Data: 2014-06-03 06:55:33

norme per la tutela degli animali

Se uno,residente a Bientina, detiene alcuni cani in un podere di un amico a Firenze e richiede (come previsto dall'art. 28 della LRT 59/2009) di consegnare i cani ad un canile rifugio non potendoli più accudire:

ritengo che il procedimento sia di competenza del Comune di Bientina e non del comune di Firenze in quanto:
la legge citata impone la richiesta al Sindaco del comune di residenza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento degli animali presso un canile rifugio (quindi la legge regionale ha stabilito che il procedimento è del comune di residenza,con oneri eventuali a suo carico nel caso sussistano le condizioni per intervenire)

Il tutto a prescindere dal luogo dove si trovano i cani.

Condividete ?

riferimento id:19677

Data: 2014-06-03 14:03:56

Re:norme per la tutela degli animali


Se uno,residente a Bientina, detiene alcuni cani in un podere di un amico a Firenze e richiede (come previsto dall'art. 28 della LRT 59/2009) di consegnare i cani ad un canile rifugio non potendoli più accudire:

ritengo che il procedimento sia di competenza del Comune di Bientina e non del comune di Firenze in quanto:
la legge citata impone la richiesta al Sindaco del comune di residenza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento degli animali presso un canile rifugio (quindi la legge regionale ha stabilito che il procedimento è del comune di residenza,con oneri eventuali a suo carico nel caso sussistano le condizioni per intervenire)

Il tutto a prescindere dal luogo dove si trovano i cani.

Condividete ?
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La competenza territoriale è del COMUNE DI RESIDENZA a prescindere da dove si trovino i cani (circostanza irrilevante)

Art. 28
- Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all’articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell’animale, in strutture che ne garantiscano comunque un adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

IL REGOLAMENTO DISPONE
Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
Art. 11
- Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009 )
1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009 , e contiene l’indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all’articolo 28, comma 1 della l.r.59/2009 .
2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell’animale.

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