Buonasera,
volevo porvi una domanda. Un esercizio di vicinato tipologia "alimentare" ha dichiarato in scia una superficie di vendita di mq 150. In questa metratura, al piano inferiore, è possibile consumare sul posto cibo e bevande (in piatti e posate di plastica e nessun servizio ai tavoli) ma non sono presenti scaffallature con beni oggetto di vendita ecc. Questa zona può essere considerata superficie di vendita? il D.Lgs. 114/98 stabilisce all'art. 4 che:
[i]c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
ture o beni oggetti di vendita.[/i]
Grazie per la risposta!
[quote]c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, [b]compresa[/b] quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.[/quote]
Se la ditta ha dichiarato quel locale come adibito alla vendita, nel rispetto dei limiti di superficie, allora ad avviso di chi scrive ben può usarlo per la "somministrazione non assistita".
É la questione annosa dell'uso di tavoli e sedie negli esercizi di vicinato: se lo si ammette questi necessariamente devono prendere il posto di "aree adibite alla vendita"
Grazie!
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