Salve, desidero sottoprVi il seguente quesito: un pirotecnico ha richiesto la licenza ai sensi dell'art.57 tulps per l'accensione di fuochi pirotecnici a terra di IV e V cat. da accendere alla fine di una cerimonia nunziale (matrimonio) all'interno di un grande giardino/parco annesso al ristorante ove è avvenuto il ricevimento, con il permesso del titolare del ristorante. Il ristorante è molto lontano dal centro abitato e distante da una strada pubblica.
Praticamente lo spazio per le accensioni è privato ed altresi la cerimonia la considero privata.
L'art.57 del tulps prescrive la licenza solo per le accensioni in " ....luogo pubblico o/e in luogo abitato...".
Le licenze in materia sono rilasciate dal funzionario responsabile del settore del Comune non sede di Commissariato e Questura.
Domando..è corretto rilasciare la citata licenza ??
Io credo che non ci sono i presupposti indicati nell'art.57 tulps.
Grazie per la risposta.
Salve, desidero sottoprVi il seguente quesito: un pirotecnico ha richiesto la licenza ai sensi dell'art.57 tulps per l'accensione di fuochi pirotecnici a terra di IV e V cat. da accendere alla fine di una cerimonia nunziale (matrimonio) all'interno di un grande giardino/parco annesso al ristorante ove è avvenuto il ricevimento, con il permesso del titolare del ristorante. Il ristorante è molto lontano dal centro abitato e distante da una strada pubblica.
Praticamente lo spazio per le accensioni è privato ed altresi la cerimonia la considero privata.
L'art.57 del tulps prescrive la licenza solo per le accensioni in " ....luogo pubblico o/e in luogo abitato...".
Le licenze in materia sono rilasciate dal funzionario responsabile del settore del Comune non sede di Commissariato e Questura.
Domando..è corretto rilasciare la citata licenza ??
Io credo che non ci sono i presupposti indicati nell'art.57 tulps.
Grazie per la risposta.
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Segnalo sul tema la circolare pubblicata in GU ieri l'altro
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 20 maggio 2014
Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11
gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla
tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di
fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
(Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345)
(GU n.131 del 9-6-2014)
Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro
sedi
Al sig. commissario del Governo - Per la
provincia di Bolzano
Al sig. commissario del Governo - Per la
provincia di Trento
Al sig. presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta - Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica - Loro
sedi
e, per conoscenza:
Al gabinetto del Ministro - Sede
Alla segreteria del dipartimento - Sede
Al dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile -
Sede
Al comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Roma
Al comando generale della Guardia di
finanza - Roma
Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2
febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono
state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela
dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi
artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del
T.U.L.P.S..
Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le
disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul
mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle
categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal
comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni
integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo
utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili
negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran
parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai
prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione -
seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici
muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a
tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della
circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE,
si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11
gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare
della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".
Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare,
ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero
che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi
dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale
di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in
spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a
prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni
di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico,
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto,
munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresi', l'utilizzo
da parte di altre categorie di consumatori.
Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici
impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione
anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali
indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto
conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono
previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di
pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in
relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre
delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di
prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si
osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare,
chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al
precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati
CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i
cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli
articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione
le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte relativa
ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la possibilita'
di utilizzare il manufatto secondo le modalita' che sono indicate
nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un
diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una
dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57
T.U.L.P.S..
Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 -
Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e
"6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorita' locale di
P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena
applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici
marcati CE.
Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli
a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli
pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo
spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa
attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la
responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un locale
ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta
conservazione, senza ulteriori adempimenti.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA
SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si
applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle
relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro
posizionamento, per il successivo sparo, non e' soggetto agli
obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo
restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.
In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 -
Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative
indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli
articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il
fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate
nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro
superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la
distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto
della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente
circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero
ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e
preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di
rilasciare il certificato di conformita' CE. In mancanza di tali
indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovra'
provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di
sicurezza
risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si
intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.
E' evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante,
con le conseguenti, connesse responsabilita', al corretto
allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle
distanze di sicurezza dall'area di sparo.
Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della competente Autorita'
di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da
considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art.
