Un operatore titolare di posteggi in diversi Comuni, nella giornata di venerdì ( libera), si presenta come spuntista in un mercato. La polizia non ha permesso l'attività in quanto non titolare di un'autorizzazione di itinerante.
Ma ricordo male o l'autorizzazione di posteggio consente comunque di svolgere l'attività di itinerante o spuntista nei "giorni liberi"?
Grazie
L'art. 21 comma 5 della l.r. 6/2010 prevede che [i]L’autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale[/i].
Inoltre l'art.28 comma 11 del d.lgs.114/98 prevede che [i]I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. [/i]
Normalmente nei regolamenti comunali si ammette alla spunta chi è in possesso di:
- autorizzazione per l’attività itinerante;
- autorizzazione per posteggio fisso, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.
Cosa dice il regolamento comunale nel caso specifico?
allora esiste ancora l'autorizzazione itinerante?
Bella domanda...
A parere di chi scrive no, basta la SCIA.
Secondo regione lombardia sì: vedi la Circolare regionale 10 febbraio 2014 - n. 3 "Circolare in materia di dimensionamento di medie e grandi strutture di vendita e di commercio al dettaglio su area
pubblica"
[...]
[i]2. Commercio al dettaglio su area pubblica Sono pervenute numerose segnalazioni relative a presunte
violazioni della normativa regionale vigente in materia di provvedimenti abilitativi l’attività di commercio su area pubblica.
Sul punto si precisa che, per poter esercitare legittimamente l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica, [b][u]è ancora [/u][/b]
[b][u]necessario il rilascio di un’autorizzazione comunale[/u][/b], come previsto dall’art. 21 commi 5 e 6 della l.r. 6/2010 e ribadito, da ultimo,
con la d.g.r. 26 ottobre 2012 n. 4345.
L’istituto della SCIA, pertanto, sarà applicabile solamente nel caso in cui la stessa sia richiesta a fini igienico-sanitari e, in caso
di subingresso, per comunicare all’ASL di riferimento che l’attività precedentemente svolta subisce modifiche.
Si precisa infine che, nel caso di subingresso, il Comune ha comunque l’obbligo di procedere alla reintestazione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 25 della l.r. 6/2010.[/i]