.E.L. e, facendo riferimento ora all'articolo 7 - bis dello stesso Testo Unico, introdotto dall'articolo 16 della legge nr. 3/2003) ai quali gli articoli 16 e 17 della legge 689/1981 fanno espressamente riferimento per le modalità di pagamento. [/i]
Ad esempio l'articolo 7 del CdS permette al Dirigente di emanare ordinanze in materia di circolazione stradale.
Il poterere regoamentare dei comuni invece deriva dall'articolo 7 del TUEL
[b]Art. 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.[/b]
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/pubblicazioni/quad48.pdf
(pagina 5 in basso).
e all'articolo 117 della Costituzione, che al comma 6 precisa che "[i][b]I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite[/b][/i]"
Il problema è questo: cosa può vietare un Comune con un proprio regolamento?
Il potere di emanare regolamenti è, per quanto sopra detto, previsto fra le funzioni normative proprie del Comune e della Provincia già dalla Carta Costituzionale e viene poi rielaborato dall'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, poco sopra citato, con specificazione che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti", ma tale potere deve limitarsi alle "materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"
Ci troviamo, dunque, di fronte ad un doppio limite che circoscrive la potestà regolamentare:
uno di legittimità, riguardante le fonti normative superiori, poichè nell'emanazione del regolamento l'ente locale deve rispettare i principi fissati dalle fonti normative di grado superiore -legge e statuto-, ed uno riguardante la materia, che la limita a tutto quanto è di specifica competenza dell'ente.
Le funzioni e le competenze del Comune sono previste negli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000
[i]Art. 13
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.[/i]
Il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 all'articolo 18 conferma che "Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.", affermando implicitamente il diritto, per il combinato disposto con la L. 142/90 prima e con l'articolo 7 del D.Lgs 267/2000 poi, per gli enti locali di darsi delle norme in tali materie.
Detto questo, ed individuato da dove diriva il potere di emanare un regolamento di polizia urbana, chiedo: "quali divieti può contenere?".
Dopo la sentenza della corte costituzionale del 2011 che ha sancito che le ordinanze sindacali sono solo contingibili e urgenti... il divieto di contrattare prestazioni con prostitute o il divieto di accattonaggio sono stati inseriti in regolamenti comunali:
[i]...lo sfruttamento della prostituzione e l'accattonaggio molesto ora diventano veri e propri articoli del Regolamento di Polizia Municipale
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/docs/Statuto_Regolamenti/Reg_Pol_Urb_2011.pdf
Art. 20 sexies
Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento
1) Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di
prostituzione, è vietato:
a) esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;
b) stazionare il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o allo scopo di contrattare oconcordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio;
c) esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.
2) Per la violazione alla presente disposizione regolamentare, nel rispetto dei limiti edittali delle norme regolamentari, sarà irrogata la sanzione amministrativa di € 400 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.[/i]
Tali regolamenti a Vostro avviso sono legittimi oppure?
Un collega scriveva di no, in quanto al Consulta nel 2011 ha sancito che tali condotte non sono più illecite ...e a ggiungeva: "[i]E' un pò come chiedersi: SEPPUR A LIVELLO NAZIONALE SIA LECITO GUIDARE CON GLI OCCHIALI DA SOLE (in quanto nessuna norma lo vieta), potrebbe un Comune (con Ordinanza o Regolamento o Editto di Costantinopoli) vietarlo nell'ambito del proprio confine comunale?[/i]"
Cosa ne pensate?
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_i_proamm_tuel_rqpist/_redazionali/_numero_2012_1/POTERE_DxORDINANZA_DEI_SINDACI_GLI_EFFETTI_DELLxINTERVENTO_DELLA_CORTE_COSTITUZIONALE_SULLxART._54_TUEL_DI_DI_TORO.pdf
[i]2. La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale
La sentenza in esame trae origine dal ricorso proposto, dinanzi al TAR del Veneto, da un’associazione antirazzista, al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza sindacale recante il divieto di chiedere l’elemosina in ampie zone del territorio comunale, con l’applicazione di apposite sanzioni amministrative per i contravventori.
[/i]
CHIEDO: Se adesso tale divieto venisse imposto con un regolamento (anziché con un'ordinanza) sarebbe legittimo?
Segnalo la nota 12 a pagina 3:
[i]Il Giudice a quo, a tal proposito, precisa che:
L’assunzione delle decisioni spettanti all’assemblea, che rappresenta la generalità dei cittadini, da parte di
un organo monocratico che nella specie agisce quale ufficiale di Governo, finisce per contraddire la
necessità di pluralismo della quale sono espressione gli articoli 2, 6, 8, 18, 21, 33, 39 e 49 Costituzione.[/i]
Ma un regolamento può vietare un comportamento che la legge ritiene legittimo?
Il caso del regolamento comunale suggerito dal collega che vioeta di indossare gli occhiali da sole è estremizzato e tutti direbbero che è illegittimo.
Ma in casi non così lampanti?
Un regolamento può vietare di portare i cani nel parco?
Sicuramente può vietare di fumare aal'esteno degli uffici, ma SOLAMENTE perché una norama statale lo consente; infatti il Dir.P.C.M. 14-12-1995 precisa all'articolo 3 che "resta salva l'autonomia regolamentare
e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 (5), con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
Ma uale norma permette al Comune di vietare l'ingresso dei ani nei parchi comunali?
L'articolo 54 TUEL è sttao giudicato incostituzionale nel 2011 per tre ragioni:
1) Per violazione della riserva di legge contenuto nell'articolo 23 Costituzione, considerato che gli obblighi di fare o di non fare possono essere imposti solo dala legge (Art. 23 - Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge).
2) Per violazione del principio di imparzialità contenuto nellarticolo 97 Costituzione dal momento che la legge contiene una sorta di delega in bianco al Sindaco
3) Per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 Costituzione poiché la stessa questione può essere disciplinata in maniera differente da Sindaci di comuni anche contigui.
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Gli stessi problemi però valgono anche per i regolamenti:
1) Se un divieto è imposto da un regolamento comunale, viene meno la riserva di legge prevista dall'articolo 23 Costituzione e dall'articolo 1 della legge 689/1981
2) Anche nei regolamenti non ci sarebbero limitazioni ma ci sarebbe una delega in bianco
3) Due comuni contigui potrebbero discilinare in maniera diversa: uno consente di poretare i cani nei parchi, l'altro non lo conbsente.
Un interessante articolo precisa che il divieto è lecito se tali divieti trovano una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.
Però i regolamneti, a differenza delle ordinanze, non necessitano di motivazione.
[i]Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via
amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purche ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.[/i]
http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/06/Gda2009_01_Gnes_Prefetto1.pdf
Sul discorsoi invece se utilizzare l'ordinanza o il regolamento, preciso che la Corte Costituzionale nel 2011 ha precisato che non è possibile riservare un potre normativo a un organo monocratico... per questo è più corretto inserire un divieto permanente in un regolamento, di competenza del Consiglio comunale.