Data: 2014-06-06 11:49:44

porta a porta

chi propone i contratti per enel energia o le varie altre ditte devono portare il cartellino e rientrano nell'articolo 19 oppure 20 della 114/98

ci sono eventuali sentenze

distinti saluti

riferimento id:19780

Data: 2014-06-06 14:58:20

Re:porta a porta

Il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 definisce commercio al dettaglio " l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".

Il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 all'art. 69 "Vendite presso il domicilio dei consumatori" prevede che "La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività ..."

Pertanto per tutte quelle attività che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 114/98 si applica l'art. 19 del medesimo decreto (o meglio l'art. 69 del d.lgs. 59/2010).

Non ho sentenze in materia.

riferimento id:19780

Data: 2014-06-06 15:00:16

Re:porta a porta

A queste tipologie di vendite si applica il DLgs 6 settembre 2005 n.206 - Codice del consumo.
Vedi
[i]Art. 3.1.Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
.............
d)produttore: salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d),  e  nell'articolo 115, comma 2-bis, il
fabbricante  del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene  o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.[/i]
In merito all'obbligo o meno di portare il cartellino dipende dal codice di condotta adottato dalle associazioni imprenditoriali comunque prima di concludere il contratto, il consumatore ha diritto ha ricevere un'adeguata e corretta informazione circa [u]l'identità del professionista[/u] oltre alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo comprensivo di imposte, le spese di consegna, le modalità di pagamento e di consegna e l'esistenza del diritto di recesso.

riferimento id:19780

Data: 2014-06-06 16:31:55

Re:porta a porta

Qualcuno dice che la vendita porta a porta debba essere trattata come "Agenzia d'affari" e quindi non assoggettabile al d.lgs. 114/98; qualcuno invece asserisce che la vendita porta a porta si configuri come commercio in quanto la legge 173 del 17/08/2005 ai primi articoli assoggetta tale tipologia al d.lgs. 114.
La materia è controversa. Questi incaricati stipulano contratti ed in effetti vendono un servizio. Per quanto mi riguarda applicherei l'art. 19 del d.lgs. 114.

riferimento id:19780

Data: 2014-06-07 05:54:50

Re:porta a porta


Qualcuno dice che la vendita porta a porta debba essere trattata come "Agenzia d'affari" e quindi non assoggettabile al d.lgs. 114/98; qualcuno invece asserisce che la vendita porta a porta si configuri come commercio in quanto la legge 173 del 17/08/2005 ai primi articoli assoggetta tale tipologia al d.lgs. 114.
La materia è controversa. Questi incaricati stipulano contratti ed in effetti vendono un servizio. Per quanto mi riguarda applicherei l'art. 19 del d.lgs. 114.
[/quote]

NOOOOO
Un conto è la vendita di un BENE (merce), altro quello di un SERVIZIO.

Ai sensi del Dlgs 114/1998 commercio al dettaglio + "[color=red]l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale[/color]".

Se si vendono SERVIZI non si ricade nella disciplina amministrativa del commercio al dettaglio.
Si applicheranno le norme del CODICE DEL CONSUMO, quelle del CODICE CIVILE, del CODICE PENALE ma non la disciplina amministrativa sul commercio

riferimento id:19780
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