Data: 2014-06-11 15:12:46

Art.57 tulps - fuochi pirotecnici

Salve, desidero sottoprVi il seguente quesito: un pirotecnico ha richiesto la licenza ai sensi dell'art.57 tulps per l'accensione di fuochi pirotecnici a terra di IV e V cat. da accendere alla fine di una cerimonia nunziale (matrimonio) all'interno  di un grande giardino/parco annesso al ristorante ove è avvenuto il ricevimento, con il permesso del titolare del ristorante. Il ristorante è molto lontano dal centro abitato e distante da una strada pubblica.
Praticamente lo spazio per le accensioni è privato ed altresi la cerimonia la considero privata.
L'art.57 del tulps prescrive la licenza solo per le accensioni in " ....luogo pubblico o/e in luogo abitato...".
Le licenze in materia sono rilasciate dal funzionario responsabile del settore del Comune non sede di Commissariato e Questura.
Domando..è corretto rilasciare la citata licenza ??
Io credo che non ci sono i presupposti indicati nell'art.57 tulps.
Grazie per la risposta.


riferimento id:19823

Data: 2014-06-11 16:50:26

Re:Art.57 tulps - fuochi pirotecnici


Salve, desidero sottoprVi il seguente quesito: un pirotecnico ha richiesto la licenza ai sensi dell'art.57 tulps per l'accensione di fuochi pirotecnici a terra di IV e V cat. da accendere alla fine di una cerimonia nunziale (matrimonio) all'interno  di un grande giardino/parco annesso al ristorante ove è avvenuto il ricevimento, con il permesso del titolare del ristorante. Il ristorante è molto lontano dal centro abitato e distante da una strada pubblica.
Praticamente lo spazio per le accensioni è privato ed altresi la cerimonia la considero privata.
L'art.57 del tulps prescrive la licenza solo per le accensioni in " ....luogo pubblico o/e in luogo abitato...".
Le licenze in materia sono rilasciate dal funzionario responsabile del settore del Comune non sede di Commissariato e Questura.
Domando..è corretto rilasciare la citata licenza ??
Io credo che non ci sono i presupposti indicati nell'art.57 tulps.
Grazie per la risposta.
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Segnalo sul tema la circolare pubblicata in GU ieri l'altro

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 20 maggio 2014
Integrazione  della  circolare  n.  559/C.25055.XV.A.MASS(1)  dell'11
gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed  alla
tutela dell'incolumita'  pubblica  in  occasione  dell'accensione  di
fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57  del  T.U.L.P.S.
(Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345)
(GU n.131 del 9-6-2014)

