Buongiorno, è legittima un'ordinanza sindcale contingibile ed urgente che, in occasione dei mondiali preveda:
"... è autorizzato, in deroga, nel periodo dal 12 giugno al 13 luglio 2014, l’utilizzo di mezzi di videoproiezione collocati all’esterno dei pubblici esercizi negli spazi aperti di pertinenza dei locali per la trasmissione delle partite dei Mondiali di Calcio 2014 il cui inizio è previsto dalle ore 18.00 alle ore 22.00, consentendo la visione fino alla conclusione delle partite medesime (inclusi eventuali tempi supplementari e rigori), che non dovranno comunque superare le ore 00.30 del giorno successivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Senza l’utilizzo di amplificatori ulteriori rispetto a quelli installati sulle apparecchiature medesime;
- Il volume sia contenuto per limitare disagi e disturbo della quiete pubblica al
vicinato;
- Il pubblico dovrà accedere dalla superficie normalmente adibita alla consumazione;
- [u]L’assetto ordinario del locale non deve essere modificato con interventi strutturali o con l’allestimento di pedane o simili;[/u]
- Non deve essere previsto il pagamento dei un biglietto di ingresso;
- Il prezzo delle consumazioni non dovrà essere aumentato rispetto al prezzo ordinario.
I piccoli spettacoli sono stati liberalizzati e sono soggettio solamente a SCIA...:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=65034
Pertanto un Sindaco a mio avviso NON può impedire la visione delle partite dopom un certo orario, né può impedire l'allestimento di una piccola pedana, né una maggiorazione del prezzo delle consumazioni; cosa ne pensate?
A parere di chi scrive in effetti tale ordinanza sembrerebbe illegittima in quanto disciplina ambiti e materie che non sono di competenza del Sindaco e del Comune: anche le relative sanzioni applicate per la violazione di tale ordinanza saranno quindi illegittime.
Buongiorno, è legittima un'ordinanza sindcale contingibile ed urgente che, in occasione dei mondiali preveda:
"... è autorizzato, in deroga, nel periodo dal 12 giugno al 13 luglio 2014, l’utilizzo di mezzi di videoproiezione collocati all’esterno dei pubblici esercizi negli spazi aperti di pertinenza dei locali per la trasmissione delle partite dei Mondiali di Calcio 2014 il cui inizio è previsto dalle ore 18.00 alle ore 22.00, consentendo la visione fino alla conclusione delle partite medesime (inclusi eventuali tempi supplementari e rigori), che non dovranno comunque superare le ore 00.30 del giorno successivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Senza l’utilizzo di amplificatori ulteriori rispetto a quelli installati sulle apparecchiature medesime;
- Il volume sia contenuto per limitare disagi e disturbo della quiete pubblica al
vicinato;
- Il pubblico dovrà accedere dalla superficie normalmente adibita alla consumazione;
- [u]L’assetto ordinario del locale non deve essere modificato con interventi strutturali o con l’allestimento di pedane o simili;[/u]
- Non deve essere previsto il pagamento dei un biglietto di ingresso;
- Il prezzo delle consumazioni non dovrà essere aumentato rispetto al prezzo ordinario.
I piccoli spettacoli sono stati liberalizzati e sono soggettio solamente a SCIA...:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=65034
Pertanto un Sindaco a mio avviso NON può impedire la visione delle partite dopom un certo orario, né può impedire l'allestimento di una piccola pedana, né una maggiorazione del prezzo delle consumazioni; cosa ne pensate?
[/quote]
Grazie!
In un eventuale ricorso gerarchico al prefetto, cosa scriverebbe?
Premesso che, in occasione dei mondiali di calcio, IL DIRITTO VIENE SOSPESO (soprattutto in occasione delle vittorie della nazionale italiana) e che un tentativo di limitare iniziative di aggregazione è velleitario, trovo RAGIONEVOLE una ordinanza del genere che hai segnalato.
Non la farei contingibile ed urgente (ne mancano i presupposti), ma la fare come ordinanza ordinaria o come delibera di giunta sapendo che manca così una disciplina sanzionatoria. Ma l'ordinanza avrebbe una funzione di "INDIRIZZO" e di sanatoria per chi si trova nelle situazioni descritte (ordine dell'autorità ai sensi della 689/1981).
FORMALMENTE ha ragione Marco.
Mi limiterei a descrivere le condizioni che hanno determinato l'applicazione dell'ordinanza, lasciando al prefetto la responsabilità di decidere sulla sua legittimità o meno
Grazie!
In un eventuale ricorso gerarchico al prefetto, cosa scriverebbe?
