Ciao,
un nostro assistito intende collocare un distributore automatico all'interno di una sala slot nella quale è vietato l'accesso ai minori di 18 anni e vendere anche birre in lattina/bottiglia di plastica.
La Legge Regionale Toscana 28 del 2005 all'art. 49 comma 3 vieta la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione mediante distributori automatici.
Mi viene riferito che esisterebbe una normativa nazionale (che non riesco a rintracciare) che la consente.
Ho verificato che in altre Regioni (es. Veneto) esistono distributori automatici di vino: vedasi ad esempio i cosiddetti Baccomat https://www.google.it/search?q=vendita+prosecco+distributori+automatici&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=9kOQU9WFGe3a8gf3l4D4CQ
La prima domanda è:
- in Toscana con l'attuale vigenza normativa è consentita la vendita di alcolici mediante distributori automatici?
La seconda domanda è la seguente:
nel caso sia consentita la vendita di alcolici, considerato che il distributore automatico viene collocato in un locale non accessibile ai minori di 18 anni, deve comunque essere dotato di dispositivi che non consentano la vendita ai minori di 18 anni e nel periodo compreso tra le 03:00 e le 06:00? Sarebbe la società installatrice a rispondere di un eventuale acquisto da parte di un minorenne entrato senza autorizzazione e senza controllo nella sala slot?
In toscana la LR 28/05 dispone esplicitamente il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Oltre alla disposizione che hai citato guarda l’art. 65, comma 3.
La normativa statale, vedi d.lgs. n. 114/98, semplicemente, non vieta quello che vieta la Toscana. Il d.lgs. n. 114/98 cita il divieto di vendite di bevande alcoliche solo limitatamente al commercio su area pubblica mutuando le vecchie disposizioni TULPS.
Quindi, ciò che non è vietato è consentito.
In via indiretta, il legislatore statale è intervenuto nella disciplina della fattispecie modificando la legge 125/2001:
[i]Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore
24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione
di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre
riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [b]Se il
fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori
automatici[/b], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e'
disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature
utilizzate[/i]
Il DL 158/2012, il così detto decreto Balduzzi, ha modificato
L’art. 689 del codice penale:
"[i]La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei
documenti.[b] La pena di cui al periodo precedente non si applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il
controllo dei dati anagrafici[/b][/i].
Il grassetto risponde alla tua domanda.
Resta il fatto che in Toscana vige l'eplicito divieto che sui applica in ogni caso.
L'unica cosa che puoi fare è quella di considerare il distributore automatico come qualcosa che sfugge al controllo del hgestore del luogo dove il distributore è inserito. Nei casi in cui il distributore automatico svolge la mera funzione di "dispenser" alla presenza dell'esercente allora non si applica il divieto. Resta inteso che occorre una presa di posizione e un atto comunale che in qualche modo dia conto di questa interpretazione ad uso di tutti coloro che si trovano nella medesima condizione del soggetto in questione
Ti ringrazio dell'esauriente risposta. Vorrei verificare di aver capito un aspetto però.
L'antinomia di base tra da un parte il divieto tout court imposto dalla legge regionale Toscana 28/2005 e l'indiretto ed implicito consenso all'esercizio dell'attività da parte del D.Lgs. 114/98 come lo risolvi?
Alla luce delle modifiche al 117 cost. con legge costituzionale 3/2001, essendo la materia avocata alla competenza regionale, si può dire che in Toscana è vietato? Oppure prevale la norma statale?
A perer mio prevale la normaticìva regionale, perchè come giustamente hai detto, la materia del "commercio" è di competenza regionale.
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