Data: 2014-06-05 10:32:25

Vendita alcolici mediante distributori automatici

Ciao,
un nostro assistito intende collocare un distributore automatico all'interno di una sala slot nella quale è vietato l'accesso ai minori di 18 anni e vendere anche birre in lattina/bottiglia di plastica.

La Legge Regionale Toscana 28 del 2005 all'art. 49 comma 3 vieta la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione mediante distributori automatici.
Mi viene riferito che esisterebbe una normativa nazionale (che non riesco a rintracciare) che la consente.

Ho verificato che in altre Regioni (es. Veneto) esistono distributori automatici di vino: vedasi ad esempio i cosiddetti Baccomat https://www.google.it/search?q=vendita+prosecco+distributori+automatici&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=9kOQU9WFGe3a8gf3l4D4CQ

La prima domanda è:
- in Toscana con l'attuale vigenza normativa è consentita la vendita di alcolici mediante distributori automatici?

La seconda domanda è la seguente:
nel caso sia consentita la vendita di alcolici, considerato che il distributore automatico viene collocato in un locale non accessibile ai minori di 18 anni, deve comunque essere dotato di dispositivi che non consentano la vendita ai minori di 18 anni e nel periodo compreso tra le 03:00 e le 06:00? Sarebbe la società installatrice a rispondere di un eventuale acquisto da parte di un minorenne entrato senza autorizzazione e senza controllo nella sala slot?


riferimento id:19746

Data: 2014-06-05 14:54:16

Re:Vendita alcolici mediante distributori automatici

In toscana la LR 28/05 dispone esplicitamente il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Oltre alla disposizione che hai citato guarda l’art. 65, comma 3.

La normativa statale, vedi d.lgs. n. 114/98, semplicemente, non vieta quello che vieta la Toscana. Il d.lgs. n. 114/98 cita il divieto di vendite di bevande alcoliche solo limitatamente al commercio su area pubblica mutuando le vecchie disposizioni TULPS.
Quindi, ciò che non è vietato è consentito.

In via indiretta, il legislatore statale è intervenuto nella disciplina della fattispecie modificando la legge 125/2001:
[i]Chiunque  vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi  dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore
24  alle  ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione
di  alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre
riunioni  straordinarie  di  persone  ovvero  in  occasione  di
manifestazioni  in  cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti  tipici  locali,  previamente  autorizzate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [b]Se il
fatto  e'  commesso  dalle  ore 24 alle ore 7 attraverso distributori
automatici[/b],  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000  a  euro  30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e'
disposta  anche  la  confisca  della  merce  e  delle  attrezzature
utilizzate[/i]

Il DL 158/2012, il così detto decreto Balduzzi, ha modificato
L’art. 689 del codice penale:
  "[i]La stessa pena di cui al primo comma si  applica  a  chi  pone  in
essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso
distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei
documenti.[b] La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il
controllo dei dati anagrafici[/b][/i].

Il grassetto risponde alla tua domanda.

Resta il fatto che in Toscana vige l'eplicito divieto che sui applica in ogni caso.
L'unica cosa che puoi fare è quella di considerare il distributore automatico come qualcosa che sfugge al controllo del hgestore del luogo dove il distributore è inserito. Nei casi in cui il distributore automatico svolge la mera funzione di "dispenser" alla presenza dell'esercente allora non si applica il divieto. Resta inteso che occorre una presa di posizione e un atto comunale che in qualche modo dia conto di questa interpretazione ad uso di tutti coloro che si trovano nella medesima condizione del soggetto in questione

riferimento id:19746

Data: 2014-06-05 18:41:01

Re:Vendita alcolici mediante distributori automatici

Ti ringrazio dell'esauriente risposta. Vorrei verificare di aver capito un aspetto però.

L'antinomia di base tra da un parte il divieto tout court imposto dalla legge regionale Toscana 28/2005 e l'indiretto ed implicito consenso all'esercizio dell'attività da parte del D.Lgs. 114/98 come lo risolvi?

Alla luce delle modifiche al 117 cost. con legge costituzionale 3/2001, essendo la materia avocata alla competenza regionale, si può dire che in Toscana è vietato? Oppure prevale la norma statale?

riferimento id:19746

Data: 2014-06-06 06:40:09

Re:Vendita alcolici mediante distributori automatici

A perer mio prevale la normaticìva regionale, perchè come giustamente hai detto, la materia del "commercio" è di competenza regionale.

riferimento id:19746
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