Ciao,
ho letto un interessantissimo post del 26 Ottobre 2013 di Mario Maccantelli con la quale si tentava un pò una ricostruzione cronologica delle normative aventi ad oggetto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
Copio di seguito i dettagli forniti da Maccantelli e poi concludo con tre domande...
[i]"Art. 87 TULPS - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Art. 176 (comma 1) Regolamento al TULP
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Art. 30 (comma 5) del d.lgs. n. 114/1998
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Legge 125/2001, art. 14-bis
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate."
[/i]
domande
1) come si colloca in questo quadro normativo la legge 29 luglio 2010 n. 120 che vieta ai titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del TULPS?
2) come è strutturata la normativa in materia di orari e cosa prevede? la legge disciplina tali orari e poi quali organi ed in quali modalità possono introdurre rispetto ad essa delle deroghe?
3) come coordiniamo il divieto di somministrazione mediante distributori automatici, previsto dalla 28/2005 all'art. 49 (introdotto se non erro nel 2007) con la possibilità concessa dalla l. 189/2012 di somministrare bevande alcoliche tramite distributori automatici tranne che ai minori di anni 16?
lunghissima....
grazie
Punto 1)
la disposizioni che citi non è alternativa a quelle che hai citato ma si somma. Riguarda i gestori di esercizi di somministrazione in qualsiasi forma. Essi devono sospendere la vendita e la somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6 di notte. La norma rappresenta un’ulteriore riestrizione.
Punto 2)
un conto sono gli orari di esercizio che sono liberi e un conto sono gli orari imposti dalla normativa in merito alla somministrazione di alcolici per esigenze legate alla sicurezza stradale e la tutela dei minori.
Gli orari degli alcolici non sono derogabili se non dal questore o dal sindaco per esigenze contingenti (vedi partita di calcio ecc)
Punto 3)
La toscana mantiene in vigore un divieto che non trova giustificazione nella normativa statale. Il divieto riguarda sia la vendita che la somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Se un’amministrazione ha coraggio può approvare una delibera di liberalizzazione comprendendo anche questa fattispecie per agganciarsi al d.lgs. n. 114/98 (che non pone lo stesso divieto) e al C.P., art. 689, comma 3-ter