Buongiorno,
in una società titolare di esercizio di somministrazione, uno dei soci con il requisito professionale recede..
Vi risulta che, in questo caso, per 6 mesi, l'esercizio di somministrazione può restare aperto in attesa di un nuovo preposto?
grazie
Nel caso da te proposto, mi pare che si sia di fronte ad una ipotesi nella quale, in una società di persone (cioè S.N.C. o S.A.S.), viene meno la pluralità dei soci, per effetto del recesso di uno di essi.
In tale ipotesi, l’art. 2272, 4° c. del codice civile, in pratica consente agli altri soci superstiti due possibilità:
1) quella di procedere allo scioglimento della società;
2) quella di evitare lo scioglimento della società stessa, procedendo, entro e non oltre il termine di sei mesi dal recesso, alla ricostituzione della pluralità dei soci.
Se la società è composta da due soli soci, il socio superstite può in pratica far rimanere quiescente la società per un periodo massimo di sei mesi e poi decidere, entro detto termine, di continuare ad esercitare l’attività commerciale, sotto forma di impresa individuale.
Nel caso da te proposto, sembra che in una SNC o una SAS, composta da due soli soci e svolgente attività di somministrazione di alimenti e bevande, cessi di farne parte proprio il socio – legale rappresentante, in possesso del requisito professionale.
Premesso ciò possono verificarsi due ipotesi:
1) il socio supersite rinunzia da subito a ricostituire la pluralità dei soci (ipotesi abbastanza frequente in quanto detta rinunzia è di solito espressa nell’atto notarile i recesso del socio); in tal caso continuando ad esercitare l’attività come impresa individuale, deve acquisire da subito il prescritto requisito professionale;
2) il socio supersiste decide di far rimaner quiescente la società per il periodo consentito dalla legge; in tal caso, essendo tuttavia venuto meno proprio il socio legale rappresentante in possesso del requisito professionale, è necessario procedere alla designazione di un altro soggetto in possesso di detto requisito.
Nel secondo caso, a mio avviso, essendo ancora esistente la società, il socio supersite, legale rappresentante non in possesso del requisito professionale, può procedere alla designazione del c.d. “preposto” secondo quanto continua a disporre l’art. 14, 6°c. della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio) e detto “preposto”, sempre a mio avviso, può essere individuato sempre nella persona dell’ex socio.
In altre parole a mio avviso l’esercizio di somministrazione può sempre rimanere aperto a nome della società ancora per un periodo di sei mesi, e come soggetto in possesso del requisito professionale può essere individuato il solito soggetto, che in precedenza aveva detto requisito: detto soggetto si deve considerare in possesso del requisito professionale, non più in qualità di socio, legale rappresentante (ormai receduto ) ma in qualità di “altra persona specificamente preposta all’attività commerciale” secondo quanto dispone l’art. 14 cit.
SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....
Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.
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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]
LINK al testo della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32281.0