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[i]ma la fare come ordinanza ordinaria[/i]
Ma un sindaco può emanare ordinanze [u]non[/u] contingibili ed urgenti se non c'è una legge a monte che lo autorizzi?
Non mi risulta dopo che la Corte Costituzionale si è espressa nel 2011...
E poi, ammeso e non concesso che possa starci il divieto oltre le 24:00 per limitare il disturbo alla quiete... trovo illegittime queste due limitazioni:
- L’assetto ordinario del locale non deve essere modificato con interventi strutturali o con l’allestimento di pedane o simili;
- Il prezzo delle consumazioni non dovrà essere aumentato rispetto al prezzo ordinario.
Art. 50 Testo Unico Enti Locali
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Diversamente la competenza per l'adozione di ordinanze "ordinarie" (cioè non contingibili e urgenti) spetta al dirigente o responsabile dell'Ufficio competente, a norma dell'articolo 107, Testo Unico Enti Locali
Ovviamente, le ordinanze possono e devono disciplinare esclusivamente gli ambiti di competenza del Comune, individuando. al massimo, delle direttive relative ad ambiti per i quali non è prevista alcuna disposizione normativa
[i]ma la fare come ordinanza ordinaria[/i]
Ma un sindaco può emanare ordinanze [u]non[/u] contingibili ed urgenti se non c'è una legge a monte che lo autorizzi?
Non mi risulta dopo che la Corte Costituzionale si è espressa nel 2011...
E poi, ammeso e non concesso che possa starci il divieto oltre le 24:00 per limitare il disturbo alla quiete... trovo illegittime queste due limitazioni:
- L’assetto ordinario del locale non deve essere modificato con interventi strutturali o con l’allestimento di pedane o simili;
- Il prezzo delle consumazioni non dovrà essere aumentato rispetto al prezzo ordinario.
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[i]Art. 107 TUEL
Funzioni e responsabilità della dirigenza.
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.[/i]
Non si parla di ordinanze...
E poi a mio avviso NON può il dirigente emanare un'ordinanza se a monte non c'è una legge che lo permetta (ad esempio l'articolo 7 del CdS lo prevede).
Dopo la sentenza della corte costituzionale del 2011 che ha sanzito che le ordinanze sindacali sono solo contingibili e urgenti... se si vuole vietare qualcosa, lo si deve inserire in un regolamento, non lo si può a mio avviso fare con ordinanza del diigente.
Vedo molte ordinanze dirigenziali che vietano: - di girare in costume per le strade... ; - di accedere in alcuni parchi con animali... A MIO AVVISO tali divieti si possono imporre solamente con un regolamento, non con un'ordinanza del dirigente; condividete?
Ciao AgenteCC,
condivido le tue osservazioni con questa precisazione (generica, per rendere l'idea):
il Comune può adottare provvedimenti nelle materie di propria competenza contenenti "linee guida", cioè regole di comportamento che determinati soggetti devono tenere in relazione a certi contesti.
Se tali "linee guida" sono rivolte alla generalità dei consociati e sono contenute in regolamenti consiliari esse avranno valore prescrittivo e la loro violazione sarà sanzionata dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000
Lo stesso dicasi se contenute in ordinanze sindacali sulla base di leggi (in questo caso anche se rivolte a soggetti specifici).
VICEVERSA,
se si tratta di provvedimento rivolti a determinati soggetti ed adottati in forme diverse (ordinanza dirigenziale) esse NON saranno sanzionabili (nè in via pecuniaria nè amministrativa) a meno che non trovino legittimazione in altri atti (es. concessione, autorizzazione) o direttamente nella legge.
TUTTO ruota intorno al grande tema del "principio di legalità" e della "riserva di legge" che qui non possiamo approfondire.
Su questi temi:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=18050
http://personaedanno.it/responsabilita-della-p-a/principio-di-legalita-e-ordinanze-del-sindaco-mirijam-conzutti
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Il%20potere%20di%20ordinanza%20del%20sindaco%20a%20cura%20di%20Giuseppe%20Foti.pdf
http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/Capitolo%208.pdf
Grazie!
Ma a Suo avviso è lecita l'ordinanza a firma del Dirigente della Polizia Municipale chevieta di circolare in costume sulle strade?
A mio avviso è illegittima.
Tale diveto può a mio avviso essere imposto con un regolkamento, ma non con un'ordinanza.
Le odinanze sono possibile solamente se una legge le prevede.
Ecco alcune leggi che prevedono la possibilità per il dirigente di emanare ordinanze:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2467.0
pagine 10 e 11
Quando la Corte Costituzionale ha nel 2011 stabilito che i sinbdaci NON potessero emanare ordinanze NON contingibili e urgenti, molti comuni hanno riversato il contenuto di tali ordinazne nei regolamenti, ciò è corretto.