                            Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro
                            sedi
                            Al sig. commissario del Governo - Per  la
                            provincia di Bolzano
                            Al sig. commissario del Governo - Per  la
                            provincia di Trento
                            Al sig. presidente della giunta regionale
                            della Valle d'Aosta - Aosta
                            Ai sigg. questori della Repubblica - Loro
                            sedi
                            e, per conoscenza:
                            Al gabinetto del Ministro - Sede
                            Alla segreteria del dipartimento - Sede
                            Al dipartimento dei vigili del fuoco  del
                            soccorso pubblico e della difesa civile -
                            Sede
                            Al  comando  generale  dell'Arma  dei
                            Carabinieri - Roma
                            Al  comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza - Roma
  Con circolare n.  559/C.25055.XV.A.MASS(1)  dell'11  gennaio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale  -  del  2
febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti,  sono
state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed  alla  tutela
dell'incolumita' pubblica  in  occasione  dell'accensione  di  fuochi
artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi  dell'art.  57  del
T.U.L.P.S..
  Come  e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4  luglio  2013,  le
disposizioni  del  decreto  medesimo  concernenti  l'immissione  sul
mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle
categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
  Al riguardo, a seguito di richieste di  chiarimenti  formulate  dal
comparto  economico,  si  rende  necessario  fornire  indicazioni
integrative alla richiamata circolare, per un  corretto  ed  omogeneo
utilizzo anche degli articoli  pirotecnici  marcati  CE,  impiegabili
negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
  A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che  gran
parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai
prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare  applicazione  -
seppur non integralmente - anche  riguardo  ai  prodotti  pirotecnici
muniti di marcatura CE, si procedera', di  seguito,  in  relazione  a
tali ultimi prodotti,  al  mero  richiamo  dei  singoli  punti  della
circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
  Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici  marcati  CE,
si conferma quanto rappresentato nella precedente  circolare  dell'11
gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare
della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".
  Anche  in  relazione  a  tali  prodotti  occorre,  in  particolare,
ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato  punto  1,  ovvero
che la licenza per l'accensione  dei  fuochi  artificiali,  ai  sensi
dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale
di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art.  101
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
  Ne deriva  che  l'impiego  di  qualsiasi  articolo  pirotecnico  in
spettacoli  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  57  T.U.L.P.S.,  a
prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti  ragioni
di ordine e sicurezza pubblica connesse alla  presenza  di  pubblico,
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto,
munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta,  altresi',  l'utilizzo
da parte di altre categorie di consumatori.
  Quanto alle indicazioni fornite al successivo  punto  "3-  artifici
impiegabili" della citata circolare, le stesse  trovano  applicazione
anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali
indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto
conto che per  i  prodotti  marcati  CE  tali  limitazioni  non  sono
previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di
pubblica sicurezza,  anche  avvalendosi  di  un  parere  tecnico,  in
relazione a particolari condizioni di tempo e di  luogo,  di  imporre
delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma  di
prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
  Con riferimento al punto  "4  -  Mortai",  anche  in  tal  caso  si
osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  precedente  circolare,
chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto  appena  evidenziato  al
precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati
CE di calibro superiore ai limiti  massimi  (calibro  210  mm  per  i
cilindrici e calibro 400  mm  per  gli  sferici)  stabiliti  per  gli
articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione
le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte  relativa
ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la  possibilita'
di utilizzare il manufatto secondo le  modalita'  che  sono  indicate
nella documentazione approvata dall'ente notificato  (ad  esempio  un
diverso grado  di  inclinazione)  e  che  saranno  riportate  in  una
dichiarazione sottoscritta dal titolare  della  licenza  ex  art.  57
T.U.L.P.S..
  Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi  punti  "5  -
Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e
"6 - Disposizioni complementari riferibili  all'Autorita'  locale  di
P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano  piena
applicazione anche  in  caso  di  utilizzo  di  articoli  pirotecnici
marcati CE.
  Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli  spettacoli
a carattere continuativo  all'interno  del  medesimo  sito,  articoli
pirotecnici  appartenenti  alle  categorie  T1  e  T2,  ovvero,  lo
spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli,  fino  ad  una  massa
attiva  pari  a  kg  20,  possono  essere  depositati,  sotto  la
responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un  locale
ritenuto,  dal  medesimo,  idoneo  alla  loro  sicura  e  corretta
conservazione, senza ulteriori adempimenti.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
  Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE  ALLA
SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della  richiamata  circolare  si
applicano anche nel caso di utilizzo di articoli  pirotecnici  muniti
della  marcatura  CE,  salvo  che  tali  articoli  appartengano  alle
relative  categorie  T1  e  T2.  In  tali  casi,  infatti,  il  loro
posizionamento,  per  il  successivo  sparo,  non  e'  soggetto  agli
obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo
restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.
  In relazione, poi, a quanto stabilito  al  successivo  punto  "2  -
Distanza  di  sicurezza"  della  precedente  circolare,  le  relative
indicazioni trovano applicazione anche  in  caso  di  utilizzo  degli
articoli  pirotecnici  muniti  della  marcatura  CE,  salvo  che  il
fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate
nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli  il  cui  calibro
superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la
distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal  raffronto
della distanza massima pari a metri 200, riportata  nella  precedente
circolare, e quella indicata dal  fabbricante  in  etichetta,  ovvero
ricavabile  dai  dati  riportati  nell'etichetta  medesima,    e
preventivamente  approvata  dall'ente  notificato  incaricato  di
rilasciare il certificato di conformita'  CE.  In  mancanza  di  tali
indicazioni  acquisibili  dall'etichetta,  il  pirotecnico  dovra'
provvedere all'allestimento tenendo conto delle  distanze  minime  di
sicurezza  
  risultanti da idonea documentazione relativa  ai  prodotti  che  si
intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.
  E' evidente che il pirotecnico concorre  in  maniera  determinante,
con  le  conseguenti,  connesse  responsabilita',  al  corretto
allestimento  dello  spettacolo  pirotecnico  ed  al  rispetto  delle
distanze di sicurezza dall'area di sparo.
  Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della  competente  Autorita'
di  P.S.  di  innalzare  le  distanze  di  sicurezza  (che  sono  da
considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex  art.
9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni
dei  siti  prescelti  per  lo  sparo.  In  particolare,  si  richiama
l'attenzione sull'utilizzo degli  articoli  pirotecnici  appartenenti
alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di  sicurezza  previste
sono determinate, rispettivamente, in metri 8  e  metri  25  per  gli
spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono  progettati  e
testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi  e'  un
numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo,  certamente  lecito,
nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi  dell'art.
57 del T.U.L.P.S., impone una  valutazione  circa  l'innalzamento  di
tali distanze di sicurezza  minime,  connessa  alla  presenza  di  un
numero di  spettatori  assai  piu'  consistente  rispetto  all'ambito
privato. Pertanto, per  tali  articoli  pirotecnici,  quale  migliore
salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate  le  distanze
di  sicurezza  previste  dalla  lettera  B),  punto  2  della  citata
circolare dell'11  gennaio  2001,  in  funzione  della  tipologia  di
prodotto impiegato.
  Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di
P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che,  ai  sensi
della Norma Europea EN 16256-2,  pubblicata  nella  G.U.  dell'Unione
Europea del  15.5.2013,  una  persona  con  conoscenza  specialistica
(ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento  di
esecuzione  del  T.U.L.P.S.)  puo'  utilizzare  articoli  pirotecnici
marcati CE, appartenenti  alle  categorie  T1  o  T1  "solo  per  uso
esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto  dall'etichetta
o dalle istruzioni  d'uso,  a  condizione  che  abbia  opportunamente
valutato "i  pericoli  e  i  rischi  che  puo'  comportare  qualsiasi
deviazione".
  Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano
anche per gli articoli  pirotecnici  muniti  della  marcatura  CE,  i
contenuti  di  cui  alla  precedente  circolare.  Trova  eccezione
l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati  CE  appartenenti  alle
categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita  la  presenza
di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione
scenica in tale zona, ad esclusione del momento di  accensione  degli
articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla
distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
  Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di  articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti  del
titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello  spettacolo
pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare.
  Si rappresenta, da ultimo,  che  gli  articoli  pirotecnici  muniti
della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat.  2",
"cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva  
  del Parlamento Europeo e del Consiglio  2013/29/UE  del  12  giugno
2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3"
e "F4". Cio' non esclude la  possibilita',  tuttavia,  che  gli  enti
notificati, nelle more dell'entrata  in  vigore  della  citata  nuova
direttiva,  possano  gia'  rilasciare  attestazioni    riportanti
l'indicazione di tali nuove categorie.
    Roma, 20 maggio 2014

