Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1729, del 10 aprile 2014
Beni ambientali.Inapplicabilità del preavviso di rigetto al procedimento ex art. 13 della legge 394/1991
Il procedimento scandito dall’art. 13 della legge 394/1991, (Legge quadro sulle aree protette) per il quale sono prescritte specifiche regole temporalmente determinate, le quali, similmente al consolidato e condiviso principio giurisprudenziale sull’analogo oggetto dell’autorizzazione paesaggistica, rendono inapplicabili le disposizioni dell’art. 10-bis in tema di preavviso di rigetto. Diversamente, infatti, sarebbe reso in pratica pressoché impossibile, o comunque di estrema difficoltà, rispettare il termine stabilito per la conclusione del procedimento per i fini dell’art. 2 della stessa l. n. 241 del 1990. Stante tale insanabilità di conflitto tra le due garanzie, si deve concludere che l’esigenza semplificatoria di speditezza del procedimento, posta a garanzia sia dell’istante che dell’azione amministrativa, prevale su quella al preavviso qui reclamato, posta a garanzia del solo istante. Del resto, non v’è chi non veda che diversamente, visto il silenzio-accoglimento previsto dalla disposizione, i tempi dialettici del preavviso renderebbero vana la possibilità stessa di un diniego di nulla osta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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