Se avesero sostituito l'ordinanza del sindaco con quella del dirigente invece a mio avviso non sarebbe stato legittimo.
Ad esempio questa ordinanza a mio avviso è illegittima:
http://www.comune.pisa.it/sindaco/?p=5438
Sarebbe illegittima anche se firmata dal dirigente.
Se quel divieto fosse invece contenuto in un regolamneto invece a mio avviso sarebbe corretto.
Condividete?
Altro esempio:
http://www.umbria24.it/perugia-scatta-lordinanza-anti-prostituzione-inserite-anche-via-canali-e-via-campo-di-marte/169641.html
[i]Provvedimento in vigore dal primo maggio al 31 ottobre[/i]
Limitarla per uei messi a mio avviso non supera l'ostacolo, anche perché suppongo la ripropongano tutte le estati.
Un regolamento invece lo permetterebbe.
Infatti un regolamento ha valore normativo, un'ordinanza no.
Condividete?
[i]...lo sfruttamento della prostituzione e l'accattonaggio molesto ora diventano veri e propri articoli del Regolamento di Polizia Municipale[/i]
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/docs/Statuto_Regolamenti/Reg_Pol_Urb_2011.pdf
Art. 20 sexies
Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento
1) Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di
prostituzione, è vietato:
a) esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;
b) stazionare il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o allo scopo di contrattare oconcordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio;
c) esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.
2) Per la violazione alla presente disposizione regolamentare, nel rispetto dei limiti edittali delle norme regolamentari, sarà irrogata la sanzione amministrativa di € 400 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_i_proamm_tuel_rqpist/_redazionali/_numero_2012_1/POTERE_DxORDINANZA_DEI_SINDACI_GLI_EFFETTI_DELLxINTERVENTO_DELLA_CORTE_COSTITUZIONALE_SULLxART._54_TUEL_DI_DI_TORO.pdf
La Corte costituzionale con la sentenza 7.4.2011, n. 115, seppure attraverso l’eliminazione di un solo termine, ha profondamente mutato la portata dell’articolo 54 TUEL concernente le Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, nella parte relativa all’esercizio del potere sindacaled’ordinanza.
[quote]
La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
La sentenza in esame trae origine dal ricorso proposto, dinanzi al TAR del Veneto, da un’associazione antirazzista, al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza sindacale recante il divieto di chiedere l’elemosina
in ampie zone del territorio comunale, con l’applicazione di apposite sanzioni amministrative per i contravventori.
[/quote]
Chiedo: se tale divieto venisse imposto da un regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sarebbe invece legittimo?
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_i_proamm_tuel_rqpist/_redazionali/_numero_2012_1/POTERE_DxORDINANZA_DEI_SINDACI_GLI_EFFETTI_DELLxINTERVENTO_DELLA_CORTE_COSTITUZIONALE_SULLxART._54_TUEL_DI_DI_TORO.pdf
La Corte costituzionale con la sentenza 7.4.2011, n. 115, seppure attraverso l’eliminazione di un solo termine, ha profondamente mutato la portata dell’articolo 54 TUEL concernente le Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, nella parte relativa all’esercizio del potere sindacaled’ordinanza.
[quote]
La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
La sentenza in esame trae origine dal ricorso proposto, dinanzi al TAR del Veneto, da un’associazione antirazzista, al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza sindacale recante il divieto di chiedere l’elemosina
in ampie zone del territorio comunale, con l’applicazione di apposite sanzioni amministrative per i contravventori.
[/quote]
Chiedo: se tale divieto venisse imposto da un regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sarebbe invece legittimo?
[/quote]
Sul divieto di chiedere l'elemosina in sintesi:
1) esso non può essere introdotto in una norma regolamentare
2) la Corte Costituzionale ha già chiarito la LICEITA' dell'accattonaggio non molesto (Corte costituzionale n. 519 del 28.12.1995 relativa all’ex art. 670, primo e secondo comma c.p. L’articolo è stato abrogato con la legge 25 giugno 1999, n. 205)
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0519s-95.htm
3) approfondimenti (vedi allegato) e:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=11978
http://www.bassanopiu.com/leggi/ordinanza-anti-accattonaggiochiede-la-carita-al-semaforo-sanzionata
http://www.geapress.org/intervento/divieto-di-accattonaggio-con-animali-il-caso-della-lombardia/43472
http://www.comune.alessandria.it/php/wcity/files/allegati/modulistica/pm_ord_accattonaggio.pdf
https://www.comune.aosta.it/atti_amministrativi/2013/410148.pdf