Data: 2014-06-11 14:25:51

Agenzia Viaggi

Ciao,
può un collaboratore familiare nell'ambito di impresa familiare ex art. 230bis c.c. assumere la qualifica di DT di Agenzia di Viaggi? Dopo quanti anni?
saluti

riferimento id:19822

Data: 2014-06-11 17:34:55

Re:Agenzia Viaggi


Ciao,
può un collaboratore familiare nell'ambito di impresa familiare ex art. 230bis c.c. assumere la qualifica di DT di Agenzia di Viaggi? Dopo quanti anni?
saluti
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Il collaboratore familiare (iscritto all'INPS) è equiparato ad un DIPENDENTE e quindi matura il requisito come un dipendente secondo le indicazioni della lr 42/2000

Art. 88
- Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio
1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali.(49)
2. Il possesso dei requisiti professionali (49) , è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza delle condizioni previste dall’Sito esternoarticolo 4 del DLgs 392/1991 ;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui alSito esternoDLgs 392/1991 , sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui alSito esternoDLgs 392/1991 .
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo entro il termine di cui sopra(50) alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

********************

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 392
Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990). (GU n.291 del 12-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 82 )

    Art. 4.
                      Capacita' professionale

  1. La prova del possesso  di  conoscenze  ed  attitudini  generali,
commerciali o professionali, richieste per l'accesso  alle  attivita'
di cui al presente  decreto,  o  per  l'esercizio  delle  stesse,  e'
fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio,  in  un  altro
Stato membro, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1.
  2. La  certificazione  deve  essere  rilasciata  dall'autorita'  od
organismo competente dello Stato membro di origine  o  provenienza  e
deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata:
    a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o  di  dirigente
con  mansioni  commerciali  responsabile  di  almeno  un  reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo;
    b) ovvero:
    per tre anni consecutivi a titolo di  titolare  indipendente  con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o  di  dirigente
con  mansioni  commerciali  responsabile  di  almeno  un  reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente  formazione
professionale di  almeno  tre  anni,  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto  dallo  Stato  o  giudicata  pienamente  valida  da  un
organismo professionale competente;
    per quattro anni consecutivi a titolo  di  titolare  indipendente
con funzioni di  direttore  tecnico  o  di  direttore  tecnico  o  di
dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un  reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente  formazione
professionale di  almeno  due  anni,  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto  dallo  Stato  o  giudicata  pienamente  valida  da  un
organismo professionale competente;
    c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o  di  dirigente
con  mansioni  commerciali  responsabile  di  almeno  un  reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver  svolto  a  titolo  dipendente  l'attivita'  in  oggetto  presso
un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;
    d) ovvero:
    per cinque anni  consecutivi  a  titolo  dipendente  o  salariato
presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver
ricevuto, per  l'attivita'  in  oggetto,  una  precedente  formazione
professionale per almeno  tre  anni,  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto  dallo  Stato  o  giudicata  pienamente  valida  da  un
organismo professionale competente;
    per sei anni consecutivi a titolo dipendente o  salariato  presso
un'agenzia di  viaggio,  qualora  il  richiedente  dimostri  di  aver
ricevuto, per  l'attivita'  in  oggetto,  una  precedente  formazione
professionale per almeno  due  anni,  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto  dallo  Stato  o  giudicata  pienamente  valida  da  un
organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del  comma  2  l'attivita'
non puo' essere stata interrotta da oltre dieci anni  alla  data  del
deposito della domanda.
  4. Sono fatte salve le disposizioni  che  subordinino  l'accesso  a
taluna delle attivita' di cui  al  presente  decreto  al  suo  previo
esercizio nello stesso ramo di attivita'  che  l'interessato  intende
esercitare, ovvero al possesso della relativa,  specifica  formazione
professionale.


*****************

Le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi, sono indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001.
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000130000507a397c3d700000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000001300005268397c3d820000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

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