Data: 2014-06-13 11:10:20

vendita di alcolici

In riferimento al quesito del 10 giugno su vendita di alcolici con risposta di Mario Maccantelli, a parte le disposizioni del codice della strada modificabili solo dal Questore, non potremmo limitare la vendita e somministrazione di alcolici ai sensi degli artt. 15 bis comma 3  e 42 comma 4? A questo proposito ho visto la sentenza del TAR Toscana relativa all'ordinanza del Comune di Firenze del 2012 e mi pare metta in discussione la competenza ma non la possibilità di applicare i citati articoli. L'Amministrazione Comunale vorrebbe intervenire e porre limiti più restrittivi per la vendita e somministrazione di alcolici, quanto meno nel Centro Storico. E' fattibile?
Grazie

riferimento id:19846

Data: 2014-06-14 09:19:31

Re:vendita di alcolici


E' possibile avere i precisi riferimenti normativi degli articoli 15 bis comma 3  e 42 comma 4? A quale legge si riferiscono?



In riferimento al quesito del 10 giugno su vendita di alcolici con risposta di Mario Maccantelli, a parte le disposizioni del codice della strada modificabili solo dal Questore, non potremmo limitare la vendita e somministrazione di alcolici ai sensi degli artt. 15 bis comma 3  e 42 comma 4? A questo proposito ho visto la sentenza del TAR Toscana relativa all'ordinanza del Comune di Firenze del 2012 e mi pare metta in discussione la competenza ma non la possibilità di applicare i citati articoli. L'Amministrazione Comunale vorrebbe intervenire e porre limiti più restrittivi per la vendita e somministrazione di alcolici, quanto meno nel Centro Storico. E' fattibile?
Grazie
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Data: 2014-06-14 09:21:25

Re:vendita di alcolici

l.r. 28/2005

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Data: 2014-06-14 14:54:10

Re:vendita di alcolici

Con le disposizioni che citi la regione toscana butta là un generico richiamo alla possibilità che il sindaco ha nell’adottare ordinanze contingibili e urgenti. Affinché il sindaco possa agire occorre, come sottolineato nella norma, che il motivo si basi una fatto rilevante e comprovato. In sintesi, non possono essere delle ordinanza generiche o astratte. La sentenza sul comune di Firenze da vedere è la 338/2013.

Lì è viene chiarito che il sindaco non può introdurre un divieto generale e “strutturale” andando a prevedere degli orari di esercizio nelle vendita degli alcolici. Gli orari sono liberalizzati e l’intervento è ammissibile solo a fronte di esigenze contingibili e urgenti (quindi una portata limitata nel tempo e con un ambito applicativo circoscritto ad un problema specifico).

Ai sensi della 287/91 il sindaco ha anche la facoltà di limitare la vendita di alcolici durante o in occasione di manifestazioni sportive. In questo caso, diciamo, che la fattispecie appare meno contingente e più preventiva. Su questo punto puoi vedere il CdS n. 2465/2010

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Data: 2014-06-16 06:22:42

Re:vendita di alcolici

Scusa se insisto ma perchè parli di Sindaco? La sentenza 388/2013 mi pare metta in discussione proprio il richiamo dell'Ordinanza agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e non la possibilità di applicare gli artt. 15 bis  comma 3° e  42 comma 4° sia pure per ambiti e periodi limitati,  in relazione a "comprovate esigenze di prevalente interesse publico" e credo previa concertazione. Sbaglio?

riferimento id:19846

Data: 2014-06-16 19:45:21

Re:vendita di alcolici

Non dici male, la sentenza citata argomenta nel senso che hai riassunto. Per allargare il mio ragionamento e renderlo meno sintetico posso aggiungere che la generica previsione della LR 28/2005 (art. 15 e 42), attualmente la vedo praticamente inapplicabile
Fatta salva l’ipotesi dell’ordinanza sindacale in quanto Ufficiale di Governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica, l’altra strada potrebbe essere quella di un regolamento comunale (anche previa concertazione) che andrebbe a introdurre un divieto di carattere normativo-regolamentare contrario alla legge. In ambito di vendita di bevande alcolici la normativa statale detta delle regole precise. L’Amministrazione comunale fino a che punto può regolare la vendita di alcolici in difformità alle regole statali? La recente giurisprudenza costituzionale mi porta  a dire che il caso è solo teorico, almeno per ciò che riguarda dei divieti, mentre meno teorico parrebbe il caso di limitazioni circa le modalità di vendita.
Quindi il “rilevante interesse pubblico”, a parere mio, è compatibile solo con un’ordinanza avete portata circoscritta e a termine basate.
Vedrei più legittimo un regolamento comunale di polizia urbana che limitasse non la vendita (attività economica da esercitare in modo uniforme sul territorio nazionale) ma il consumo, o la modalità di consumo, in determinati luoghi del territorio comunale e in certi orari.

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