Data: 2011-09-07 07:24:27

requisito professionale esercizio di somministrazione

Buongiorno,
in una società titolare di esercizio di somministrazione, uno dei soci con il requisito professionale recede..
Vi risulta che, in questo caso, per 6 mesi, l'esercizio di somministrazione può restare aperto in attesa di un nuovo preposto?
grazie

riferimento id:1969

Data: 2011-09-08 08:20:35

Re:requisito professionale esercizio di somministrazione

Nel caso da te proposto, mi pare che si sia di fronte ad una ipotesi nella quale, in una società di persone (cioè S.N.C. o S.A.S.), viene meno la pluralità dei soci, per effetto del recesso di uno di essi.
In tale ipotesi, l’art. 2272, 4° c. del codice civile, in pratica consente agli altri soci superstiti due possibilità:
1) quella di procedere allo scioglimento della società;
2) quella di evitare lo scioglimento della società stessa, procedendo, entro e non oltre il termine di sei mesi dal recesso, alla ricostituzione della pluralità dei soci.
Se la società è composta da due soli soci, il socio superstite può in pratica far rimanere quiescente la società per un periodo massimo di sei mesi e poi decidere, entro detto termine, di continuare ad esercitare l’attività commerciale, sotto forma di impresa individuale.
Nel caso da te proposto, sembra che in una SNC o una SAS,  composta da due soli soci e svolgente attività di somministrazione di alimenti e bevande, cessi di farne parte proprio il socio – legale rappresentante,  in possesso del requisito professionale.
Premesso ciò possono verificarsi due  ipotesi:
1) il socio supersite rinunzia da subito a ricostituire la pluralità dei soci (ipotesi abbastanza frequente in quanto detta rinunzia è di solito espressa nell’atto notarile i recesso del socio); in tal caso continuando ad esercitare l’attività come impresa individuale, deve acquisire da subito il prescritto requisito professionale;
2) il socio supersiste decide di far rimaner quiescente la società per il periodo consentito dalla legge; in tal caso, essendo tuttavia venuto meno proprio il socio legale rappresentante in possesso del requisito professionale, è necessario procedere  alla designazione di un altro soggetto in possesso di detto requisito.
Nel secondo caso, a mio avviso, essendo ancora esistente la società, il socio supersite, legale rappresentante non in possesso  del requisito professionale, può procedere alla designazione del c.d. “preposto” secondo quanto continua a disporre l’art. 14, 6°c. della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio) e detto “preposto”, sempre a mio avviso, può essere individuato sempre nella persona dell’ex socio.
In altre parole a mio avviso l’esercizio di somministrazione può sempre rimanere aperto a nome della società ancora per un periodo di sei mesi,  e come soggetto in possesso del requisito professionale può essere individuato il solito soggetto, che in precedenza aveva detto requisito: detto soggetto si deve considerare in possesso del requisito professionale, non più in qualità di socio, legale rappresentante (ormai receduto ) ma in qualità di “altra persona specificamente preposta all’attività commerciale” secondo quanto dispone l’art. 14 cit.

riferimento id:1969

Data: 2016-02-17 07:02:16

Re:requisito professionale esercizio di somministrazione

SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....

Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.

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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]

LINK al testo della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32281.0

riferimento id:1969
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