Data: 2014-06-11 08:19:56

subingresso tra associazioni

Il Comune ha dato in gestione ad una associazione senza scopo di lucro chiamata "A" un punto di ristoro situato in un parco pubblico; condizione essenziale è che "A" ottenga tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di somministrazione. L'associazione "A" vuole dare in gestione il punto di ristoro ad un'altra associazione, chiamata "B". Quindi, per l'esercizio dell'attività di somministrazione "A" deve presentare scia per inzio dell'attività e notifica sanitaria; successivamente "B" comunica il subingresso in entrambi. E' corretto? Affinchè si configuri il subingresso da "A" a "B" è necessario che le 2 associazioni stipulino un atto pubblico (come avverrebbe se fossero 2 imprese)? Oppure è sufficiente una scrittura privata? Grazie.

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Data: 2014-06-11 11:13:32

Re:subingresso tra associazioni

Non mi torna tanto il fatto che l'associazione A che ha avuto in gestione dal Comune il punto di ristoro, possa a sua volta dare in gestione lo stesso punto alla associazione B e che quindi, conseguentemente, vi possa essere subingresso tra associazione "A" ed associazione "B".
Se il punto di ristoro è del comune (è cioè si tratta di una baracchina/chiosco realizzata dal comune, specificamente  per l'esercizio di attività di somministrazione) dovrebbero svolgersi delle procedure concorsuali (bandi pubblici) per l'affidamento in gestione delle medesima, con conseguente presentazione di scia per avvio di nuova attività di somministrazione e comunicazione sanitaria, tutte le volte in cui, conclusa la procedura concorsuale, si è individuato il nuovo gestore.

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Data: 2014-06-11 18:32:59

Re:subingresso tra associazioni

fatti salvi ulteriori approfondimenti con un commerciliasta, la gestione del terzo penso che determini l'obbligo dell'iscrizione al registro imprese e quindi, a sua volta, l'obbligo dell'atto notarile

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Data: 2014-06-12 16:42:40

Re:subingresso tra associazioni

L'assegnazione ad A dell'attività di natura commerciale avrebbe dovuto essere stata affidata con PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA e non mediante assegnazione diretta.
In questo caso A non può affidare a terzi la gestione (se non  è previsto espressamente nel bando-capitolato).

Se, invece, l'affidamento ad A è stato diretto (senza bando) PEGGIO ANCORA, ciò implica l'assoluta non cedibilità a terzi della gestione anche parziale.

Quindi in entrambi i casi NON SI PUO' fare.

Ciò detto, ricordo inoltre che il subingresso si ha nel caso di CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA. Ciò non si può escludere che in astratto avvenga anche fra due associazioni (che possono svolgere marginalmente attività commerciale). In questo caso occorre atto notarile poi registrato.
Ma come dicevo qui il problema è a monte

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