                                        Il direttore dell'Ufficio per
                                l'amministrazione generale: Valentini

riferimento id:19823

Data: 2014-06-11 16:51:12

Re:Art.57 tulps - fuochi pirotecnici

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A.
MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla
tutela dell' incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione
di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS



Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare
ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma
restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali al sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può essere
rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:

- un pirotecnico. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello
spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità
della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è
propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del
nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali
necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito
esplosivi;

- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in
cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici
contemporaneamente per più siti);

- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non
svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma
l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il
nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino
straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi
compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini
comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi
provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere
coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri
addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione
degli artifici.
2 - Verifica dei siti

L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere
subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità
dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a
valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in
avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità
delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che
riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di
esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la
pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il
proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo
ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle
visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria
competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne
comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la
tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza
da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Cosi individuati i siti ed
esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere
nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali
(quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni
meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità locale di
P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

3 - Artifici impiegabili

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria
e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne
limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza
ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso
potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i
manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su
opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra
limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti
effetti sonori.

- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota
mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la
spinta di un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente
da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il
calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;

- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali
da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che
gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio,
si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio
dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere
potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini
della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui
si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed
incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato
degli artifici al momento dell'accensione.

4 - Mortai

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e
le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla
carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il
lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più
aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa
raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;

- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su
appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al
suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;

- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la
traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà
essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di
sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di
massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;

- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220
mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso, essere inclinati di non
meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al
pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata
ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.
Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3
ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una
adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a ,
distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S.
autocertífìcazione circa I'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione

L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di
sicurezza;

centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a
distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere
affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;

radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da
evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.

L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:

verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore
e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;

prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali
danni a persone o cose;

esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei
siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;

prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della
C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi
sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;

individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a
mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non
possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare
nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in
questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo,
(opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed
atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari
giurate;

disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al
giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di
ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura
del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro
le scariche elettriche ed atmosferiche;

disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il
materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero
ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.

A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a
quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto
"Trasporto di esplosivi di II e III categoria ( ... )" il rilascio dell'autorizzazione al trasporto
dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico,
attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione, dal luogo ove avrebbero
dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete
al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con
unico provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia
l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo
pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato
svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui
all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;

disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche
avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte,
rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del
materiale non impiegato verso il deposito.
verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di
sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante
del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

1 - Area di sparo

È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro
eventuali mezzi di lancio.

L'area di sparo:

deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto
necessario, cintata;

in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;

gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità
di accensioni accidentali.

2 - Distanza di sicurezza
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta
area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate,
sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree(cascate
luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m

(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m

(c)artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino
a 50 mm: 50m

- fuochi aerei:

(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino
a 110 mm: 100 m

(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:

fino a 110 mm: 100 m

superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m

superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m

c) artifici sferici se di calibro:

fino a 130 mm: 100 m

superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m

superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i
quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza
di sicurezza superiore.

3 - Zona di sicurezza

E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

Nella zona di sicurezza:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da
materiali infiammabili;

- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di
intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere
abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere
sufficientemente distanti per non subire danni.

4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico

In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni
nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da
allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei
limiti più sopra indicati.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica
dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni
eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della
stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.

C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:

XV.H.4/3886 del 25.10.1910;

559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;

559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;

559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;

559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999

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