9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni
dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama
l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti
alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste
sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli
spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e
testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi e' un
numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito,
nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art.
57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di
tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un
numero di spettatori assai piu' consistente rispetto all'ambito
privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore
salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate le distanze
di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata
circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di
prodotto impiegato.
Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di
P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi
della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione
Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica
(ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.) puo' utilizzare articoli pirotecnici
marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso
esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta
o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente
valutato "i pericoli e i rischi che puo' comportare qualsiasi
deviazione".
Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano
anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i
contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione
l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle
categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita la presenza
di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione
scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli
articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla
distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del
titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare.
Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2",
"cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno
2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3"
e "F4". Cio' non esclude la possibilita', tuttavia, che gli enti
notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova
direttiva, possano gia' rilasciare attestazioni riportanti
l'indicazione di tali nuove categorie.
Roma, 20 maggio 2014
Il direttore dell'Ufficio per
l'amministrazione generale: Valentini
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A.
MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla
tutela dell' incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S
Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione
di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS
Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare
ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma
restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
La licenza per l'accensione di fuochi artificiali al sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può essere
rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:
- un pirotecnico. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello
spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità
della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è
propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del
nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali
necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito
esplosivi;
- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in
cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici
contemporaneamente per più siti);
- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non
svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma
l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il
nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.
Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino
straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi
compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini
comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi
provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.
Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere
coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri
addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione
degli artifici.
2 - Verifica dei siti
L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere
subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità
dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a
valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in
avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità
delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.
Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che
riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di
esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la
pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il
proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo
ad un proprio membro con funzione di relatore.
Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle
visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria
competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne
comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la
tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza
da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Cosi individuati i siti ed
esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere
nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali
(quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni
meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità locale di
P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.
3 - Artifici impiegabili
Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria
e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.
Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne
limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza
ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso
potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i
manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su
opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra
limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti
effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota
mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la
spinta di un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente
da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il
calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.
Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali
da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che
gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio,
si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio
dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere
potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini
della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui
si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed
incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.
Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato
degli artifici al momento dell'accensione.
4 - Mortai
I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e
le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla
carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il
lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più
aperture.
I mortai inoltre:
- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa
raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su
appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al
suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la
traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà
essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di
sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di
massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220
mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso, essere inclinati di non
meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al
pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata
ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.
Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3
ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una
adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a ,
distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).
Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S.
autocertífìcazione circa I'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.
5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione
L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di
sicurezza;
centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a
distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere
affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da
evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.
6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.
L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:
verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore
e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali
danni a persone o cose;
esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei
siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della
C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi
sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a
mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non
possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare
nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in
questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo,
(opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed
atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari
giurate;
disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al
giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di
ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura
del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro
le scariche elettriche ed atmosferiche;
disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il
materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero
ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a
quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto
"Trasporto di esplosivi di II e III categoria ( ... )" il rilascio dell'autorizzazione al trasporto
dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico,
attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione, dal luogo ove avrebbero
dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete
al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con
unico provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia
l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo
pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato
svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui
all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;
disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche
avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte,
rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del
materiale non impiegato verso il deposito.
verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di
sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante
del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
1 - Area di sparo
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro
eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto
necessario, cintata;
in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità
di accensioni accidentali.
2 - Distanza di sicurezza
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta
area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate,
sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:
- fuochi a terra:
(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree(cascate
luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m
(c)artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino
a 50 mm: 50m
- fuochi aerei:
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino
a 110 mm: 100 m
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
fino a 110 mm: 100 m
superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m
c) artifici sferici se di calibro:
fino a 130 mm: 100 m
superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m
Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i
quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza
di sicurezza superiore.
3 - Zona di sicurezza
E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.
Nella zona di sicurezza:
- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da
materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di
intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere
abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere
sufficientemente distanti per non subire danni.
4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico
In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni
nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da
allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei
limiti più sopra indicati.
Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica
dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni
eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della
stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.
C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999