DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)
(GU n.125 del 31-5-2014)
Vigente al: 1-6-2014
Art. 4
Disposizioni urgenti per la tutela del decoro
dei siti culturali
1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di
tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5
dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato
interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di
riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo
pubblico che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al
presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali
adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,
nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso
di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento
dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa
equivalente in termini di potenziale remunerativita', al titolare e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di
cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone
annuo dovuto».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.