Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1936, del 16 aprile 2014
Acque.Legittimità autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque provenienti da attività alberghiera e da attività di ristorazione
Lo scarico delle acque è stato autorizzato in quanto provenienti da attività alberghiera e da attività di ristorazione assimilate a quelle domestiche, quindi rientrano non solo nella disciplina del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, ma ancor prima di quella delineata nel Piano regionale delle Acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 (art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche, tra cui le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione ricreativa, turistica e scolastica, come puntualmente rilevato dall’amministrazione comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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